La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha proseguito l'esame del disegno di riforma dell'imposizione delle imprese. È entrata in materia sul disegno di legge sugli investimenti collettivi di capitale ed ha iniziato la deliberazione di dettaglio. 

1. Riforma II dell'imposizione delle imprese (05.058)

La CET-S ha continuato i suoi dibattiti sulla Riforma II dell'imposizione delle imprese concentrandosi soprattutto sulla doppia imposizione economica, sul principio degli apporti di capitale e sulle misure a favore delle imprese di persone.

Per meglio valutare le ripercussioni sulle imprese svizzere, nonché sulle finanze della Confederazione e dei Cantoni, la Commissione ha incaricato l'amministrazione di presentare diversi rapporti e calcoli sui temi ancora pendenti. Presumibilmente, la CET-S riuscirà a concludere il dibattito concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali in tempo utile per presentare il disegno al Consiglio degli Stati nel corso della sessione estiva.

2. Legge sugli investimenti collettivi di capitale (05.072n)

Il disegno del Consiglio federale si prefigge di consolidare la piazza finanziaria elvetica adeguando la legislazione sui fondi d'investimento alla riveduta normativa dell'UE e estendendola ad altre forme di investimenti collettivi di capitale.

Attualmente, sottostanno alla vigente legge federale sui fondi d'investimento del 18 marzo 1994 soltanto i fondi gestiti da contratti collettivi di investimento. Questa limitazione costituisce un serio svantaggio per la piazza finanziaria svizzera dei fondi d'investimento. Occorre in particolare rilevare che il diritto della società anonima non permette di fondare in Svizzera quelle società d'investimento a capitale variabile (SICAV) che sono tanto apprezzate all'estero.

Inoltre, la legislazione svizzera non è più compatibile con la normativa europea sui fondi d'investimento eurocompatibili che, nel corso degli ultimi anni, è stata oggetto di diverse revisioni concernenti le esigenze che devono soddisfare i fondi d'investimento e le direzioni dei fondi.

La revisione totale della legge sui fondi d'investimento persegue sostanzialmente i seguenti obiettivi:

- ripristinare la compatibilità della legislazione svizzera sui fondi d'investimento con la normativa dell'Unione europea;

- ampliare la legislazione sui fondi d'investimento facendone un disciplinamento esauriente degli investimenti collettivi di capitale;

- aumentare l'attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera dei fondi d'investimento segnatamente con la creazione di nuove forme giuridiche societarie per l'investimento collettivo di capitali come la SICAV e la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

- differenziare e consolidare la protezione degli investitori mediante una maggiore trasparenza (distinzione tra investitori ordinari e qualificati).

L'estensione del campo d'applicazione e le corrispondenti modifiche del diritto fiscale permetteranno di creare una normativa dinamica, flessibile e moderna per la piazza finanziaria svizzera dei fondi d'investimento.

La Commissione è cosciente della necessità di una revisione totale del diritto vigente ed è pertanto entrata in materia senza opposizioni sul disegno di legge. I membri della Commissione ritengono unanimi che questo disegno contribuirà a ripristinare la competitività della piazza finanziaria svizzera nel settore degli investimenti collettivi di capitale.

La Commissione ha esaminato il disegno fino all'articolo 23. Essa concluderà il suo esame nel corso della seduta del 27/28 aprile affinché il disegno possa essere trattato dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva.

Come già in Consiglio nazionale, anche la Commissione ha approfondito la questione del campo d'applicazione della legge. La Commissione ha dedicato particolare attenzione alla decisione del Consiglio nazionale di escludere dal campo d'applicazione della legge le società d'investimento e le società di partecipazione (art. 2 cpv. 2 lett. h del disegno). Alcuni membri della Commissione temono che ciò renda insufficiente la protezione dei piccoli investitori. La Commissione non ha ancora preso alcuna decisione per quanto concerne questo articolo; essa ha tuttavia chiesto all'amministrazione di presentare una variante che permetta di meglio distinguere i bisogni di protezione dei piccoli investitori da quelli degli investitori qualificati.

Per quanto concerne gli strumenti finanziari strutturati (art. 5), la Commissione si rallegra per la formulazione scelta dal Consiglio nazionale in virtù della quale questi prodotti sono più chiaramente esclusi dal campo d'applicazione della legge. Ha tuttavia chiesto all'Amministrazione di chiarire la questione della distribuzione dei prodotti emessi o garantiti da istituzioni diverse da quelle menzionate nel disegno di legge.

Per quanto concerne la definizione degli investitori qualificati (art. 10), la Commissione non condivide totalmente la decisione del Consiglio nazionale: essa ha rifiutato con 6 voti contro 3 e 3 astensioni di estendere la nozione di investitore qualificato alle persone che possono provare di disporre di un'esperienza sufficiente in materia d'investimenti.

Si è pure discusso se le quote di investimenti collettivi debbano essere nominative o soltanto al portatore (art. 11 cpv. 2). Il Consiglio nazionale ha modificato il disegno su questo punto decidendo per la secondo possibilità. La Commissione con 7 voti contro 4 ha deciso di seguire il Consiglio nazionale. La maggioranza della Commissione ritiene che questa norma - voluta per lottare contro il riciclaggio di denaro - comporta un onere amministrativo supplementare per l'amministratore di investimenti collettivi e, visto che tale obbligo non sussiste sui mercati esteri, uno svantaggio per la piazza finanziaria elvetica. La maggioranza ha peraltro rilevato che la questione sarà nuovamente oggetto di discussione nel quadro della revisione del diritto della società anonima.

3. Rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale

La CET-S ha preso conoscenza del rapporto del Consiglio federale sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale redatto in risposta a due postulati delle due CET (04.3434 e 04.3199). Per garantire un promozione efficace dell'immagine nazionale, la Commissione sostiene una forte integrazione delle organizzazioni attive in questo settore. La Commissione attende ora la decisione del Consiglio nazionale sulla mozione della CET-N concernente la riorganizzazione della promozione dell'immagine nazionale (06.3008), prima di prendere anch'essa posizione sulla riorganizzazione del settore. La questione sarà probabilmente esaminata nel corso di una seduta supplementare alla fine maggio.

La Commissione, presieduta dal Consigliere agli Stati Hannes Germann (UDC, SH), si è riunita a Berna il 27 e il 28 marzo 2006, in parte in presenza dei Consiglieri federali Josef Deiss e Hans Rudolf Merz.

Berna, 28.03.2006    Servizi del Parlamento