Corruzione nel settore privato
La Commissione ha tenuto una prima discussione generale sul progetto concernente la corruzione nel settore privato e deciso di procedere con le audizioni nel corso delle prossime sedute.

Nel diritto vigente la corruzione di privati rientra nell’ambito della concorrenza sleale. La corruzione di privati deve essere dissociata dalla concorrenza sleale e inserita come reato a sé stante tra le fattispecie del Codice penale. In questo modo si chiarisce la portata della punibilità della corruzione nel settore privato e ne si amplia l’applicabilità anche ad atti di corruzione per cui non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza. Al contempo la proposta prevede anche il perseguimento d’ufficio della corruzione di privati.

Legge sul casellario giudiziale

La Commissione è entrata in materia all’unanimità sul progetto 14.053 relativo alla legge sul casellario giudiziale (VOSTRA). Il diritto in materia di casellario giudiziale sarà formalmente disciplinato in una legge formale e autonoma. Questo progetto permette, tra l’altro, a più autorità di avere accesso ai dati del casellario giudiziale. Inoltre, anche le imprese potranno essere registrate nel casellario giudiziale. La questione è ancora aperta e verrà discussa in seno alla Commissione. Nel corso di una delle sue prossime sedute, la Commissione inizierà la deliberazione di dettaglio.

Protezione dei consumatori contro gli abusi nell’ambito della vendita per telefono

Dopo che il Consiglio degli Stati si è allineato alla posizione del Consiglio nazionale di non includere nel progetto le vendite su internet, la Commissione l’ha nuovamente esaminato (06.441). La Commissione ritiene che almeno la protezione dei consumatori nell’ambito della vendita per telefono debba essere rinforzata. La Commissione intende a questo proposito adeguare le disposizioni vigenti del Codice delle obbligazioni. Conformemente alle disposizioni procedurali essa però ha bisogno a tal scopo dell’approvazione della Commissione omologa del Consiglio nazionale.

Violenza contro le autorità e i funzionari

La Commissione appoggia la proposta del Canton Ticino e ha dato seguito senza voti contrari alla sua iniziativa cantonale (14.301). L’iniziativa chiede di riesaminare l’adeguatezza delle sanzioni previste dal Codice penale svizzero per i reati di cui agli articoli 285 CP (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) e 286 CP (impedimento di atti dell'autorità).

Riciclaggio di denaro nel commercio immobiliare

La Commissione ha proposto al proprio Consiglio, senza voti contrari, di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Lucerna (13.309). L’iniziativa chiede di assoggettare il commercio immobiliare alla legge sul riciclaggio di denaro. La Commissione ritiene che la modifica della legge sul riciclaggio di denaro nel quadro della legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (FF 2014 8377) tenga sufficientemente conto della richiesta.

Elezioni dell’Assemblea federale. Indennità di partenza in caso di non rielezione

Con 12 voti contro 1, la Commissione propone alla sua Camera di adottare, nel quadro di un’iniziativa parlamentare (12.434), un’ordinanza dell’Assemblea federale concernente l’indennità versata in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il progetto propone che la Commissione amministrativa o la direzione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti possa accordare al giudice un’indennità corrispondente a un anno di stipendio al massimo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e se le circostanze lo giustificano. Per il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali, tale competenza è attribuita all’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. L’assegnazione di un’indennità è esclusa quando la persona lascia le sue funzioni perché ha raggiunto l’età legale di pensionamento, non è stata rieletta o è stata destituita per aver violato gravemente i suoi doveri di funzione oppure di sua propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non presenta la sua candidatura alla rielezione. L’assegnazione dell’indennità deve essere approvata dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali. Scopo di tali proposte è creare una normativa analoga a quella in vigore per tutte le altre funzioni in seno alla Confederazione. Il progetto e il rapporto esplicativo sono consultabili sulla pagina Internet della Commissione.

Criminalità organizzata

La Commissione ha proceduto al primo esame dell’iniziativa 14.401 presentata dalla Commissione della gestione. L’iniziativa chiede una ridefinizione dell’organizzazione criminale (art. 206ter del Codice penale), con pene più severe, e propone una suddivisione su tre livelli (organizzazioni criminali, associazioni criminali, bande). La Commissione procederà con il proprio esame nel corso della prossima seduta.

Procedura penale; contumacia

La Commissione ha deciso all’unanimità di mantenere la propria decisione di non dare seguito all’iniziativa 13.427 che chiedeva una modifica delle regole procedurali da seguire in caso di mancata comparizione dell’imputato. Nell’ambito della procedura penale, la Commissione privilegia in effetti da diversi mesi l’opzione di un riesame globale da parte del Consiglio federale entro il 2018 (cfr. mozione 14.3383).

 

Berna, 16 gennaio 2015 Servizi del Parlamento