La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale si è occupata dell'utilizzazione di dati genetici nel settore assicurativo. La corrispondente regolamentazione concerne un ambito molto delicato della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; 02.065). L'obiettivo della Commissione è una regolamentazione che assicuri la necessaria cautela nel trattamento dei risultati di esami genetici volti a individuare la predisposizione a una malattia al momento della stipulazione di assicurazioni sulla vita o contro l'invalidità. La decisione non è stata ancora presa.

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha continuato la deliberazione dei dettagli della LEGU e si è occupata soprattutto dell'impiego dei dati genetici in ambito assicurativo. Al centro delle discussioni, la questione se concedere o meno agli assicuratori, e in che misura, la possibilità di conoscere, nell'ambito di assicurazioni private sulla vita e contro l'invalidità, i risultati di esami svolti per scopi medici per accertare la predisposizione a una malattia. Il divieto di esigere un esame previsto all'articolo 26 non è stato contestato. Tale divieto proibisce agli assicuratori di esigere un esame genetico prima della stipulazione di un contratto d'assicurazione. La regolamentazione è conforme alle corrispondenti disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina, non ancora ratificata dalla Svizzera. Poco controverso anche il divieto di esigere o di utilizzare tali dati nel settore delle assicurazioni private (divieto di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami, art. 27).

Controversa invece la regolamentazione prevista nel disegno del Consiglio federale che permette agli assicuratori di consultare i risultati di un precedente esame genetico presintomatico, per un'assicurazione sulla vita la cui somma assicurata è superiore a 400 000 franchi o un'assicurazione privata d'invalidità, la cui rendita annua è superiore a 40 000 franchi. Questi esami danno indicazioni su predisposizioni a malattie o sulla speranza di vita. Il trattamento di questi dati deve essere considerato da due punti di vista contrastanti: da una parte il libero accesso ai dati relativi al genoma di una persona compromette la protezione generale dei dati e in particolare i diritti della personalità delle persone interessate e dei parenti stretti, il cui genoma è in parte identico. Dall'altra gli assicuratori possono far valere che la simmetria dell'informazione non è rispettata se questi dati non sono comunicati. Infatti se agli assicuratori non sono forniti i risultati di esami che consentono di valutare con precisione la speranza di vita o determinate malattie, i premi sono calcolati in base a informazioni incomplete e ciò può tornare a svantaggio dell'assicurato. In questo contesto il legislatore ha l'incarico di trovare una soluzione equa che concili queste esigenze divergenti. La Commissione non ha ancora trovato un accordo sulla configurazione di questa „soluzione equa" ed esige ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione. Tornerà sull'argomento nella seduta del 19/20 febbraio e deciderà allora anche su queste proposte.

Sono state approvate all'unanimità le disposizioni sugli esami genetici nel settore della responsabilità civile (art. 29/30), le disposizioni sui profili di DNA volti a definire la filiazione o l'identità di una persona (art. 31-34) e le disposizioni penali (art. 36-41).

La Commissione ha già deciso di sottoporre il disegno di legge a una seconda lettura. La deliberazione in seduta plenaria è prevista nella sessione estiva.

La Commissione propone all'unanimità di approvare il decreto federale concernente il Secondo Protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato 03.050)e di autorizzare il Consiglio federale a ratificarlo. L'ordinamento giuridico svizzero soddisfa le esigenze del Protocollo, la cui ratifica non ha conseguenze finanziarie prevedibili per la Confederazione e i Cantoni. La Svizzera ha inoltre partecipato in maniera determinante alla sua elaborazione. Discussa alla presenza della consigliera federale Micheline Calmy-Rey, la ratifica è stata vista anche in relazione alla legge federale sul trasferimento di beni culturali adottata l'anno scorso ed è stata perciò sostenuta all'unanimità quale sua logica conseguenza.

In occasione della prima seduta della Commissione nella nuova legislatura, il presidente della Confederazione Joseph Deiss, il consigliere federale Pascal Couchepin e funzionari dirigenti del DFI e del DFE hanno presentato i progetti che dovranno essere trattati durante la legislatura.

La Commissione si è riunita il 29 e il 30 gennaio 2004 sotto la presidenza del consigliere nazionale Theophil Pfister (UDC/SG) a Berna.

Berna, 02.02.2004    Servizi del Parlamento