Nell'ambito di un'iniziativa parlamentare, la Commissione ha adottato con 18 voti contro 3 e unastensione un progetto di modifica del Codice delle obbligazioni volto a rafforzare la protezione dei consumatori in materia di utilizzazione d'immobili a tempo parziale (00.421 Iv. Pa. Time-sharing in materia immobiliare. Protezione dei consumatori). La Commissione propone di recepire nel diritto svizzero gli elementi essenziali della normativa prevista nella direttiva dell'Unione europea del 26 ottobre 1994 concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. Il progetto stabilisce quali informazioni devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto. Disciplina inoltre la forma e il contenuto del contratto nonché le conseguenze del mancato rispetto delle esigenze relative al contenuto dello stesso. Prevede un diritto di revoca di dieci giorni, la nullità delle clausole contrattuali in cui si esige il pagamento parziale o totale del prezzo o delle spese prima della scadenza del termine di revoca nonché l'annullamento - in caso di revoca del contratto di time-sharing - dei contratti di credito legati allo stesso. Una minoranza della Commissione propone di introdurre un diritto di revoca di 14 giorni. Un'altra minoranza propone invece di rinunciare a un siffatto diritto.
La Commissione propone all'unanimità di autorizzare la ratifica del Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia (05.030 Norma penale concernente la tratta di esseri umani [diritti del fanciullo]. Modifica). Per soddisfare le esigenze del Protocollo facoltativo, occorre modificare il Codice penale per quanto concerne il reato di tratta di esseri umani. La Commissione propone di adottare la disposizione elaborata dal Consiglio federale, che estende la definizione di tale reato alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento del lavoro e al prelievo di organi. Ha inoltre proceduto a taluni adeguamenti resi necessari dalla nuova disposizione.
Dopo un'approfondita discussione, la Commissione è entrata in materia, con 14 voti contro 6 e 3 astensioni, sul disegno volto a migliorare la lotta preventiva alla violenza, in particolare la lotta contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (05.065 Manifestazioni sportive. Misure contro la propaganda violenta). La maggioranza della Commissione ritiene che sia assolutamente necessario adottare il disegno proposto dal Consiglio federale, in particolare in vista dei campionati europei di calcio del 2008. Il disegno consente di registrare i fomentatori di disordini in una banca dati al fine di arginare la violenza durante le manifestazioni sportive. Una serie di misure comprendenti il divieto di accedere a un'area determinata, l'obbligo di presentarsi alla polizia e il fermo preventivo di polizia mira a impedire alle persone notoriamente violente di partecipare a manifestazioni sportive. Le disposizioni proposte consentono inoltre alle autorità doganali o di polizia di sequestrare e confiscare materiale di propaganda incitante alla violenza. Una minoranza della Commissione propone di non entrare in materia sul disegno. Solleva dubbi sull'utilità e la necessità di introdurre le misure proposte dal Consiglio federale. Ritiene infatti che il nostro ordinamento giuridico, segnatamente il diritto penale, offra già una vasta gamma di misure. Un'altra minoranza propone di rinviare il disegno al Consiglio federale. Quest'ultimo dovrebbe in particolare elaborare misure interamente conformi alla Costituzione federale. Tali misure dovrebbero inoltre accordare alla prevenzione e all'integrazione la stessa importanza attribuita alla repressione, tener conto della maggiore età penale dei giovani e fornire un contributo al lavoro professionale svolto nei confronti dei tifosi. La Commissione proseguirà la deliberazione di dettaglio sul disegno in occasione della sua prossima seduta.
La Commissione propone, con 12 voti contro 2 e 7 astensioni, di adottare una modifica della legge sui brevetti e una convenzione che modifica il sistema del brevetto europeo nonché, con 19 voti contro 1, di adottare un accordo sulle lingue (05.040). La revisione della normativa sui brevetti concerne prevalentemente aspetti tecnici, procedurali e organizzativi inerenti al brevetto europeo. Sotto il profilo materiale, codifica la prassi attuale consentendo di proteggere mediante brevetto nuove applicazioni terapeutiche di sostanze chimiche conosciute. È inoltre volta a dimezzare le spese occasionate dalla traduzione dei fascicoli dei brevetti europei rinunciando alla traduzione dei brevetti rilasciati in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (francese, tedesco o inglese). Una minoranza della Commissione propone di rinviare il disegno al Consiglio federale con l'incarico di precisare le conseguenze della brevettabilità di nuove applicazioni terapeutiche di sostanze chimiche conosciute.
Infine, la Commissione propone senza opposizione di approvare il Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e i profili del DNA (05.036).
La Commissione si è riunita a Berna il 20 e il 21 ottobre 2005 sotto la presidenza del consigliere nazionale Luzi Stamm (AG/UDC) e parzialmente in presenza del consigliere federale Christoph Blocher.
Berna, 21.10.2005 Servizi del Parlamento