05.084 n Legge sulla pianificazione del territorio. Revisione parziale
L'agricoltura è confrontata a profondi cambiamenti strutturali. In questo contesto, la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio si prefigge di sostenere lo sviluppo di attività accessorie. Gli edifici esistenti situati fuori della zona edificabile devono poter essere meglio utilizzati, per esempio per l'agriturismo. È di centrale importanza la promozione dell'agriturismo come attività accessoria. Per quanto concerne le attività accessorie non agricole si tratta di privilegiare con una serie di provvedimenti quelle che presentano una stretta connessione materiale con l'azienda agricola:
1. L'esercizio di un'attività accessoria di questa natura deve essere possibile per tutte le aziende agricole e non essere più di esclusivo appannaggio di quelle che per sopravvivere necessitano di un reddito supplementare.
2. Quando lo spazio per l'istallazione dell'attività accessoria manca o è insufficiente, devono poter essere autorizzati modesti ampliamenti.
3. L'assunzione di personale deve poter essere possibile, a condizione che la famiglia gerente fornisca la parte preponderante del lavoro necessario nel quadro dell'attività accessoria.
4. Le costruzioni e istallazioni per la produzione di energia a partire dalla biomassa devono poter essere autorizzate, a condizione che abbiano uno rapporto sufficientemente stretto con l'agricoltura.
5. Gli edifici che non sono più necessari per le attività agricole devono poter essere utilizzati come abitazioni non agricole o per l'allevamento effettuato a titolo svago e nel rispetto degli animali.
6. I Cantoni sono espressamente autorizzati a emanare disposizioni più restrittive.
Sebbene si rammarichi di non aver potuto prendere conoscenza integrale della futura revisione totale della legge sulla pianificazione del territorio, la Commissione è entrata in materia sul disegno di revisione parziale e, salvo su un punto, ha approvato la versione del Consiglio nazionale. Essa propone di completare l'art. 36 cpv. 2 della vigente legge nel seguente modo: « I governi cantonali sono autorizzati ad emanare ordinamenti provvisionali, in particolare a stabilire zone di pianificazione (art. 27), e a disporre restrizioni riguardo alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili (art. 27a) ». La presente modifica si prefigge innanzitutto di semplificare le disposizioni vigenti, considerando il fatto che in certi Cantoni sono i Parlamenti e non i Governi cantonali a essere abilitati a emanare ordinamenti provvisionali.
Finalmente la maggioranza della Commissione è giunta alla conclusione che gli agricoltori, dando prova d'iniziativa, profitterebbero di questa opportunità per estendere il loro settore d'attività e segnatamente per sviluppare un'offerta nel settore dell'agriturismo. La Commissione ritiene che sarà necessario vigilare affinché non facciano concorrenza ad altri settori e rispettino le condizioni generali imposte dal quadro legale ed economico.
Con il voto sull'insieme, il disegno è stato adottato per 12 voti contro 1.
05.309 s Iniziativa del Cantone di Berna. Differenziare l'imposta sui veicoli a motore sul piano federale
L'iniziativa del Cantone di Berna si prefigge di introdurre un sistema di bonus/malus per promuovere veicoli più efficienti dal profilo energetico e più rispettosi dell'ambiente fissando all'8 % l'aliquota massima d'imposizione. Essa intende peraltro favorire i veicoli dotati di sistemi di propulsione alternativi, migliorare l'attuale etichetta Energia facendole prendere in considerazione le emissioni di polveri fini dei veicoli diesel.
Attualmente, la Confederazione preleva un'imposta sui veicoli importati e sui veicoli fabbricati in Svizzera. Stabilita dalla legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli, l'aliquota d'imposta ammonta al 4 % (art. 13), è esclusivamente calcolata in base al valore del veicolo (prezzo all'importazione o prezzo di fabbricazione) e non tiene conto né del rendimento energetico, né del potenziale di inquinamento del veicolo stesso.
Orbene, un sistema nazionale di bonus/malus permetterebbe di ridurre il prezzo d'acquisto dei veicoli a basso consumo che sono più ecologici, rincarando il prezzo d'acquisto dei veicoli a forte consumo o che producono importanti quantità di emissioni nocive. Siccome il prezzo d'acquisto è un criterio essenziale nella scelta di un veicolo, l'effetto incitativo sarebbe nettamente più importante di quanto sarebbe possibile ottenere con provvedimenti fiscali adottati sul piano cantonale.
In veste di rappresentante del Cantone di Berna, la Consigliera di Stato Dora Andres si è rallegrata che il Consiglio federale, in una lettera sullo stato dei lavori in seno all'amministrazione all'intenzione della Commissione, si sia schierato a favore dei principali argomenti presentati dell'iniziativa cantonale. Il metodo attualmente utilizzato per calcolare i dati che figurano sull'Etichetta Energia può infatti essere migliorato dal momento che ha un effetto secondario indesiderato: i veicoli particolarmente pesanti con un consumo relativamente elevato possono ritrovarsi in una categoria di efficienza energetica migliore di quella dei veicoli comparativamente più leggeri con un consumo minore. Già nel mese di ottobre 1993 il Consiglio federale aveva creato un gruppo di lavoro per elaborare un modello di bonus/malus. La Svizzera dispone così di un modello suscettibile di attuazione. Nell'ambito del piano d'azione contro le polveri fini presentato a fine gennaio 2006, il DATEC elaborerà durante l'anno in corso una serie esaustiva di criteri per i veicoli ad alta efficienza energetica e poco inquinanti.
Convinta dalla presentazione della Consigliera di Stato Dora Andres, la Commissione ha dato seguito all'unanimità a questa iniziativa del Cantone di Berna.
La Commissione si è riunita il 2 maggio 2006 a Berna presieduta dal Consigliere agli Stati Carlo Schmid-Sutter (C, AI).
Berna, 03.05.2006