Con 12 voti favorevoli e 7 contrari, la Commissione propone di approvare la modifica della nuova Parte generale del Codice penale approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002(05.060). Dopo aver consultato gli esperti, la Commissione ha esaminato le modifiche concernenti l'internamento approvate dal Consiglio degli Stati. La maggioranza commissionale si è dichiarata favorevole all'ampliamento del catalogo dei motivi d'internamento in cui verranno ormai introdotti anche crimini per i quali è prevista una pena massima di almeno 5 anni (contrariamente al testo del 2002 che prevedeva 10 anni). La maggioranza commissionale ritiene necessario questo ampliamento poiché la pericolosità di una persona non può essere misurata solo in base alla gravità dei crimini commessi. Una piccola minoranza vi si oppone e chiede di ridurre il numero di circostanze in base alle quali comminare l'internamento.
Inoltre, con 14 voti favorevoli e 8 contrari, la maggioranza commissionale propone di accettare la nuova disposizione per la quale il tribunale può comminare l'internamento a posteriori, secondo quanto previsto dalla procedura di revisione. Per la maggioranza commissionale questo inasprimento è necessario al fine di colmare determinate lacune del Codice penale. Inoltre non solo ritiene che questo internamento è conforme alla CEDU, ma che riguarda un limitato numero di casi. La minoranza commissionale propone di rinunciare all'internamento a posteriori. Infatti, da una parte dubita che queste disposizioni corrispondano al principio "ne bis in idem" e che siano conformi al diritto internazionale, dall'altra ritiene che la disposizione, nella forma datale, non sia applicabile poiché le rigide regole della procedura di revisione prevista non possono essere rispettate nella prassi.
Per quel che riguarda il cumulo delle pene proposto dal Consiglio federale e dal Consiglio degli Stati all'art. 42 cpv. 4, la maggioranza commissionale chiede che una pena con condizionale (pena detentiva, pecuniaria o lavoro di pubblica utilità) possa essere cumulata solo con una pena pecuniaria senza condizionale oppure con una multa. Il testo originario prevede la cumulazione con una pena pecuniaria con o senza condizionale: questo potrebbe causare situazioni insoddisfacenti o addirittura paradossali. Mentre una prima minoranza commissionale chiede che solo le pene detentive possano essere cumulate con una pena pecuniaria senza condizionale, una seconda propone che in caso di infrazioni stradali si rinunci alla pena pecuniaria nel sistema dei tassi giornalieri e si mantenga al suo posto un sistema di multe secondo il regolamento odierno.
Infine, la Commissione ha inoltrato nuove proposte per regolamentare l'estratto del casello giudiziario per privati. La Commissione chiede che in questo estratto non vengano registrate solo le sentenze su crimini e interdizioni dell'esercizio di una professione, ma anche condanne per delitti corrispondentemente a quanto chiesto da un'iniziativa del Canton Ticino (05.300) cui aveva dato seguito durante l'ultima riunione. La Commissione tuttavia mitiga la severità che queste modifiche avrebbero comportato a paragone del diritto vigente e chiede che in caso di sentenze con pena condizionale venga ridotto il periodo della pubblicazione nell'estratto del casello giudiziario.
Nel quadro di un'iniziativa parlamentare alla quale il Consiglio nazionale ha dato seguito (00.431 Iv. Pa. Legge quadro concernente il settore delle attività a rischio e l'attività di guida alpina (Cina)), la Commissione ha adottato con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astensioni un avamprogetto di legge che disciplina l'offerta commerciale di prestazioni di guida alpina, di sci fuori pista e di altri sport a rischio, quali il canyoning, il rafting e il bungee jumping, cioè il salto con l'elastico (legge federale sulle guide alpine e sugli organizzatori di sport a rischio). Dato i rischi che comportano, il canyoning ed il rafting, come anche le escursioni in alta montagna, devono essere proposte da professionisti seri che rispettino le norme fondamentali di sicurezza. L'avamprogetto prevede che chiunque eserciti la professione di guida di montagna, di istruttore per sport invernali o si offra a fini commerciali di organizzare attività a rischio debba rispettare l'obbligo di diligenza e in particolare le esigenze di sicurezza stabilite per legge. Inoltre la legge stabilisce che debbano essere autorizzate tanto l'attività di guida alpina e, a determinate condizioni, quella di istruttore di sport invernali, quanto le attività di coloro che offrono sul mercato sport rischiosi definiti dalla legge. In particolare, l'autorizzazione è concessa a condizione che il responsabile di queste offerte disponga di un'assicurazione di responsabilità civile con copertura sufficiente. Le guide alpine e gli istruttori di sport invernali devono avere anche un brevetto federale o un certificato d'idoneità equivalente. Anche coloro che offrono canyoning, rafting e bungee jumping devono essere muniti di certificato. Le esigenze di sicurezza materiale e temporale che dovranno rispettare saranno disciplinate in un'ordinanza del Consiglio federale. Con 15 voti a favore e 7 contrari, la Commissione ha rifiutato una proposta che prevede di estendere l'applicazione della nuova legge alle attività offerte da istruttori di sci su piste regolamentari perché questa attività non presenta rischi particolari. Una minoranza commissionale ritiene importante uniformare le condizioni alle quali è permesso esercitare la professione di istruttore di sport invernali sul territorio svizzero. Un'altra minoranza auspica che la concessione dell'autorizzazione non sia correlata all'obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile e che nella legge vengano introdotte disposizioni sugli obblighi professionali e sulle conseguenze per chi non li rispetta. Infine, una minoranza desidera che venga precisato che coloro che organizzano questo tipo di attività debbano assicurarsi di non danneggiare la natura, la flora e la fauna.
Questo avamprogetto verrà mandato in consultazione e sarà disponibile prossimamente sul sito internet della Commissione insieme al rapporto esplicativo.
Nel quadro dell'iniziativa parlamentare 02.415 (modifica dell'articolo 186 della legge federale sul diritto privato internazionale [Claude Frey]), cui il Consiglio nazionale aveva dato seguito, la Commissione propone all'unanimità di completare la legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) in modo tale che il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza anche nel caso in cui per il medesimo oggetto litigioso tra le stesse parti sia stato adito un altro tribunale. Questo progetto si basa su una decisione del Tribunale federale del maggio 2001 (DTF 127 III 279) che aveva causato incertezza nel diritto svizzero sull'arbitrato internazionale. Conformemente all'interpretazione fornita, la parte che ha acconsentito in modo valido alla risoluzione arbitrale della controversia in Svizzera può ostacolarla precedendo la parte opposta e intentando un'azione giudiziaria all'estero prima dell'avvio della procedura arbitrale. Questa situazione danneggia l'efficacia dell'arbitrato internazionale in Svizzera e potrebbe distogliere gli operatori del commercio internazionale dal ricorrere all'arbitrato nel nostro Paese. Il testo elimina quest'insicurezza e procura ai tribunali arbitrali in Svizzera chiare norme comportamentali in caso di litispendenza.
La Commissione si è riunita a Berna il 16 e il 17 febbraio 2006 sotto la presidenza del consigliere nazionale Daniel Vischer (ZH/Verdi) e con la partecipazione parziale del Consigliere federale Christoph Blocher.
Berna, 17.02.2006 Servizi del Parlamento