La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha adottato un progetto di modifica del codice civile, che mira a ridurre a due anni il periodo di separazione richiesto affinché il divorzio possa essere pronunciato su domanda unilaterale di uno dei coniugi. Nel quadro della nuova legge sui profili di DNA, la Commissione propone di optare per una soluzione più restrittiva riguardo alle possibilità di registrazione e utilizzo dei profili stabiliti.

A seguito di un'iniziativa parlamentare (01.408 Iv. pa. Nabholz. Divorzio in caso di separazione con un'azione unilaterale), la Commissione propone, con 15 voti a 2 e un'astensione, una modifica degli articoli 114 e 115 del Codice civile, che riduce da quattro a due anni il periodo di separazione necessario affinché i coniugi possano chiedere unilateralmente il divorzio. Il nuovo diritto del divorzio è stato concepito per privilegiare il divorzio consensuale rispetto al divorzio contenzioso. Nella pratica esso si è rivelato inadeguato nei casi di divorzio conflittuale; ci si può rifiutare di divorziare per fare pressione sul coniuge e ottenere in tal modo vantaggi finanziari o di altro genere; i coniugi devono appellarsi sempre più ai tribunali, soprattutto per regolare gli aspetti finanziari della loro vita separata; l'applicazione restrittiva dell'articolo 115 CC, in base al quale un coniuge può domandare il divorzio per rottura del vincolo coniugale quando non si possa ragionevolmente esigere da lui che attenda la scadenza del termine di separazione prevista dal legislatore, consente raramente di ridurre questa scadenza di quattro anni che nella pratica è considerata troppo lunga. La Commissione ritiene che riducendo a due anni il termine di separazione si rimedierebbe alle lacune che presenta il diritto attuale, senza con ciò mutare il concetto delle cause di divorzio.

Nel quadro dell'esame delle divergenze sulla legge sui profili di DNA (00.088), la Commissione propone di optare per una soluzione più restrittiva riguardo alle possibilità di registrazione e utilizzo dei profili di DNA. Per le persone sospettate d'aver commesso un'infrazione, la Commissione propone di restringere ai delitti contro la vita, l'integrità fisica e sessuale, nonché ai crimini, i casi in cui è possibile registrare un profilo di DNA nel sistema d'informazione. La maggioranza propone inoltre di restringere allo stesso catalogo di reati i casi in cui è possibile ricorrere al confronto di profili diversi di DNA contenuti nel sistema d'informazione. Per la minoranza non è necessario introdurre limitazioni a livello di confronto dei profili. Sono sufficienti restrizioni a livello di prelievo della banca dati. Infine, la maggioranza della Commissione propone di rinunciare ai prelievi che coinvolgono una vasta cerchia di persone, ma di lasciare tuttavia la possibilità a chi ha un interesse degno di protezione di effettuare un prelievo a scopo di analisi.

Elaborato in tal modo, il sistema permette di evidenziare uno degli scopi principali dell'utilizzo dei profili di DNA, ossia la possibilità per una persona di fornire la prova che non è collegata a una traccia rilevata sul luogo del crimine. Una minoranza si oppone a questa soluzione ritenendo che essa metta in pericolo il principio della presunzione d'innocenza. Infatti, una persona che non richiedesse che si allestisca un profilo di DNA per provare la sua innocenza potrebbe diventare de facto sospetta. È compito dello Stato e non di un privato compiere i passi necessari per far luce su un reato.

Nel quadro dell'esame preliminare di un'iniziativa parlamentare (02.457 Iv. pa. Schwaab Jean-Jacques. Protezione dei bambini e dei giovani) mirante all'elaborazione di una legge sulla protezione dei bambini orientata essenzialmente alla lotta alla criminalità e in particolare alla pedofilia, la Commissione ha rilevato che una legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani, che prevede l'istituzione di un organo che coordini tutte le unità amministrative competenti in materia, è già stata richiesta attraverso una mozione del consigliere nazionale Janiak (00.3469). Essa è stata trasmessa al Consiglio federale sotto la forma di un postulato. Considerata la complessità e i numerosi risvolti della politica dell'infanzia e dei giovani, la Commissione ha deciso, tramite un nuovo postulato, di incaricare il Consiglio federale di esaminare, nel quadro della mozione Janiak, anche le misure necessarie che permettano di lottare contro i crimini perpetrati contro i bambini. Schwaab ha quindi ritirato la sua iniziativa parlamentare.

All'unanimità, la Commissione ha dato seguito a un'iniziativa parlamentae di Roberto Zanetti (02.440 LP. Limitare il privilegio dei crediti accordato ai salariati) che mira a fare in modo che vengano considerati di prima classe unicamente i crediti che non oltrepassano il doppio dell'ammontare massimo del guadagno assicurato ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. In una seconda fase, la Commissione intende esaminare nel dettaglio quali lavoratori devono poter beneficiare del privilegio di vedere i loro crediti collocati in prima classe ed eventualmente di quale montante.

Infine, la Commissione ha proseguito l'esame di dettaglio del progetto di revisione del diritto della Sagl (01.082). Ha deciso di sospendere i suoi lavori fino a quando il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio sulle disposizioni concernenti l'organo di revisione nel diritto delle società, annunciato per l'autunno di quest'anno. La Commissione ritiene che il tema della revisione vada trattato nel suo insieme. In quest'ambito esaminerà la questione della responsabilità degli associati. La Commissione si è riunita il 28 e 29 aprile 2003, sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (S/ZH).

Berna, 29.04.2003    Servizi del Parlamento