La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale è entrata in materia sulla revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Si è occupata successivamente delle ultime divergenze relative alla legge sulla protezione dei dati. Ha inoltre dato seguito a un'iniziativa del Cantone Ticino che chiede una revisione della disposizione sugli estratti del casellario giudiziale.

La Commissione è entrata in materia sul progetto di revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (05.078). Secondo il disegno del Consiglio federale, le vittime di reati in Svizzera riceveranno ancora consulenza, indennizzo e riparazione morale, anche se per l'entità della riparazione sarà fissato un limite. Si prevede in particolare di prolungare a cinque anni il termine generale per l'inoltro di richieste d'indennizzo e riparazione morale. Per vittime minorenni di gravi reati contro l'integrità fisica e sessuale è applicabile un termine più lungo. Nel disegno si stabilisce inoltre che per reati commessi all'estero non siano più versati in futuro indennizzi o riparazioni morali. La Commissione procederà alla discussione di dettaglio nella prossima seduta.

La Commissione ha ancora esaminato le rimanenti divergenze nell'ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati (03.016). La maggioranza della Commissione si è espressa contro l'obbligo di un'informazione esplicita della persona interessata su singole decisioni automatizzate (art. 7b). Secondo la stessa, questo obbligo d'informazione approvato dal Consiglio degli Stati causerebbe alle imprese un maggiore aggravio amministrativo che non avrebbe nesso alcuno con i vantaggi attesi dalle persone interessate. Una minoranza della Commissione ritiene per contro che tale obbligo sia utile per impedire che, all'insaputa della persona interessata, una valutazione di aspetti della personalità, effettuata esclusivamente in forma automatizzata, serva da base per una decisione con conseguenze giuridiche per questa persona.

La Commissione ha inoltre deciso all'unanimità di dare seguito all'iniziativa del Cantone Ticino (05.300 Iv. Ct. TI. Modifica dell'articolo 371 CP). Secondo la stessa, il Codice penale del dicembre 2002 va riveduto in modo tale che l'estratto del casellario giudiziale riferito a privati menzioni anche le condanne per infrazioni e non solo quelle per crimini e divieti d'esercizio di una professione. La Commissione degli affari giuridici ha già approvato questa iniziativa.

Con 17 voti contro 3 e 3 astensioni, la Commissione ha rinviato una seconda volta la sua decisione in merito all'iniziativa parlamentare per la modernizzazione della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (04.437), inoltrata dal consigliere nazionale Heiner Studer. La Commissione ha preso atto della convenzione intercantonale, intesa a regolare i problemi nell'ambito delle lotterie e delle scommesse. Dal momento che questa convenzione non è ancora in vigore, la Commissione intende verificare solo fra un anno sulla base delle prime esperienze se, a tale riguardo, occorre intervenire a livello federale.

La Commissione chiede senza voti contrari di approvare l'accordo con la Cechia e la Lettonia sulla cooperazione di polizia nella lotta alla criminalità (05.049) e di autorizzare il Consiglio federale a ratificarlo. Essa si allinea quindi alla decisione del Consiglio degli Stati.

Senza voti contrari, la Commissione è entrata infine in materia sul disegno del Consiglio federale che propone fra l'altro modifiche alla versione del Codice penale adottata dal Parlamento il 13 dicembre 2002 relative alle misure d'internamento (05.060). La Commissione sentirà nella prossima seduta specialisti in materia e inizierà la discussione di dettaglio.

La Commissione si è riunita a Berna il 12 e il 13 gennaio 2006 sotto la presidenza del consigliere nazionale Daniel Vischer (ZH/Verdi) e in parte alla presenza del consigliere federale Christoph Blocher.

Berna, 13.01.2006    Servizi del parlamento