La Commissione ha discusso in modo approfondito circa la situazione attuale della pandemia di COVID-19 e ha deliberato sul progetto di legge del Consiglio federale per la
proroga di singole disposizioni della legge COVID-19 (21.066). Ha deciso l’entrata in materia con 18 voti contro 6 e ha condotto la deliberazione di dettaglio con riserva delle decisioni del Consiglio degli Stati.
Per molte disposizioni, la CSSS-N segue le decisioni della sua Commissione omologa:
- il periodo di validità della partecipazione della Confederazione ai costi non coperti degli organizzatori di eventi pubblici di importanza sovracantonale (art. 11a 1) va prorogato fino alla fine del 2022;
- i provvedimenti nell’ambito dell’indennità di disoccupazione (art. 17) e del lavoro ridotto (art. 17b) vanno pure prorogati fino alla fine del 2022;
- la CSSS-N concorda inoltre con la Commissione omologa per quanto concerne l’indennità per perdita di guadagno (art. 15), che dovrebbe continuare a essere versata anche in caso di limitazione dell’attività lucrativa, e non soltanto in caso di interruzione di tale attività, come proposto dal Consiglio federale. Con una maggioranza risicata, la Commissione ha tuttavia deliberato che questo provvedimento sarà prorogato soltanto fino alla metà del 2022 e non fino alla fine di tale anno, come invece deciso dalla Commissione omologa.
Inoltre, la Commissione – con 14 voti contro 9 – vuole prorogare fino alla fine del 2022 la disposizione che consente alla Confederazione di sostenere i Cantoni in caso di provvedimenti per i casi di rigore (art. 12), nonché le disposizioni sulla valutazione delle indennità per lavoro ridotto in caso di redditi bassi (art. 17a; 13 voti contro 11).
La CSSS-N ha adottato le seguenti nuove disposizioni:
- il settore delle fiere e dei mercati, particolarmente colpito dalla crisi, deve essere sostenuto dalla Confederazione con contributi a fondo perso (14 voti contro 9 e 1 astensione);
- la Confederazione deve di nuovo assumersi i costi dei test COVID-19 (15 voti contro 9 e 1 astensione);
- i Cantoni devono essere tenuti a rilasciare un certificato alle persone testate negative nel quadro di test ripetuti nelle aziende e negli istituti di formazione e della sanità (all’unanimità);
- i dati rilevati nel corso del tracciamento dei contatti devono essere anonimizzati o cancellati al termine della loro valutazione, al più tardi due anni dopo il loro rilevamento (all’unanimità);
- il Consiglio federale deve rendere pubblici i contratti che ha concluso con i produttori di vaccini contro la COVID-19 (13 voti contro 9 e 3 astensioni);
- deve essere operato un monitoraggio relativo agli aiuti concessi sulla base della legge COVID-19 e i suoi risultati devono essere pubblicati (20 voti contro 3 e 1 astensione)
Numerose minoranze propongono di inserire ulteriori disposizioni nella legge oppure si oppongono a parte delle decisioni prese dalla Commissione.
Il disegno è stato approvato nella votazione sul complesso con 17 voti contro 7 e 1 astensione e sarà trattato da entrambe le Camere nella sessione invernale.
AVS 21: proposta di compromesso per le misure di compensazione in favore delle donne
Al termine della prima fase dell’appianamento delle divergenze in merito
alla Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21;
19.050), con 21 voti contro 4 la Commissione propone un compromesso con la soluzione adottata dal Consiglio degli Stati per quanto riguarda le misure di compensazione per le donne interessate dall’innalzamento dell’età di pensionamento a 65 anni. Come il Consiglio degli Stati, la CSSS-N propone di impiegare, per le prime nove classi d’età, il 32 per cento dei mezzi risparmiati con l’aumento dell’età di pensionamento delle donne. Sempre come la Camera dei Cantoni, la Commissione del Consiglio nazionale opta per un modello di facile attuazione, con supplementi della rendita graduati in funzione del reddito, di cui possono beneficiare integralmente anche le coppie sposate. I supplementi sarebbero tuttavia destinati soltanto alle donne che esercitano un’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Le donne che percepiscono redditi medi o bassi potranno beneficiare di condizioni favorevoli per il pensionamento anticipato fino a tre anni, mentre il pensionamento anticipato delle donne che percepiscono un alto reddito non sarà reso inutilmente attrattivo (vedi panoramica delle proposte e delle ripercussioni finanziarie [Commissione/minoranza/prospettive finanziarie]).
Casse pensioni: nessuna regolamentazione in materia di indennità per attività d’intermediazione assicurativa
La Commissione ha approvato all’unanimità nella votazione sul complesso il disegno di modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro (19.080). Nell’ultima seduta era entrata in materia, pure all’unanimità, allineandosi alle decisioni del Consiglio degli Stati riguardo alle modifiche legislative in materia di AVS. In relazione agli altri oggetti la Commissione ha invece emanato decisioni divergenti dalle soluzioni adottate dalla Camera dei Cantoni. All’unanimità ha respinto la modifica decisa dal Consiglio degli Stati, secondo cui le decisioni in materia di assicurazioni sociali potranno essere comunicate per via elettronica. Nell’ambito della vigilanza nel 2° pilastro, con 14 voti contro 11 la Commissione propone una soluzione di compromesso e propone che i membri dei dipartimenti cantonali responsabili di questioni attinenti al 2° pilastro non possano far parte delle autorità di vigilanza regionali. Come il Consiglio degli Stati, con 16 voti contro 9 la Commissione ha invece negato al Consiglio federale la facoltà di disciplinare le indennità per le attività svolte dagli intermediari assicurativi. Sono state presentate in totale sei proposte di minoranza che saranno trattate in primavera dal Consiglio nazionale.
Congedo pagato in caso di decesso di un genitore poco tempo dopo la nascita di un figlio
Con 17 voti contro 7 la Commissione ha approvato il progetto preliminare elaborato sulla base dell’Iv. Pa. (Kessler) Weibel. Congedo maternità per padri superstiti (15.434). Il progetto preliminare prevede che in caso di decesso della madre durante il congedo maternità, al padre venga concesso, oltre al congedo paternità, anche un congedo di 14 settimane. In caso di decesso del padre, viceversa, alla madre vanno concesse due settimane supplementari di congedo pagato. Una volta elaborato il rapporto esplicativo, la Commissione invierà in consultazione il progetto preliminare presumibilmente all’inizio del 2022.
Altri oggetti
La Commissione si è occupata in modo approfondito delle
conseguenze per la salute della tecnologia 5G per la telefonia mobile. Dopo aver sentito rappresentanti del settore della medicina, delle scienze naturali e delle telecomunicazioni, la CSSS-N è stata informata in merito alle misure di accompagnamento adottate dalla Confederazione (in particolare l’ulteriore sviluppo del monitoraggio dell’esposizione alle radiazioni e la creazione del nuovo centro di consulenza di medicina ambientale per le radiazioni non ionizzanti).
La Commissione ha approvato all’unanimità il progetto preliminare per l’attuazione dell’Iv. Pa. Giezendanner. Garantire l’approvvigionamento di sangue e la gratuità della donazione (16.504). Questo riprende le richieste principali dell’iniziativa parlamentare e, una volta che il rapporto esplicativo sarà disponibile, sarà sottoposto a consultazione verosimilmente all’inizio del 2022.
La Commissione ha deciso all’unanimità l’entrata in materia sulla
legge federale sul disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi (21.043). In precedenza ha sentito rappresentanti della Commissione di vigilanza dell’accordo settoriale relativo agli intermediari, degli assicuratori nonché dei pazienti e dei consumatori. La Commissione svolgerà la deliberazione di dettaglio all’inizio del 2022.
La Commissione ha preso conoscenza del rapporto in adempimento del
Po. Wehrli. Cartella informatizzata del paziente. Che cos’altro si può fare per garantirne il pieno utilizzo? (18.4328). Intende continuare a perseguire la trasformazione digitale del sistema sanitario svizzero e fare il punto della situazione in una delle prossime riunioni.
Con 20 voti contro 0 e 4 astensioni la Commissione ha deciso di presentare la
Mozione «Promuovere e non ostacolare la ricerca e la sperimentazione clinica con dispositivi medici non commerciali – gli emolumenti e gli oneri vanno urgentemente adeguati»(21.4346).
La Commissione propone con 13 voti contro 8 e 1 astensione di non dare seguito all’Iv. Pa. Glarner. Aumentare finalmente l’efficienza della fondazione Promozione della salute Svizzera! (21.418).
La Commissione propone con 13 voti contro 11 e 1 astensione di non dare seguito
all’Iv. Pa. Nantermod. LAMal. Maggiore concorrenza grazie a una maggiore trasparenza dei prezzi (18.487).
Con 16 voti a favore e 7 astensioni la Commissione propone di non dare seguito all’Iv. Ct. GE. Integrare nelle prestazioni dell’assicurazione malattie obbligatoria l’assunzione dei costi delle cure dentarie da eseguire in seguito a trattamento medico (19.318).
La Commissione propone con 15 voti contro 8 di non dare seguito all’Iv. Ct. NE. Introdurre la possibilità per i Cantoni di creare un’istituzione cantonale, regionale o intercantonale di assicurazione malattie (20.315).
Sotto la presidenza di Ruth Humbel (Alleanza del Centro, AG), la Commissione si è riunita a Berna il 17, 18 e 19 novembre 2021. A parte della seduta ha presenziato il consigliere federale Alain Berset.