La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone l'approvazione del disegno del Consiglio federale volto a modificare il Codice penale, in particolare in materia di internamento, come è stato adottato dal Parlamento il 13 dicembre 2002 (05.060). Inoltre, la maggioranza della Commissione propone di seguire il Consiglio nazionale per quanto riguarda tutte le divergenze esistenti nella revisione del diritto della Sagl e del diritto della revisione (01.082).

La Commissione propone con 7 voti contro 2 e 2 astensioni di adottare il disegno del Consiglio federale che contiene modifiche puntuali della nuova parte generale del odice penale adottato il 13 dicembre 2002 dal Parlamento (05.060). Dopo aver sentito alcuni operatori del settore e un rappresentante dei Cantoni, la Commissione ha esaminato in particolare i nuovi elementi in materia di internamento e ha approvato l'ampliamento richiesto dal Consiglio federale del catalogo dei motivi giustificanti l'internamento (art. 64 nCP). Il Codice penale adottato nel dicembre 2002 prevede la possibilità di ordinare l'internamento per i reati passibili di una pena detentiva massima di almeno 10 anni. Il nuovo disegno abbassa questo limite a cinque anni e permette di includere reati quali l'esposizione a pericolo della vita altrui, l'estorsione, il sequestro e il rapimento o gli atti sessuali con fanciulli.

La maggioranza della Commissione propone ugualmente di adottare la nuova disposizione che permette l'internamento a posteriori (art. 65 cpv. 2 nCP). Secondo questa disposizione, se durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni dell'internamento sono adempiute e che sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne fosse a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento successivamente secondo le norme applicabili di procedura di revisione. Una minoranza della Commissione propone di rinunciare all'introduzione di un simile internamento considerando tale disposizione inapplicabile nella pratica, dato che non si può ragionevolmente pretendere che le prove necessarie all'apertura della procedura siano presentate.

Per quanto concerne i trattamenti in istituti ai sensi dell'articolo 59 nCP, la Commissione propone di autorizzarli nei penitenziari a condizione che il trattamento sia fornito da personale specializzato. Si rinuncia pertanto al principio di una separazione tra istituzioni psichiatriche e penitenziari per gli autori che presentano un pericolo di fuga o di recidiva. La Commissione ha approvato le altre proposte del Consiglio federale concernenti le modifiche puntuali delle pene (art. 42 cpv. 4 nCP), dell'esecuzione delle pene e delle misure (art. 91 e 92 nCP) nonché le disposizioni che disciplinano il Casellario giudiziale.

Inoltre, la Commissione ha esaminato le ultime divergenze che esistevano nella revisione del diritto della Sagl e della revisione (01.082). La maggioranza propone con 7 voti contro 6 di approvare la versione del Consiglio nazionale che prevede una durata in carica massima di 5 anni per la persona che dirige la revisione ordinaria di una società (art. 730a CO). Una minoranza propende per una durata massima di 7 anni. La maggioranza della Commissione propone con 5 voti contro 4 e 2 astensioni di adottare la versione del Consiglio nazionale volta a organizzare in modo più flessibile, soprattutto all'inizio della sua attività, l'autorità di sorveglianza in materia di revisione proponendo che i rapporti di lavoro siano retti dal diritto privato. Una minoranza auspica che l'autorità di sorveglianza assuma il personale secondo il diritto pubblico (art. 34 LSR). Per quanto riguarda le altre divergenze, la Commissione propone di seguire il Consiglio nazionale.

La Commissione ha deciso inoltre all'unanimità di dare seguito a un'iniziativa del Cantone Ticino (05.300 Iv. Ct. Ticino. Modifica dell'art. 371 CP). L'iniziativa chiede che nel Codice penale adottato nel dicembre 2002 l'estratto del Casellario giudiziale rilasciato ai privati (art. 371 nCP) non riporti unicamente le sentenze per crimini e le interdizioni professionali, ma anche le condanne per delitti. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale deve ancora pronunciarsi sull'iniziativa prima che i lavori legislativi possano essere avviati.

La Commissione, seguendo il Consiglio nazionale, propone all'unanimità di approvare il Protocollo n. 14 alla CEDU che modifica il meccanismo di controllo della Convenzione (05.029 CEDU. Procedura di ricorso). Il Protocollo n. 14 prevede procedure semplificate per decine di migliaia di ricorsi dichiarati irricevibili (più del 90%) e per un gran numero di ricorsi ripetitivi palesemente fondati che vertono sul medesimo oggetto. Il Protocollo intende consentire alla Corte europea dei diritti dell'uomo di far fronte all'enorme flusso di ricorsi.

Infine, in vista dell'elaborazione di un'ordinanza sul numero di giudici presso il Tribunale federale, la Commissione ha avuto una prima discussione con i rappresentanti del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni. I lavori proseguiranno nelle prossime sedute.

La Commissione si è riunita a Zugo il 31 ottobre e il 1° novembre 2005 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Rolf Schweiger (ZG/PRL), e parzialmente in presenza del Consigliere federale Christoph Blocher.

Berna, 02.11.2005    Servizi del Parlamento