La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati ha accolto il disegno concernente la legge sulla caccia. Ha recepito in gran parte quanto proposto dal Consiglio federale, ponendo tuttavia alcuni accenti sulla regolazione degli effettivi dei grandi predatori. L’attenzione è posta sulla ricerca di soluzioni valide per la convivenza tra uomo e animali selvatici.

​La Commissione ha concluso la deliberazione di dettaglio concernente la modifica della legge sulla caccia (17.052) e ha accolto il disegno con 6 voti contro 4. All’elenco delle specie protette (secondo la Convenzione di Berna) non è apportata alcuna modifica. Nell’elemento centrale del disegno, l’articolo 7a, la regolazione degli effettivi di alcune specie protette deve invece essere riformulata. Con l’attuazione della mozione 14.3151 «Convivenza tra lupi e comunità montane», secondo il disegno del Consiglio federale devono ora poter essere regolati anche gli effettivi dei lupi in modo tale da impedire grossi danni o pericoli per l’uomo. Una maggioranza della Commissione vuole che ci si spinga più in là rispetto a quanto proposto dal Consiglio federale. Con 6 voti contro 5 è stato deciso che le condizioni per interventi regolatori negli effettivi devono essere un po’ meno restrittive: la nozione di «danni ingenti» deve essere stralciata dal capoverso 2 e le misure di protezione non devono più costituire un obbligo assoluto.
La Commissione ha inoltre deciso con 7 voti contro 4 di inserire nell’articolo sulla regolazione degli effettivi anche il castoro e di creare le condizioni affinché la Confederazione possa contribuire al finanziamento di misure di protezione per le infrastrutture di interesse pubblico e al risarcimento dei danni. In tal modo la Commissione attua quanto richiesto dall’iniziativa cantonale di Turgovia 15.300. Sempre con 7 voti contro 4 ha deciso di menzionare nell’articolo 7a anche la lince. Il periodo per la regolazione dell’effettivo della lince è soltanto di sei settimane all’anno. Diverse minoranze della Commissione propongono di allinearsi al Consiglio federale.

Per quanto riguarda la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina nell’articolo 12 la Commissione ha respinto misure di più ampia portata. Con 8 voti contro 3 si è chiaramente espressa contro il conferimento ai Cantoni della facoltà di stabilire zone senza grandi predatori.

Nell’ambito della revisione della legge sulla caccia la Commissione ha trattato la mozione 17.3133 «Il turismo a contatto con la natura nelle zone bandite alla caccia va preso nella dovuta considerazione». La Commissione rinuncia a recepire direttamente nel disegno la richiesta della mozione. Ritiene invece positiva la disponibilità dell’Ufficio federale dell’ambiente a esaminare in un processo partecipativo la sostenibilità per la natura degli itinerari «tradizionali» delle associazioni di sport alpini e di sottoporli ai Cantoni per approvazione.