La Commissione ha deciso di non dare seguito a due iniziative parlamentari che chiedono l’introduzione di un referendum finanziario, in entrambi i casi con 13 voti contro 11. I due interventi parlamentari chiedono di sottoporre a referendum facoltativo i decreti federali concernenti i crediti d’impegno e i limiti di spesa, nella misura in cui le uscite raggiungono un ammontare determinato (17.446 n Iv. Pa. Gruppo UDC. Introduzione del referendum finanziario; 18.417 n Iv. Pa. Bäumle. Introduzione di un referendum finanziario facoltativo a livello federale). La Commissione rileva che la maggior parte delle spese della Confederazione dipendono da leggi federali sottostanti a referendum. La maggioranza della Commissione ritiene che anche in futuro le decisioni in materia di politica finanziaria a livello federale debbano poggiare primariamente su basi legislative: sottoporre a referendum finanziario le spese già decise sulla base di una legge sottostante a referendum costituirebbe una regolamentazione eccessiva.
La situazione non è del resto mutata da quando, nel 2013, la Commissione si oppose a un’iniziativa parlamentare del Gruppo UDC dal tenore identico. Come allora, la maggioranza commissionale ritiene che un referendum finanziario non farebbe che rallentare e ostacolare il processo democratico. Secondo la maggioranza della CIP-N il freno all’indebitamento si è rivelato essere uno strumento adeguato al fine di garantire l’equilibrio del bilancio della Confederazione e non occorre aggiungere ulteriori regolamentazioni. La minoranza della Commissione, al contrario, ritiene che il referendum finanziario a livello federale rappresenterebbe un considerevole rafforzamento della democrazia diretta, come dimostrato dall’efficace applicazione di tale strumento a livello cantonale e comunale. Si tratterebbe sostanzialmente di permettere agli aventi diritto di voto di esprimere il loro parere in caso di importanti decisioni in materia finanziaria.
Contro un diritto di referendum per i Comuni
La Commissione si è occupata dell’estensione del referendum facoltativo, e in particolare della questione relativa a chi è legittimato a ricorrervi, anche a un altro livello. In diversi Cantoni, infatti, sono legittimati a richiedere il parere del Popolo non soltanto gli aventi diritto di voto, ma anche un certo numero di Comuni. Il consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt è dell’avviso che anche a livello federale 200 Comuni di 15 Cantoni debbano ad esempio avere il diritto di chiedere il lancio di un referendum, e ha pertanto presentato un iniziativa parlamentare in tal senso (17.481 n Iv. Pa. Referendum dei Comuni a livello federale). La CIP-N ritiene tuttavia che gli attuali strumenti siano sufficienti a garantire che le esigenze dei Comuni siano debitamente prese in considerazione sotto il profilo democratico, e con 12 voti contro 8 e 3 astensioni propone di respingere l’iniziativa. Pur manifestando una certa simpatia per l’iniziativa, la maggioranza della Commissione pone diversi interrogativi riguardo alla sua attuabilità e, in un’ottica istituzionale, esprime una certa perplessità quanto all’idea che i Comuni possano intervenire direttamente nel processo decisionale federale indipendentemente dai Cantoni. Una minoranza commissionale reputa invece che lo strumento delineato dall’iniziativa consentirebbe ai Comuni di tutelarsi contro le leggi federali che minano la loro autonomia.
Nazionalità indeterminata quale ostacolo alla naturalizzazione?
La Commissione ha inoltre esaminato l’iniziativa parlamentare «No alla naturalizzazione se l’identità non è accertata in modo inequivocabile» (17.475 n Iv. Pa. Zanetti Claudio) e, con 13 voti contro 9, ha deciso di non darle seguito. La Commissione ritiene che, pur rivestendo un’importanza fondamentale nell’ambito dell’asilo, l’identificazione delle persone non costituisce più un aspetto determinante nel corso della procedura di naturalizzazione. Il fatto che la cittadinanza non sia accertata (apolidi e persone la cui nazionalità è sconosciuta) di per sé non deve rappresentare un ostacolo alla naturalizzazione. Secondo la minoranza della Commissione, invece, la provenienza di una persona è una delle informazioni necessarie per poter decidere in merito a una domanda di naturalizzazione.
Legge sulla protezione dei dati
La Commissione ha iniziato la deliberazione di dettaglio della revisione totale della legge sulla protezione dei dati, con l’obiettivo di terminare la trattazione dell’oggetto nel corso della sessione invernale (17.059 n Legge sulla protezione dei dati. Revisione totale e modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati).
Presieduta dal consigliere nazionale Kurt Fluri (PLR/BE), la Commissione si è riunita a Berna il 28 e 29 giugno 2018.