La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha concluso la deliberazione di dettaglio della revisione del Codice di procedura penale (19.048) e accolto il progetto nella votazione sul complesso con 11 voti contro 0. Riguardo ai diritti di partecipazione la Commissione si pronuncia con 11 voti contro 2 a favore di una proposta di compromesso.

​I diritti di partecipazione vigenti nel Codice di procedura penale conferiscono all’imputato il diritto di presenziare a ogni assunzione delle prove, in particolare anche agli interrogatori di testimoni e di coimputati nello stesso procedimento. Conformemente al disegno del Consiglio federale, il pubblico ministero deve poter rifiutare la partecipazione a un interrogatorio se l’imputato non si è ancora pronunciato sull’argomento dell’interrogatorio. Il Consiglio nazionale ha respinto questa limitazione dei diritti di partecipazione. Nell’ambito della deliberazione di dettaglio, la Commissione ha incaricato l’Ufficio federale di giustizia di istituire un gruppo di lavoro con i rappresentanti dei vari gruppi di interesse al fine di elaborare una proposta di compromesso per una nuova formulazione pratica dei diritti di partecipazione. Quest’ultima prevede che il pubblico ministero possa escludere l’imputato dall’interrogatorio di un altro imputato fino a quando questi non sia stato interrogato al di fuori della procedura di carcerazione.
Con 7 voti contro 6 la Commissione ha inoltre deciso che tale interrogatorio deve avere luogo immediatamente al di fuori della procedura di carcerazione ed entro 10 giorni in caso di carcerazione preventiva ordinata. Una minoranza respinge tale aggiunta. Poiché la revisione dei diritti di partecipazione è stata uno dei motivi principali per la revisione del Codice di procedura penale, la Commissione non vorrebbe rinunciare del tutto a un adeguamento dei diritti di partecipazione e reputa la proposta di compromesso raggiunta una soluzione fattibile. Con 10 voti contro 1 e 2 astensioni la Commissione si è inoltre pronunciata a favore del fatto che in futuro le tariffe degli avvocati non potranno più distinguere tra l’onorario di un difensore d’ufficio e quello di un difensore scelto liberamente. La Commissione ha inoltre approvato un postulato (21.4343) con il quale si incarica il Consiglio federale di allestire un rapporto sulla questione delle cifre occulte riguardanti gli omicidi in Svizzera e di chiarire la questione se l’applicazione pratica delle disposizioni dell’articolo 253 CPP rende eventualmente necessarie modifiche.
Il progetto verrà discusso in Consiglio degli Stati durante la sessione invernale.

Fallimento abusivo: appianamento delle divergenze

Durante la procedura di appianamento delle divergenze, la Commissione si è occupata del disegno di legge federale sulla lotta contro il fallimento abusivo (19.043). Con 10 voti contro 3, la Commissione si è espressa a favore di una proposta di compromesso quanto all’opting-out, ossia la possibilità di rinunciare a un ufficio di revisione: per mantenere questa rinuncia, i conti annuali devono poter essere sottoposti ogni due anni al registro di commercio (art. 727a D-CO). Per contro, con 11 voti contro 2, la Commissione conferma la decisione del Consiglio degli Stati di abolire la deroga per i creditori di diritto pubblico (art. 43 D-LEF). Il progetto verrà discusso in Consiglio degli Stati durante la sessione invernale.

L’attuale protezione contro la disdetta per le neomamme è sufficiente

L’iniziativa del Cantone Ticino 20.322 («Per un prolungamento della protezione dalla disdetta al termine del congedo maternità») chiede che le madri che lavorano non possano essere licenziate nei 12 mesi successivi alla nascita del figlio. Sempre in questo periodo, inoltre, le madri dovrebbero poter fruire di un congedo non retribuito pari al 30 per cento al massimo del proprio grado di occupazione. Con 7 voti contro 5 e 0 astensioni, la Commissione ha deciso di non dare seguito all’iniziativa cantonale. La sua decisione si basa su studi pertinenti che evidenziano come la maggior parte delle giovani madri possono raggiungere un accordo amichevole con i propri datori di lavoro. La Commissione non vede pertanto la necessità di potenziare la protezione dalla disdetta per le giovani madri. Una minoranza chiede di dare seguito all’iniziativa cantonale in quanto ritiene che sia necessario intervenire. Infatti molte neomamme lasciano il proprio posto di lavoro dopo che questo passo è stato suggerito loro dal datore di lavoro oppure perché non sono riuscite a ridurre il grado d’occupazione. Questi casi non sarebbero presi in considerazione negli studi disponibili. In una fase successiva il Consiglio degli Stati si occuperà dell’affare durante la sessione invernale.

Lavori relativi al diritto penale in materia sessuale

La Commissione propone alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa del Cantone di Ginevra 20.339 «Il diritto penale deve proteggere il consenso. Riesame dei reati contro l’integrità sessuale» dal momento che, nell’ambito dei suoi lavori relativi al diritto penale in materia sessuale, la Commissione stessa sta già elaborando un progetto di atto normativo e vorrebbe quindi evitare un doppione. Durante la sua riunione ha portato avanti anche tali lavori (18.043, D. 3), che procedono come previsto.

Presieduta dal consigliere agli Stati Beat Rieder (PPD, VS), la Commissione si è riunita a Berna il 11 novembre 2021.