13.407 n Iv. Pa. Reynard. Lottare contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale
Nel Codice penale si trovano già oggi fattispecie che possono essere rilevanti in caso di crimini di odio e discriminazioni nei confronti di persone LGBTI. Basta pensare in particolare ai delitti contro l’onore (art. 173 segg. CP). Dette fattispecie penali tutelano tuttavia soltanto l’onore di una singola persona o di un gruppo di persone concreto e ben determinato. La presente revisione renderebbe possibile perseguire penalmente anche quanti pronunciano esternazioni discriminatorie generiche contro persone LGBTI. Il progetto preliminare elaborato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone di completare la norma penale sul razzismo (art. 261bis CP) con i criteri dell’«orientamento sessuale» e dell’«identità di genere». Il progetto preliminare si spinge perciò oltre l’iniziativa parlamentare, la quale chiede unicamente di accogliere nella fattispecie penale dell’articolo 261bis CP l’«orientamento sessuale». La Commissione è però del parere che, per quanto riguarda i crimini di odio e le discriminazioni, le persone transessuali e intersessuali siano spesso confrontate con difficoltà simili a quelle contro cui lottano gli omosessuali e i bisessuali.
13.426 n Iv. Pa. (Poggia) Golay. Rinnovo tacito dei contratti di servizi. Migliorare l’informazione e la protezione dei consumatori
Nelle condizioni generali (CG) dei contratti stipulati con i consumatori sono ampiamente utilizzate clausole che prevedono un rinnovo tacito. Si distinguono per il fatto che un contratto, per principio di durata determinata, è prorogato se il consumatore non presenta una dichiarazione contraria entro uno specifico termine. L’utilizzo di simili clausole può avere come conseguenza che i consumatori siano legati a un contratto per un periodo più lungo di quanto desiderano. Per evitarlo la Commissione propone di modificare la legge contro la concorrenza sleale (LCSl). Se le CG di un contratto stipulato con i consumatori contengono una clausola di rinnovo tacito, l’altra parte contraente sarebbe tenuta a informare i consumatori prima della prima proroga. Se non adempie quest’obbligo, il consumatore potrebbe disdire il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso dopo la scadenza della durata convenuta. La Commissione è convinta che un disciplinamento del genere può proteggere i consumatori da obblighi contrattuali indesideratamente lunghi.
La procedura di consultazione dura fino al 9 ottobre 2017. Nel suo svolgimento i Servizi del Parlamento sono assistiti dall’Ufficio federale di giustizia. I pareri devono essere trasmessi in forma elettronica. (13.407: david.steiner@bj.admin.ch – documentazione concernente la procedura di consultazione / 13.426: sonja.maire@bj.admin.ch – documentazione concernente la procedura di consultazione)
La documentazione concernente la procedura di consultazione è disponibile sul sito dell’Assemblea federale e sul sito dell’Amministrazione federale generale.