La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone di dare seguito a un'iniziativa del Cantone del Ticino che esige un'amnistia fiscale generale. Propone invece all'unanimità di raccomandare di respingere l'iniziativa popolare sull'internamento.

Con 6 voti contro 1 e 2 astensioni, la Commissione propone di dare seguito a un'iniziativa del Cantone del Ticino per un'amnistia fiscale generale (02.308). Intende così dare la possibilità di regolarizzare la propria situazione ai contribuenti che hanno frodato il fisco. Intervenendo più di 35 anni dopo quella del 1969, un'amnistia fiscale generale rimarrebbe comunque una misura specifica straordinaria. La Commissione non contesta il fatto che, nei confronti dei contribuenti onesti, l'amnistia fiscale suscita un problema sotto il profilo dell'etica e dell'uguaglianza; tuttavia, una simile misura consente talvolta di rimettere in circolazione un considerevole sostrato finanziario di cui, in fin dei conti, trarrà profitto l'intera collettività. Grazie all'amnistia del 1969, è venuta alla luce una sostanza non dichiarata di 11,5 miliardi di franchi. Al giorno d'oggi, ci si possono aspettare cifre nettamente più elevate. La questione dell'amnistia fiscale è d'attualità anche in Italia, Germania e Austria; le misure disposte da questi Paesi hanno o avranno ripercussioni anche sulla piazza finanziaria svizzera. Una minoranza propone di non dar seguito all'iniziativa, essenzialmente per motivi di natura etica o di parità di trattamento.

Nell'ambito dell'eliminazione delle divergenze, la Commissione doveva pronunciarsi anche su un'altra iniziativa del Cantone del Ticino (01.301 Iv. ct. TI. Soppressione delle multe ereditarie). Ha deciso all'unanimità di attenersi alla decisione del Consiglio degli Stati di non dare seguito a questa iniziativa, volta ad accordare ai Cantoni la possibilità di rinunciare al recupero d'imposta e alla multa in favore degli eredi che presentano un inventario completo dei beni del defunto. La possibilità di rinunciare al recupero d'imposta è considerata una grave ineguaglianza di trattamento degli eredi e non ha alcun fondamento. Questa misura è ancora più ingiustificabile in previsione di una prossima amnistia fiscale generale.

La Commissione ritiene, invece, che si debba legiferare senza attendere per escludere la responsabilità degli eredi per le multe inflitte al contribuente, con forza esecutoria al momento del decesso. In due sentenze del 1997 contro la Svizzera, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che tale responsabilità è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre contraddice il principio del diritto penale, secondo il quale la multa si estingue con la morte del condannato (articolo 48 titolo terzo CP, RS 311.0). Si ricorda in proposito che i due Consigli hanno dato seguito a un'iniziativa del Cantone del Giura che preconizzava soltanto la soppressione delle multe ereditarie in materia fiscale (01.300).

La Commissione propone all'unanimità di raccomandare al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare sull'internamento (01.025 n. Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia). La Commissione ritiene che la revisione della parte generale del codice penale adottata in dicembre 2002 dal Parlamento (98.038) offra una migliore soluzione al grave problema sollevato dall'iniziativa: rafforza la protezione della collettività contro i criminali pericolosi prevedendo al tempo stesso una disposizione d'internamento per motivi di sicurezza più vasta del diritto attuale e più completa del testo dell'iniziativa. Le condizioni di liberazione e l'accompagnamento prolungato dell'ex detenuto sono resi più restrittivi di quelli attuali. In presenza di seri timori che la persona liberata commetta nuove infrazioni gravi, il giudice ne ordinerà la reintegrazione nell'internamento. La Commissione si è interrogata sulla validità dell'iniziativa. Ha esaminato in quale misura il divieto di riesame periodico della necessità di continuare l'internamento sia compatibile con il diritto internazionale. Ha constatato che, pur nell'eventualità che determinati diritti garantiti dalla Convezione europea dei diritti dell'uomo possano essere per lo meno toccati, non c'è violazione delle disposizioni cogenti del diritto internazionale ai sensi dell'articolo 194 della Costituzione federale, ragione per cui l'iniziativa deve essere dichiarata valida.

La Commissione ha esaminato una mozione del Consiglio nazionale (01.3523 Mo CN (Zäch). Eutanasia. Colmare le lacune della legge anziché autorizzare l'omicidio). La Commissione condivide il parere del Consiglio nazionale sulla necessità di legiferare in materia di eutanasia passiva e di eutanasia attiva indiretta. Considera tuttavia limitativo il mandato conferito al Consiglio federale, ovvero di fondarsi sulle direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche. In questo ambito delicato e complesso, per elaborare una legislazione adeguata appare necessario esaminare numerose varianti. Per questo motivo la Commissione ha deciso all'unanimità di trasformare la mozione in postulato, e di deporre a sua volta una mozione formulata in termini più vasti, chiedendo al Consiglio federale «di sottoporre proposte volte a regolamentare per legge l'eutanasia attiva indiretta e l'eutanasia passiva, come pure di prendere misure per la promozione della medicina palliativa ».

Il progetto di revisione del codice penale militare (02.081) concernente il diritto disciplinare è stato adottato all'unanimità dalla Commissione. Tale modifica legislativa mira, in particolare, ad ampliare il ventaglio di sanzioni disciplinari attualmente disponibili, aggiungendovi il divieto d'uscita e la multa disciplinare per le mancanze di disciplina commesse durante il servizio.

Infine, la maggioranza della Commissione propone di allinearsi sulle posizioni del Consiglio nazionale nell'ambito della legge sull'investigazione segreta (98.037). Una minoranza propone di non seguire il Consiglio nazionale per quanto concerne l'elenco delle infrazioni, che limita i casi nei quali si può ordinare un'investigazione segreta. Preferisce incaricare l'autorità giudiziaria di procedere, per ogni caso concreto, a una ponderazione degli interessi per determinare se, nella fattispecie, sia giustificata un'investigazione segreta, tenendo conto dei principi restrittivi fissati dalla legge.

La Commissione si è riunita a Berna il 10 e 11 aprile 2003, sotto la presidenza del consigliere agli Stati Simon Epiney (VS/PDC) e, in parte, alla presenza del consigliere federale Samuel Schmid.

Berna, 11.04.2003    Servizi del Parlamento