La Commissione ha approvato all’unanimità il progetto preliminare e il rapporto esplicativo elaborati dalla sua sottocommissione concernenti l’Iv. Pa. Correttivi da apportare al finanziamento delle cure (Egerszegi-Obrist; 14.417 s). Essa propone che il Cantone in cui una persona è domiciliata si assuma il finanziamento residuo delle spese di cura nel caso in cui la stessa entri in una casa di cura situata in un altro Cantone. Attraverso questo disciplinamento, che si rifà alle disposizioni sulle prestazioni complementari, si vogliono evitare futuri conflitti di competenze fra i Cantoni. Esso ha inoltre il pregio di agevolare una pianificazione sovraregionale delle case di cura, dato che non comporta svantaggi finanziari per quei Cantoni che dispongono di un numero di posti nelle case di cura superiore a quello di cui necessita la popolazione residente. A favore di questo disciplinamento vi è anche il fatto che i costi residui sono assunti dal Cantone in cui, di regola, la persona bisognosa di cure per anni aveva pagato le proprie imposte.
Ogni Cantone potrà stabilire l’ammontare del finanziamento residuo secondo le proprie normative. A tale proposito la Commissione mette in conto che gli importi stanziati dal Cantone di provenienza non in ogni caso coprono i costi della degenza in una casa di cura extracantonale. Il nuovo disciplinamento unitario si applicherà anche alle cure ambulatoriali di cui una persona necessita al di fuori del proprio Cantone di domicilio. La procedura di consultazione relativa al progetto preliminare concernente la modifica dell’articolo 25a della legge federale sull’assicurazione malattie sarà avviata la settimana prossima. Secondo la Commissione, spetterà al Consiglio federale, ai Cantoni, agli assicuratori o ai fornitori di prestazioni trovare una soluzione per diversi altri aspetti del finanziamento delle cure per i quali sono stati chiesti dei correttivi.
Revisione della legge sugli agenti terapeutici: permangono importanti divergenze
La Commissione ha esaminato le divergenze relative alla revisione della legge sugli agenti terapeutici (12.080 n). Per quanto riguarda tre punti importanti, propone di mantenere le decisioni del Consiglio degli Stati: continua a respingere un monopolio a tempo determinato (esclusività commerciale) per i medicamenti destinati alla cura di malattie rare e intende invece premiare gli sforzi compiuti dall’industria farmaceutica in materia di ricerca estendendo la protezione della documentazione di omologazione per i cosiddetti farmaci orfani (orphan drugs; con 6 voti contro 5; art. 11b cpv. 4 e 12a). Inoltre, non è d’accordo di disciplinare dettagliatamente nella legge le esigenze riguardanti le prescrizioni mediche (con 8 voti contro 3; art. 26 cpv. 2bis, 3 e 4). Anche per quanto attiene al disciplinamento dei vantaggi materiali, la Commissione intende attenersi alla decisione del Consiglio degli Stati, includendo pertanto unicamente i medicamenti soggetti a prescrizione medica (con 8 voti contro 4 e 1 astensione; art. 57a e 57c cpv. 1 LATer nonché art. 56 cpv. 3bis e 82a LAMal).
Con una proposta di compromesso, la Commissione vuole venire incontro al Consiglio nazionale per quanto riguarda l’omologazione semplificata di determinati medicamenti già omologati da almeno dieci anni in un Paese dell’UE o dell’AELS (con 10 voti contro 1; art. cpv. 1 lett. abis). Con il voto preponderante della presidente, propone un compromesso anche per l’attribuzione dei medicamenti alle singole categorie di dispensazione (art. 23a cpv. 3 e nuova disposizione transitoria). Per quanto riguarda le altre divergenze, propone di seguire la decisione del Consiglio nazionale. Le esigenze relative alle farmacie autorizzate alla vendita per corrispondenza hanno dato luogo a una discussione piuttosto lunga (con 8 voti contro 5; art. 27 cpv. 2 lett. a).
Con 10 voti contro 3, la Commissione ha deciso di rinviare a una successiva seduta la trattazione della Iv. Pa. Candinas. Due settimane di congedo paternità pagato mediante le IPG (14.415 n), argomentando che intende prima conoscere la risposta del Consiglio federale in merito alla Ip. Keller-Sutter 15.3503 (Sgravare le imprese e i salariati riducendo il tasso di contributo per le IPG). Inoltre, intende discutere l’oggetto sulla base dell’ulteriore documentazione di cui ha fatto richiesta, riguardante, fra l’altro, le prospettive finanziarie delle IPG.
Con 9 voti contro 1 e 1 astensione, la Commissione propone di non dare seguito alla Iv. Ct. TI. Adeguiamo gli importi versati dallo Stato per i beneficiari di prestazioni complementari PC AVS/AI (14.315 s), considerato che l’oggetto verrà comunque discusso nel quadro della riforma delle prestazioni complementari, in merito alla quale il Consiglio federale avvierà una consultazione probabilmente verso la fine dell’anno.
All’unanimità, la Commissione propone alla propria Camera di approvare la Mo. Consiglio nazionale (Kessler). Canapa per i malati gravi (14.4164 n). Allineandosi alla posizione del Consiglio nazionale, la CSSS-S è d’accordo che il Consiglio federale studi, nell’ambito di un progetto pilota di natura scientifica, se e a quali condizioni possa essere utilizzata a scopo medico la canapa naturale in alternativa a quella sintetica oppure la tintura di canapa prodotta a partire dalla formula magistralis.
Presieduta da Liliane Maury Pasquier (PS, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 1° settembre 2015. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.
Berna, 2 settembre 2015 Servizi del Parlamento