Prima di avviare i lavori, la Commissione ha ricordato le vittime e i feriti dell’incendio di Crans-Montana ed ha espresso il suo più profondo cordoglio. Ringrazia i soccorritori, il personale sanitario e tutti coloro che hanno assicurato il loro instancabile sostegno.
La Commissione ha proseguito la deliberazione di dettaglio della nuova legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche (LCInf, 25.054, disegno 1). Per quanto concerne le misure concrete volte al miglioramento delle condizioni di lavoro, la Commissione ritiene che, nel complesso, le proposte del Consiglio federale rappresentino un intervento sproporzionato nei rapporti di lavoro e comportino costi eccessivi. Esse implicherebbero un aumento significativo del fabbisogno di personale, suscettibile di accentuare la carenza di manodopera qualificata. A suo avviso, una regolamentazione più snella permetterebbe alle parti sociali e alle imprese di concordare con i propri collaboratori soluzioni flessibili che vanno al di là del quadro previsto dalla legge. La Commissione propone pertanto di modificare il disegno del Consiglio federale per quanto concerne le misure seguenti:
- durata massima della settimana lavorativa e compensazione del lavoro straordinario (art. 5): con 16 voti contro 9, la Commissione propone di mantenere lo status quo, ovvero una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore. Il Consiglio federale propone invece di abbassare tale durata a 45 ore. Con 14 voti contro 9 e 2 astensioni, la Commissione propone inoltre di stralciare la disposizione relativa alla compensazione del lavoro straordinario (cpv. 2);
- durata normale della settimana lavorativa (art. 6): con 16 voti contro 9, la Commissione propone di stabilire la durata normale della settimana lavorativa a un massimo di 42 ore, senza conferire al Consiglio federale la competenza di ridurla fino a 40 ore al massimo;
- compensazione delle ore supplementari (art. 7): la Commissione ritiene che le ore supplementari debbano essere compensate mediante un congedo di almeno la stessa durata o con il salario normale più un supplemento del 25 per cento almeno (16 voti contro 9). Mantiene pertanto gli elementi proposti dal Consiglio federale, escludendo tuttavia il principio della prevalenza della compensazione mediante un congedo;
- compensazione del lavoro domenicale e festivo (art. 9): oltre al riposo compensativo, la Commissione propone, con 16 voti contro 9, che il lavoro domenicale e festivo regolare e periodico un supplemento salariale del 25 per cento almeno e non del 50 per cento come invece previsto dal disegno;
- computo e compensazione di servizi di reperibilità e di picchetto (art. 12): la Commissione propone, con 16 voti contro 8, che il Consiglio federale possa stabilire unicamente il modo in cui questi servizi devono essere compensati, e non la misura in cui vanno considerati tempo di lavoro retribuito;
- termine per la comunicazione dei piani di servizio e servizi di reperibilità e di picchetto (art. 13): la Commissione propone, con 13 voti contro 12, che il diritto alla compensazione è garantito se le variazioni sono comunicate meno di quattro settimane prima del turno di servizio, e non meno di due settimane, come invece previsto dal disegno del Consiglio federale. La Commissione propone inoltre, con 15 voti contro 10, di stabilire che la compensazione di tempo o finanziaria corrisponda al 25 per cento, anziché al 25–50 per cento.
La Commissione ritiene inoltre che la regolamentazione debba, per quanto possibile, essere sancita direttamente nella legge. Propone pertanto, in diversi punti, di stralciare alcune deleghe di competenza attribuite al Consiglio federale (art. 5 cpv. 3, art. 6 cpv. 2, art. 7 cpv. 4, art. 9 cpv. 3, art. 13 cpv. 3 e 4). Numerose minoranze sostengono soluzioni più generose, mantengono la versione del Consiglio federale o propongono di alleggerire ulteriormente le misure della LCInf.
Per quanto riguarda l’obbligo per le parti sociali di avviare discussioni finalizzate a migliorare le condizioni di lavoro e negoziare contratti collettivi di lavoro, la Commissione si allinea al disegno del Consiglio federale (art. 17). In particolare, la Commissione approva, con 17 voti contro 8, la possibilità per le parti sociali di derogare alle disposizioni della LCInf, anche a sfavore dei lavoratori, purché siano soddisfatte determinate condizioni (art. 16 cpv. 2).
Dopo aver esaminato diverse opzioni di finanziamento, la Commissione si è espressa a favore di una soluzione equilibrata e in grado di ottenere il consenso della maggioranza. In linea di principio e in una prospettiva di lungo periodo, i costi aggiuntivi generati dalle misure previste dalla LCInf devono essere trasferiti sulle tariffe applicabili alle prestazioni del settore stazionario e ambulatoriale. Al contempo, al fine di garantire la copertura dei costi fino all’introduzione dell’EFAS, sono state predisposte specifiche disposizioni transitorie. Nel settore delle cure stazionarie, i costi aggiuntivi devono poter essere considerati in modo prospettico e sulla base di stime onde scongiurare potenziali lacune di finanziamento. Inoltre, fino all’integrazione delle cure nell’EFAS, i costi aggiuntivi per le cure a domicilio e nelle istituzioni medico-sociali devono essere sostenuti in parti uguali dai Cantoni e dalla Confederazione.
Questa variante è stata preferita, con 13 voti contro 10, al disegno del Consiglio federale, che prevede esclusivamente la copertura dei costi aggiuntivi mediante i sistemi di finanziamento esistenti. Due minoranze propongono invece che i costi siano finanziati tramite le entrate fiscali, ovvero aumentando la partecipazione dei Cantoni nell’ambito dell’EFAS o tramite prestazioni di interesse generale.
La Commissione prevede di concludere la deliberazione in occasione della prossima seduta, in modo tale che il disegno possa essere trattato dal Consiglio nazionale durante la sessione primaverile.
Rafforzare la digitalizzazione, la sicurezza e l’approvvigionamento nel diritto in materia di agenti terapeutici
La Commissione ha proseguito l’esame della revisione 3a della legge sugli agenti terapeutici (25.074), dopo che alla sua ultima seduta era entrata in materia senza controproposte. Le prescrizioni dei medicamenti e i piani farmacologici dovranno essere redatti e usati in principio per via elettronica. La Commissione accoglie favorevolmente l’introduzione esplicita di sistemi elettronici per la prescrizione, la dispensazione e l’uso di medicamenti, ritenendo che tale misura crei i presupposti per l’implementazione della cartella sanitaria elettronica. Con 16 voti contro 8, la Commissione respinge la proposta di rendere facoltativo l’utilizzo di soluzioni elettroniche per le prescrizioni e i piani farmacologici, ribadendo che i pazienti hanno diritto, in qualsiasi momento, a ottenere tali documenti in forma cartacea (art. 26 e 26a).
La Commissione sostiene inoltre il ricorso a sistemi elettronici a supporto del processo decisionale, in linea con il disegno del Consiglio federale, in particolare per quanto riguarda il calcolo del dosaggio di medicamenti per uso pediatrico (art. 26b). Sottolinea che tali sistemi possono migliorare la sicurezza dei medicamenti anche per altri gruppi della popolazione. La Commissione ha pertanto presentato, con 17 voti contro 8, il postulato «Sicurezza dei medicamenti per le donne incinte e le madri che allattano» (26.3001) affinché vengano elaborate le basi necessarie. Con 12 voti contro 9 e 4 astensioni, la Commissione respinge tuttavia il sostegno finanziario obbligatorio da parte della Confederazione per banche dati quali SwissPedDose, ritenendo che esistano già offerte sufficienti in questo ambito (art. 67a).
Con 14 voti contro 7, la Commissione ha inserito una nuova disposizione volta a garantire l’approvvigionamento di medicamenti per uso veterinario. I requisiti relativi alla produzione, alla garanzia della qualità e alla sorveglianza dovranno essere stabiliti in funzione del rischio. In caso di carenze di disponibilità, i medicamenti per uso veterinario potranno essere commercializzati anche in Svizzera sulla base di un’autorizzazione nei Paesi dell’UE e dell’AELS, così come nel caso di malattie rare di specie animali rare (nuovo art. 14b).
Con 13 voti contro 12, la Commissione propone inoltre di disciplinare esplicitamente nella legge la consultazione delle cerchie interessate al momento di decidere se sia necessaria un’autorizzazione per l’ottenimento, la fabbricazione e l’uso di medicamenti non standardizzabili (art. 9 e 9d). Tale misura consentirà di tenere adeguatamente conto del rafforzamento del ruolo delle farmacie, in particolare nella dispensazione di medicamenti non standardizzabili.
Al fine di rafforzare il follow-up delle terapie avanzate, la Commissione propone, con 16 voti contro 7, di conferire al Consiglio federale la competenza di dichiarare obbligatoria la tenuta di appositi registri. Inoltre, l’obbligo di follow up sistematico dovrebbe poter essere esteso anche ad altri medicamenti (art. 59a).
La Commissione ha incaricato l’Amministrazione di fornire ulteriori chiarimenti. Concluderà dunque le deliberazioni durante la prossima seduta, una volta acquisite le informazioni richieste.
Adeguamenti mirati nell’ambito della previdenza professionale
Con 17 voti contro 8 la Commissione ha deciso di elaborare due iniziative riguardanti il settore della previdenza professionale(26.400, 26.401). La prima prevede di rivedere le aliquote per il calcolo degli accrediti di vecchiaia in modo da ridurle dalle attuali quattro a due. L’obiettivo è diminuire i costi salariali accessori per i lavoratori più anziani ed aumentare così le loro possibilità sul mercato del lavoro. La seconda iniziativa mira ad anticipare l’età (da 25 a 20) per il versamento dei contributi nel secondo pilastro, in modo da consentire maggiori risparmi nella previdenza professionale. La Commissione riprende così la discussione su alcuni elementi della previdenza professionale dopo la riforma LPP 21 bocciata nella votazione popolare del 2024. Sulle due iniziative sarà chiamata a pronunciarsi la Commissione omologa del Consiglio degli Stati.
Altri oggetti
Con 14 voti contro 10, la Commissione propone di togliere dal ruolo l’iv. pa. Humbel «Concorrenza per i prodotti menzionati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi» (16.419). Alla luce delle numerose critiche espresse nell’ambito della consultazione relativa al suo progetto preliminare, nell’aprile 2025 la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di organizzare una tavola rotonda con le parti interessate e di formulare una soluzione in grado di raccogliere una maggioranza. Tutte le organizzazioni coinvolte, tuttavia, ritengono che il cambiamento di sistema proposto non sia attuabile. Persuasa della necessità di intervenire, la Commissione ha quindi conferito all’Amministrazione il mandato di illustrarle possibili modifiche del sistema attuale e il relativo potenziale di risparmio, soprattutto in relazione ai mezzi e apparecchi che si situano in una fascia di prezzo molto alta e risultano difficilmente paragonabili. Una minoranza propone invece di mantenere l’iniziativa parlamentare.
Con 24 voti a favore, nessun voto contrario e 1 astensione, la Commissione propone di accogliere la mo. Engler«Misure vincolanti in caso d’incremento eccessivo dei costi anche per le “tariffe ufficiali” della LAMal» (25.3637). La mozione chiede che la Confederazione sia tenuta a monitorare le tariffe da essa stabilite per i medicamenti, le analisi, i mezzi e gli apparecchi, alla luce dei dati sull’andamento dei costi. Per le tariffe oggetto di negoziazione tra le casse malati e i fornitori di prestazioni, l’obbligo di sorvegliare l’evoluzione dei costi è sancito nella LAMal già dal 2024.
La Commissione propone, con 16 voti contro 9, di accogliere la mo. Müller Damian «Misure per estinguere il debito dell’AI nei confronti dell’AVS» (25.3713) in una versione modificata. La mozione prevede il rimborso del debito dell’AI nei confronti dell’AVS per un importo di 10 miliardi di franchi entro il 2045. La Commissione si esprime invece esplicitamente a favore di misure sul fronte delle entrate, a condizione che l’imposta sul valore aggiunto e i contributi salariali non vengano aumentati.
La Commissione ha preso atto del rapporto del Consiglio federale riguardante le prestazioni di cura fornite dai familiari nel quadro dell’assicurazione obbligatoria medico-sanitaria. La Commissione esprime preoccupazione per il forte aumento dei costi in questo ambito e rileva con disappunto l’affermarsi di un modello aziendale che consente di lucrare a spese degli assicurati. Nell’ultima sessione invernale, il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale una mozione con la quale lo incarica di disciplinare in modo più rigoroso la cura da parte dei familiari. Prima di decidere il seguito dei lavori, la Commissione vuole disporre di una panoramica dei provvedimenti adottati dai fornitori di prestazioni, dagli assicurati, dai Cantoni e dalla Confederazione dopo la pubblicazione del rapporto. Ritornerà sull’argomento nella seduta di aprile.
La Commissione ha esaminato il rapporto del Consiglio federale relativo al po. Nantermod «Quali misure per contrastare i certificati medici compiacenti?» (22.3196). Con 15 voti contro 8, ha deciso di presentare la mozione«Misure contro i certificati medici compiacenti e lacunosi a carico dei datori di lavoro e delle assicurazioni sociali» (26.3002).
Presieduta dalla consigliera nazionale Regine Sauter (PLR, ZH), la Commissione si è riunita a Berna l’8 et il 9 gennaio 2026. A parte della seduta era presente la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.