Nel gennaio 2016 le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG-N/S) hanno incaricato il CPA di svolgere una valutazione sulla detenzione amministrativa dei richiedenti l’asilo. In particolare è stato chiesto al CPA di esaminare se la detenzione amministrativa è efficace, se la competenza cantonale di ordinare la detenzione amministrativa è opportuna e se la vigilanza della Confederazione è adeguata. La situazione dei richiedenti l’asilo minorenni in relazione con la detenzione amministrativa ha costituito un ulteriore oggetto specifico d’esame.
La competenza di eseguire un allontanamento e di ordinare di conseguenza una detenzione amministrativa spetta ai Cantoni. La Confederazione ha tuttavia diversi obblighi di sorveglianza; da un lato, sorveglia l’esecuzione della legge sugli stranieri e, dall’altro, l’esecuzione delle decisioni di allontanamento nel settore dell’asilo.
Il rapporto pubblicato oggi dalla CdG-N rileva che la registrazione dei dati della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non permette di trarre conclusioni attendibili sulle persone datesi alla clandestinità. Per tale motivo il Consiglio federale è invitato a provvedere affinché esse siano registrate in quanto clandestine e la relativa prassi di notifica dei Cantoni sia uniformata.
Dalla valutazione pubblicata in data odierna dal CPA emergono differenze in parte notevoli fra le autorità cantonali per quanto riguarda l’ordine di detenzione amministrativa e i risultati relativi all’esecuzione dell’allontanamento; tali differenze sono parimenti riconducibili alla prassi differenziata dei Cantoni. Nel quadro delle sue competenze e della sua funzione di sorveglianza, il Consiglio federale è quindi invitato a provvedere ai fini di una maggiore armonizzazione nell’ambito dell’ordine e dell’esecuzione della detenzione amministrativa, nonché di un’adeguata considerazione del principio di proporzionalità.
Secondo il diritto svizzero i minorenni a partire dai 15 anni di età possono essere sottoposti a detenzione amministrativa. La carcerazione di minorenni d’età inferiore a 15 anni è vietata. La valutazione del CPA giunge alla conclusione che vengono incarcerati sia i minorenni che hanno compiuto 15 anni sia quelli che non li hanno ancora compiuti – quest’ultimi perlopiù congiuntamente alla famiglia. In ogni caso non è stato possibile fare piena luce sulle modalità con cui sono registrate le incarcerazioni congiuntamente alla famiglia. Secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo, cui anche la Svizzera è giuridicamente vincolata, la detenzione amministrativa può essere ordinata contro persone minorenni soltanto come ultima ratio. La CdG-N esorta il Consiglio federale a provvedere affinché i minorenni d’età inferiore a 15 anni non siano arrestati e vengano ricercate alternative per la carcerazione congiuntamente alla famiglia. Nel caso di minorenni di età superiore a 15 anni, la detenzione amministrativa deve aver luogo soltanto quale ultima ratio. Il Consiglio federale è inoltre tenuto a predisporre strutture detentive adeguate alla carcerazione di minorenni d’età superiore a 15 anni.
La valutazione del CPA ha inoltre rilevato una notevole inefficienza nell’impostazione dell’amministrazione dei dati in materia di esecuzione dell’allontanamento. Affinché possa esercitare realmente la sorveglianza ed elaborare un monitoraggio, la SEM deve disporre di dati affidabili ed eloquenti. A tal fine il Consiglio federale deve, da un lato, garantire che i dati siano registrati correttamente e, dall’altro, introdurre un’efficiente amministrazione dei dati o adeguare quella attuale. Il Consiglio federale è inoltre invitato a gestire unitamente ai Cantoni un monitoraggio efficiente e sistematico.
Nel suo rapporto pubblicato in data odierna, la CdG-N chiede al Consiglio federale di prendere posizione entro il 28 settembre 2018 e di comunicarle le misure con le quali andrebbero attuate le diverse raccomandazioni.
La CdG-N si è riunita il 26 giugno 2018 a Berna sotto la presidenza del consigliere nazionale Erich von Siebenthal (UDC, BE).