100 miliari di franchi sono per la concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a Credit Suisse. Altri 9 miliari sono per la concessione da parte della Confederazione a UBS di una garanzia per l’assunzione di potenziali perdite derivanti da determinati attivi della banca acquisita. 

Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) il Consiglio federale può decidere di concedere crediti d’impegno urgenti prima dello stanziamento da parte dell’Assemblea federale, tuttavia a condizione che la Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) abbia dato il suo consenso. 

La garanzia in caso di dissesto di 100 miliardi di franchi alla Banca nazionale svizzera (BNS) potrà essere fatta valere solo dopo la conclusione di una procedura di fallimento e unicamente nel caso in cui la Banca nazionale svizzera subisca una perdita e decida di pretenderne la copertura da parte della Confederazione. Fino ad allora non vi sarà alcun flusso di fondi federali. Nell’ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo 2023 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica sono inoltre previste altre misure che riducono i rischi finanziari per la Confederazione (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 19.3.2023).

La garanzia di 9 miliardi di franchi mira a coprire potenziali perdite derivanti da determinati attivi che l’UBS assume nel quadro della transazione, nel caso in cui in futuro le eventuali perdite dovessero superare una determinata soglia.

La DelFin ha tenuto una seduta straordinaria il 19 marzo 2023 per discutere le proposte del Consiglio federale. L’Esecutivo era rappresentato dal presidente della Confederazione, dalla consigliera federale a capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dalla direttrice dell’Amministrazione federale delle finanze. Erano presenti anche altri collaboratori del DFF e il direttore del Controllo federale delle finanze; a parte della seduta hanno inoltre partecipato rappresentanti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e della Banca nazionale svizzera nonché delle banche interessate.

Durante le discussioni, la DelFin ha verificato se la garanzia in caso di dissesto concessa dalla Confederazione soddisfa i criteri dell’ordinanza del 16 marzo 2023 del Consiglio federale che l’Esecutivo ha adottato in virtù della sua competenza fondata sul diritto di necessità (art. 184 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale; RS 101). 

La DelFin è giunta alla conclusione che i requisiti dell’ordinanza del 16 marzo 2023 sono adempiuti e che i crediti d’impegno proposti dal Consiglio federale soddisfano i criteri di legalità, necessità, non prevedibilità e urgenza. Tali criteri sono applicati sistematicamente dalla DelFin per l’esame dei crediti urgenti.

La DelFin ha dato il consenso al credito d’impegno proposto. Se un impegno urgente supera i 500 milioni di franchi, un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione dell’Assemblea federale entro una settimana dal consenso della DelFin (art. 28 LFC in combinato disposto con art. 2 cpv. 3 della legge sul Parlamento; RS 171.0)

In ogni caso il Consiglio federale è tenuto a sottoporre entrambi i crediti d’impegno urgenti per approvazione successiva all’Assemblea federale (art. 28 cpv. 2 LFC).