Gli Uffici delle Camere federali (Uffici) hanno emanato principi interpretativi per le nuove disposizioni in materia di incompatibilità che entreranno in vigore nella sessione invernale 2007. In tal modo i parlamentari in carica e quelli futuri hanno la possibilità di valutare con cognizione di causa quali attività in seno a organizzazioni o imprese vicine alla Confederazione sono in conflitto di lealtà e di interessi con il mandato parlamentare. Il legislatore prevede in proposito nell'articolo 14 della legge sul Parlamento (LParl) che i collaboratori di organizzazioni o imprese vicine alla Confederazione possono sedere in Parlamento, contrariamente ai membri degli organi direttivi di tali enti.
Questa nuova regolamentazione è descritta in generale nell'articolo 14 lettere e ed f LParl; non si evince direttamente quali organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato possono essere considerate vicine alla Confederazione. Si tratta di organizzazioni o imprese esterne all'Amministrazione che svolgono compiti amministrativi della Confederazione e nelle quali quest'ultima ha una posizione dominante. È in particolare la nozione centrale di «posizione dominante» che necessita di criteri interpretativi precisi.
Gli Uffici hanno stabilito nei principi interpretativi che vi è posizione dominante se la Confederazione detiene una partecipazione maggioritaria nel capitale di un'impresa, se designa la maggioranza dei membri degli organi direttivi o se le entrate di un'impresa sono costituite per almeno il 50 per cento da contributi della Confederazione.
Gli Uffici hanno allegato ai principi interpretativi un elenco di organizzazioni e di imprese che al momento dell'emanazione degli stessi svolgono compiti amministrativi della Confederazione e in cui quest'ultima ha una posizione dominante. L'elenco non è tuttavia esaustivo poiché l'influenza che la Confederazione esercita su tali organizzazioni può mutare entro il 2007. Soltanto la decisione di una Camera può accertare nel singolo caso e in modo vincolante l'incompatibilità con il mandato parlamentare.
Allegato
Berna,
14.03.2006 Servizi del Parlamento