La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale avvia la consultazione su una modifica del Codice penale che ha elaborato nel quadro di un’iniziativa parlamentare. In futuro l’impunità conseguente a una riparazione sarà possibile, ma soltanto a condizioni più restrittive. La Commissione vorrebbe così contrastare l’impressione che ci si possa riscattare dalla pena.

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Se l’autore di un reato ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, si può prescindere dalla punizione qualora le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza (art. 53 CP). Sinora, dunque, una riparazione entrava in linea di conto fino al caso in cui l’interessato era passibile di una pena detentiva di due anni. La Commissione intende ridurre il limite massimo attualmente in vigore e in tal senso sottopone a discussione due varianti. Secondo una maggioranza della Commissione, una riparazione sarà ancora possibile soltanto qualora come punizione entri in linea di conto una pena detentiva sino a un anno con la condizionale, una pena pecuniaria con la condizionale o una multa. La minoranza della Commissione vorrebbe che il limite massimo venisse abbassato in modo ancora più sensibile, ossia fino a una pena pecuniaria con la condizionale o a una multa. A prescindere dalle due varianti, la Commissione propone che in futuro l’autore debba anche ammettere i fatti affinché l’articolo 53 del Codice penale possa essere applicato.

La procedura di consultazione dura fino al 3 febbraio 2017. Nello svolgimento della consultazione i Servizi del Parlamento sono assistiti dall’Ufficio federale di giustizia. I pareri devono essere trasmessi in forma elettronica (gilbert.mauron@bj.admin.ch).

La documentazione concernente la procedura di consultazione può essere scaricata dal sito web dell’Assemblea federale e da quello dell’Amministrazione federale in generale.