Con il diritto di veto contro le ordinanze il Parlamento disporrà di uno strumento che serve da «freno d’emergenza» contro interpretazioni errate della volontà del legislatore da parte del Consiglio federale e dell’Amministrazione. La procedura prevista per far valere il veto impedisce tuttavia che gli schieramenti messi in minoranza nell’iter legislativo possano ritardare l’attuazione della volontà del legislatore.

​La Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha approvato con 19 voti contro 5 l’avamprogetto di modifica di legge che prevede l’introduzione di un diritto di veto contro le ordinanze (14.422 Iv. Pa. Aeschi Thomas. Introduzione del diritto di veto contro le ordinanze). Nei prossimi giorni sarà indetta una procedura di consultazione su questo oggetto.

A livello pratico succede talvolta che un’ordinanza del Consiglio federale non rispecchi le intenzioni del legislatore o non disponga di una sufficiente base legale. Dal momento che il Consiglio federale emana la maggior parte delle ordinanze in base a deleghe legislative, il Parlamento che ha deciso la legge deve, in un caso simile, poter attivarsi. Il diritto di veto contro le ordinanze permette pertanto all’Assemblea federale di poter intervenire efficacemente.

Va d’altro canto osservato che il diritto di veto contro le ordinanze esplicherà soprattutto un effetto preventivo. La procedura di veto contro le ordinanze dovrà essere strutturata in modo che serva da «freno d’emergenza» in casi eccezionali. Il nuovo strumento non deve infatti poter essere utilizzato per ritardare eccessivamente il processo legislativo o addirittura per bloccarlo. L’obiettivo sarà raggiunto prevedendo un grande ostacolo all’inoltro di una domanda di veto contro le ordinanze (almeno un terzo dei membri di un Consiglio) e fissando termini brevi per il decorso della procedura. Soltanto domande sostenute dalla maggioranza di una commissione sarebbero trasmesse alla Camera. In tal modo, da un lato il plenum della Camera viene sgravato e, dall’altro, viene evidenziata la funzione di «freno d’emergenza» del veto contro le ordinanze di cui una maggioranza del Parlamento disporrà per evitare interpretazioni errate della volontà del legislatore da parte del Consiglio federale e dell’Amministrazione. Proposte volte a consentire anche alle minoranze di far valere il diritto di veto in seno alle Camere federali sono state respinte con 14 voti contro 9 (trattazione diretta della proposta presentata da almeno un terzo dei deputati senza esame preliminare da parte della Commissione) e con 13 voti contro 10 (ammissibilità di proposte di una minoranza della commissione).

Nell’introdurre il diritto di veto contro le ordinanze devono essere previste eccezioni. Un veto è inammissibile contro quelle poche ordinanze per la cui emanazione il Consiglio federale è direttamente autorizzato dalla Costituzione federale. Un veto non deve nemmeno poter impedire l’attuazione tempestiva di una disposizione della Costituzione, di una legge o di un trattato internazionale, qualora la legge o la Costituzione o un trattato approvato dall’Assemblea federale o dal Popolo ne abbia fissato un termine. Per motivi materiali, alcune ordinanze devono poter essere emanate senza indugio, ragione per cui nelle pertinenti leggi speciali sono previste a tale scopo disposizioni eccezionali.

La minoranza della Commissione respinge il diritto di veto contro le ordinanze. A suo modo di vedere, il nuovo strumento disattende il principio della separazione dei poteri secondo cui all’Assemblea federale spetta il compito di emanare le leggi, mentre al Consiglio federale quello di emanare le ordinanze. Il diritto di veto summenzionato comporterebbe una ripartizione confusa delle competenze e una sovrapposizione delle responsabilità.

L’avamprogetto e il rapporto esplicativo possono essere consultati qui.