La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha adottato un avamprogetto di legge volto a semplificare l'esame dell'impatto sull'ambiente e a precisare il diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell'ambiente.

Nell'ambito dei suoi lavori relativi a un'iniziativa parlamentare la Commissione ha adottato senza opposizione un avamprogetto di modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). Tale iniziativa è volta a semplificare l'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) e a prevenire gli abusi mediante una definizione più precisa del diritto di ricorso delle organizzazioni 02.436).Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

Esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9 LPAmb)

  • Quando il contesto è chiaro, lo studio preliminare funge da EIA.
  • La lista degli impianti e dei valori limite devono essere riveduti periodicamente. I criteri devono essere stabiliti nella legge.
  • I progetti di costruzione pubblici o quelli privati che beneficiano di una concessione non devono più essere giustificati nel rapporto d'impatto. La Commissione propone di abrogare l'articolo 9 capoverso 4 LPAmb.
  • Nel rapporto d'impatto devono figurare, oltre alle misure previste per la protezione dell'ambiente, le misure che consentirebbero di ridurre ulteriormente il carico ambientale (art. 9 cpv. 2 lett. d LPAmb). Poiché tale disposizione può ancora essere fonte di abusi la maggioranza della Commissione propone di abrogarla. Una minoranza propone di precisare di quali altre misure si tratta.

Diritto di ricorso delle organizzazioni (art. 55 LPAmb e 12 LPN)

  • Le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono legittimate a ricorrere soltanto negli ambiti giuridici che sono oggetto del loro statuto da almeno dieci anni. L'azione delle organizzazioni deve infatti fondarsi su uno scopo ideale. I loro eventuali scopi economici devono forzatamente servire lo scopo ideale.
  • L'organo che dirige l'organizzazione decide in merito alla presentazione di un ricorso. Le organizzazioni possono abilitare le loro sotto-organizzazioni cantonali e intercantonali indipendenti a livello giuridico a presentare opposizione o ricorso contro progetti situati nell'ambito d'attività di queste ultime, sempreché tale prassi non sia esclusa dal Cantone interessato.
  • Se un'organizzazione omette di formulare una censura ammissibile contro un piano di utilizzazione che ha carattere di decisione o se le censure sono state respinte, essa non può più farle valere nell'ambito di una procedura ulteriore.
  • L'autorità non entra nel merito di un ricorso se questo è abusivo o se il committente fornisce la prova che l'organizzazione avanza pretese concernenti prestazioni illecite. Sono illeciti gli accordi vertenti su prestazioni finanziarie o di altro genere quando sono destinati a:
    1. far valere obblighi di diritto pubblico, segnatamente condizioni poste dai poteri pubblici;
    2. realizzare misure che non sono previste dal diritto o che non sono attinenti al progetto;
    3. indennizzare la rinuncia all'impugnazione o un altro comportamento che abbia un'influenza sulla procedura.
  • Le organizzazioni soccombenti devono sopportare le spese della procedura di ricorso presso le autorità federali.
  • Per quanto concerne l'effetto sospensivo del ricorso, deve essere possibile cominciare in anticipo i lavori nelle parti dell'opera la cui realizzazione non dipende dall'esito della procedura. Una parte della Commissione desidererebbe revocare l'effetto sospensivo quando il ricorso concerne un oggetto dichiarato d'interesse pubblico dall'autorità competente.

Le organizzazioni devono sottostare all'obbligo di informare in merito alle opposizioni e i ricorsi presentati così come sull'avanzamento delle procedure. Il Consiglio federale dovrà definire in un'ordinanza l'estensione e le modalità dell'obbligo di informare.

Tramite una mozione la Commissione intende incaricare il Consiglio federale di proporre misure d'esecuzione e legislative che assicurino un miglior coordinamento tra la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio.

L'avamprogetto di legge e il rapporto esplicativo devono ancora essere modificati dal punto di vista redazionale e formale. La commissione porrà le sue proposte in consultazione all'inizio del prossimo mese di dicembre.

La Commissione si è riunita a Berna il 15 novembre 2004 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Franz Wicki (C/LU). Essa informerà ulteriormente in merito agli altri oggetti trattati.

Berna, 15.11.2004    Servizi del Parlamento