La Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale (CdI-N) si è occupata per la prima volta di chiarire se l’effetto di protezione dell’immunità valga anche per atti commessi durante il periodo del mandato nel caso in cui, al momento del perseguimento penale, la persona abbia cessato l’attività. A questo interrogativo essa ha risposto in modo affermativo e deciso all’unanimità di entrare in materia sulla richiesta di soppressione dell’immunità dell’ex consigliere nazionale Christian Miesch (18.190). Al termine della discussione, con 5 voti contro 3, ha deciso di non sopprimere l’immunità.

​Il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto il 23 aprile 2018 la soppressione dell’immunità dell’ex consigliere nazionale Christian Miesch e l’autorizzazione per poter avviare un procedimento penale. L’ex consigliere nazionale Christian Miesch è sospettato di corruzione passiva (art. 322quater CP) e di accettazione di vantaggi (art. 322sexies CP). In qualità di segretario dell’intergruppo parlamentare Svizzera-Kazakistan avrebbe emesso a carico del dott. Thomas Borer, che lavorava quale lobbista per il Ministro della giustizia del Kazakistan, una fattura di 4'635.00 franchi per aver presentato l’interpellanza 14.3957.

La Commissione ha sentito l’ex consigliere nazionale Christian Miesch. Quest’ultimo ha spiegato che ha presentato di sua iniziativa l’interpellanza in questione e al riguardo nessun lobbista si era messo in contatto con lui. In qualità di fondatore dell’intergruppo parlamentare Svizzera-Kazakistan e di suo segretario, egli ha intrattenuto per lungo tempo relazioni particolari con questo Paese. Nel marzo 2015 egli ha inoltre annunciato che non si sarebbe ricandidato per il Consiglio nazionale. Ha tuttavia svolto il compito di segretario dell’intergruppo parlamentare Svizzera-Kazakistan con grande impegno ancora fino al 2017. Per questa ragione ha ritenuto giustificato fatturare le sue spese, relative fra l’altro ai suoi viaggi in veste di segretario.

A differenza della questione riguardante l’inizio della protezione dell’immunità, le commissioni competenti per la trattazione delle richieste di soppressione dell’immunità di entrambe le Camere (Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale e Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati) non si sono ancora occupate esplicitamente della questione inerente alla fine della protezione dell’immunità relativa. La Commissione si allinea all’unanimità all’interpretazione del Tribunale federale (cfr. DTF 106 Ib 273 e DTF 111 IV 37) e si basa sul principio secondo cui l’immunità relativa protegge non solo il buon funzionamento dell’attività parlamentare ma anche gli interessi dei deputati o dei membri delle autorità o magistrati eletti dall’Assemblea federale. La protezione conferita dall’immunità deve fra l’altro anche impedire che il comportamento di tali persone durante l’esercizio del loro mandato sia influenzato da un eventuale coinvolgimento successivo in un procedimento penale. In particolare riguardo a reati che, come nel caso presente, possono essere commessi soltanto in veste di membro di un’autorità o di funzionario, la Commissione ritiene particolarmente irritante che la protezione dell’immunità relativa correlata alla funzione ufficiale venga meno una volta terminato il mandato, tanto più che anche la punibilità di questi atti è necessariamente legata alla posizione ufficiale ricoperta. Ritenuto un’ulteriore condizione per l’entrata in materia, il nesso diretto con la posizione e l’attività ufficiali non ha dato adito a contestazioni in seno alla Commissione in questo caso.

In un secondo passo la Commissione ha deciso con 5 voti contro 3 di non sopprimere l’immunità dell’ex consigliere nazionale Christian Miesch. Visto l’importo della fattura contestata e il fatto che si trattava soltanto di un’interpellanza, essa ritiene il comportamento illecito dell’ex consigliere nazionale Miesch di portata ridotta. Giunge pertanto alla conclusione che gli interessi istituzionali del Parlamento prevalgano sull’interesse dello Stato di diritto al perseguimento penale e la soppressione dell’immunità sarebbe un provvedimento sproporzionato. Se per un consigliere nazionale in carica un procedimento penale pregiudicherebbe gravemente l’esercizio del suo mandato, anche la prospettiva di eventuali procedimenti penali dopo il suo ritiro dalla Camera potrebbe influenzare il suo comportamento, ciò che depone a favore del mantenimento dell’immunità. La minoranza della Commissione ritiene che nel caso presente numerosi aspetti non siano stati chiariti e che i sospetti di corruzione passiva e di accettazione di vantaggi non abbiano potuto essere fugati. Per mantenere la fiducia nell’istituzione del Parlamento, secondo la minoranza è importante che tutte le questioni ancora aperte possano essere approfondite nell’ambito di un procedimento penale.

Il 21 agosto 2018 la Commissione degli affari giuridici, in qualità di commissione competente del Consiglio degli Stati, tratterà la richiesta. In caso di decisione di uguale tenore da parte della Commissione del Consiglio degli Stati la decisione sarà definitiva. Qualora la Commissione del Consiglio degli Stati dovesse decidere altrimenti, l’oggetto ritornerebbe alla Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale per l’appianamento delle divergenze.


Presieduta da Mattea Meyer, la Commissione si è riunita il 19 giugno 2018.