La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha terminato l'esame della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU). Non propone modifiche sostanziali e aderisce in ampia misura alle decisioni del Consiglio nazionale. Nella sessione estiva il Consiglio degli Stati tratterà la legge quale seconda Camera.

La CSEC ha proseguito la deliberazione di dettaglio della LEGU (02.065 n) avviata nel mese di aprile. Allora era stata espressa la preoccupazione che l'obbligo dell'autorizzazione imposto ai laboratori (art. 8 LEGU) possa comportare una burocratizzazione eccessiva, poco compatibile con l'obiettivo di garantire la qualità degli esami genetici. Fondandosi su un rapporto dell'amministrazione in cui sono esposte le differenze esistenti tra un accreditamento da parte del SAS e del METAS e un'autorizzazione rilasciata dall'UFSP, la Commissione si è pronunciata all'unanimità a favore di questa seconda possibilità, conformemente alla normativa prevista dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale. Questa soluzione garantisce una procedura flessibile dal profilo temporale e per quanto concerne eventuali esigenze supplementari e consente di adottare rapidamente misure qualora un laboratorio esegua esami genetici abusivi.

Alla stessa stregua del Consiglio nazionale, la CSEC del Consiglio degli Stati ha soppesato con cura gli argomenti favorevoli e contrari all'utilizzazione dei risultati di esami genetici presintomatici nell'ambito delle assicurazioni. È stata formulata una proposta volta a estendere il divieto di esigere o utilizzare i risultati di precedenti esami (art. 27 LEGU) a tutti i settori assicurativi. Gli autori di tale proposta hanno rilevato che è ingiusto discriminare gli assicurati a causa di una predisposizione genetica poiché quest'ultima è per sua natura ereditaria e non è acquisita volontariamente. Sempre secondo i fautori della proposta, non si può quindi ritenere un assicurato responsabile della sua predisposizione genetica e svantaggiarlo con premi di assicurazione più elevati. Essi hanno inoltre ricordato che i lavoratori indipendenti sono sovente obbligati a stipulare un'assicurazione sulla vita, richiesta dalle banche a titolo di garanzia, e che benché non vi sia alcun obbligo giuridico di contrarre un'assicurazione sovraobbligatoria, quest'ultima è di fatto resa necessaria dal sistema socioeconomico attuale. Dal canto loro, i membri della Commissione che si sono opposti alla proposta sopraccitata hanno sostenuto che le assicurazioni private sovraobbligatorie sono contratte liberamente e che, conformemente al principio della buona fede, occorre quindi garantire la simmetria dell'informazione tra contraenti. Sempre secondo questi membri della Commissione, qualora gli assicurati avessero il diritto di non comunicare agli assicuratori le informazioni concernenti la loro predisposizione genetica a determinate malattie si pregiudicherebbe considerevolmente la valutazione dei rischi e, in ultima analisi, si metterebbe a repentaglio il sistema di tali assicurazioni. Gli oppositori della proposta hanno sottolineato che dal profilo sociale questo pericolo è più grave di una differenziazione dell'importo dei premi fondata sulla predisposizione genetica a malattie e che è quindi auspicabile che chi intende ottenere prestazioni da un'assicurazione sulla vita, un'assicurazione facoltativa per l'invalidità o un'assicurazione contro le malattie sovraobbligatoria versi premi commisurati alla sua predisposizione a malattie. Hanno infine rilevato che anche l'anamnesi familiare o la rivelazione obbligatoria degli esami HIV positivi, come intese nella proposta, sarebbero discriminatorie e che quest'ultima poggia pertanto su presupposti sbagliati. Dopo un dibattito approfondito, la proposta è stata respinta con 8 voti contrari e 2 favorevoli. È quindi stata confermata la normativa proposta dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale, che pone limiti al divieto di esigere i risultati di precedenti esami o di utilizzarli per le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni facoltative per l'invalidità. Durante la discussione si è rilevato che la fissazione degli importi limite (400 000 franchi per le assicurazioni sulla vita e 40 000 franchi per le assicurazioni facoltative per l'invalidità) è una decisione politica che è stata presa in base a considerazioni pratiche e a molteplici richieste.

La Commissione ha inoltre approvato all'unanimità una proposta dell'amministrazione volta a modificare l'articolo 28 capoverso 1 lettera a LEGU al fine di indicarvi che un istituto di assicurazione può esigere la rivelazione di precedenti esami genetici presintomatici soltanto se i risultati di tali esami sono attendibili dal punto di vista della prassi medica. Con questo complemento s'intende precisare che non spetta agli assicuratori giudicare l'attendibilità dei dati ed evitare che gli stessi influiscano sull'evoluzione degli esami genetici. S'intende inoltre impedire che le valutazioni dei rischi siano compiute in base a risultati provvisori e quindi non sufficientemente pertinenti.

La Commissione ha infine discusso brevemente in merito alla decisione del Consiglio federale di rinunciare alla legge sulle lingue e ha valutato l'opportunità di presentare una propria proposta nell'ambito del dibattito sul programma di legislatura (04.012). Ha tuttavia preso atto del fatto che la Commissione speciale ha già ricevuto proposte volte a reintegrare questo progetto nel programma di legislatura; i membri della CSEC esprimeranno pertanto il loro parere in occasione di tale dibattito.

La Commissione si è riunita a Berna il 24 maggio 2004 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Christiane Langenberger (PLR/VD).

Berna, 25.05.2004    Servizi del Parlamento