08.445 s Iv. Pa. Aumento ragionevole dei canoni per i diritti d’acqua (CAPTE-S)
La Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione concernente il suo progetto d’aumento del limite superiore dei canoni per i diritti d’acqua (canone massimo). La maggioranza dei partecipanti si è mostrata favorevole al progetto preliminare di modifica della legge sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI). La maggior parte di coloro che approvano la modifica accetta l’aumento previsto di detti canoni senza alcuna riserva. Gli altri ambienti favorevoli accettano l’aumento a condizione che sia unicamente imperniato sull’indice svizzero dei prezzi al consumo. Una gran parte dei partecipanti che si sono opposti al progetto preliminare ritiene mal scelto il momento della revisione. Sono del parere che l’aumento previsto dei canoni sia in contraddizione con i dibattiti recenti del Consiglio federale e del Parlamento sul prezzo dell’elettricità. Gli altri argomenti di coloro che si oppongono alla modifica sono la messa in pericolo degli obiettivi della revisione della legge sull’energia, vale a dire un aumento della parte di elettricità ricavata dalle energie rinnovabili, nonché la messa in pericolo della competitività dell’economia svizzera con un nuovo aumento dei prezzi dell’elettricità. Il rapporto dettagliato sui risultati della consultazione può essere consultato sulla pagina Internet della Commissione (http://www.parlament.ch/I/dokumentation/ed-berichte-parl-org/ed-pa-berichte-parlament-vernehmlassungen/Pagine/vernehmlassung-angemessene-wasserzinsen.aspx).
La Commissione è soddisfatta dell’eco globalmente positiva che il suo progetto preliminare ha suscitato. È del parere che il principio della modifica di legge proposta, che è il frutto di un compromesso, debba essere mantenuto. La Commissione ribadisce che un aumento periodico del canone massimo come è stato proposto è preferibile a una indicizzazione. Se mantiene il principio di un aumento scaglionato nel tempo, la Commissione ha tuttavia deciso di rinviare di un anno ogni scadenza. Con 8 voti contro 5, la Commissione propone che il canone massimo ammonti a 100 franchi per kilowatt teorico dal 2011 e non più dal 2010, come previsto inizialmente. Onde mantenere periodi di 5 anni, propone, con 7 voti contro 6, di rinviare pure di un anno la fase seguente; l’ammontare massimo sarebbe così aumentato a 110 franchi dal 2016 e non dal 2015. Per il periodo posteriore al 2020, il Consiglio federale sottoporrà all’Assemblea federale un progetto per la determinazione del canone massimo come era già previsto dal progetto preliminare. Con questi cambiamenti, la Commissione tiene conto della congiuntura attuale difficile che dovrebbe essere mutata quando il nuovo disciplinamento proposto entrerà in vigore. Una minoranza della Commissione propone al Consiglio di affrontare il progetto di legge come è stato sottoposto alla consultazione. Rileva segnatamente che i nuovi importi sono stati calcolati per i periodi 2010-2015 e 2015-2019 e che la giustificazione dell’aumento rimane valida benché la congiuntura sia sfavorevole.
Il progetto della Commissione sarà sottoposto al Consiglio federale per parere prima che il Consiglio degli Stati lo discuta.
08.072 s Legge sul CO2. Esenzione delle centrali termiche a combustibili fossili dalla tassa
ll 23 marzo 2007, il Parlamento ha deciso che soltanto le centrali a ciclo combinato alimentate con il gas le cui emissioni di CO2 sono totalmente compensate potrebbero beneficiare di un’autorizzazione di esercizio. Considerato il fatto che la validità del decreto di cui trattasi è limitata alla fine del 2010, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere, nell’ottobre del 2008, un progetto inteso a iscrivere queste disposizioni nella legge sul CO2, prevedendo tuttavia due cambiamenti importanti: anzitutto le centrali termiche a combustibili fossili dovrebbero recuperare una gran parte del calore prodotto; in secondo luogo la parte delle emissioni di CO2 che può essere compensata all’estero passerebbe dal 30 % al 50 % al massimo. Se l’entrata in materia non ha suscitato alcuna opposizione, la percentuale delle emissioni che può essere compensata all’estero e la possibilità di limitare la durata di validità di dette disposizioni hanno occasionato dibattiti animati. La Commissione si occuperà ancora una volta di questo oggetto nella sua prossima seduta, prevista nel mese
di aprile.
08.314 Iv. Ct. SG. Costruzioni fuori delle zone edificabili
Dopo essere stata informata sull’avamprogetto concernente la revisione totale della legge federale sulla pianificazione del territorio, la Commissione ha proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa depositata il 26 maggio 2008 dal Cantone di San Gallo. L'iniziativa domanda una applicazione uniforme delle disposizioni relative agli edifici di abitazione retti dal diritto previgente e situati fuori delle zone edificabili. Essa è intesa a unificare le norme del diritto federale concernenti gli edifici di abitazione esistenti prima del 1° luglio 1972 e che non sono più conformi alla destinazione della zona (dal 1° luglio 1972, il diritto federale stabilisce una separazione chiara tra le zone edificabili e non edificabili): in effetti, si applicano norme diverse a seconda che gli edifici siano utilizzati a scopi agricoli o a scopi non agricoli. Così, se gli edifici abitati a scopi non agricoli possono essere demoliti e ricostruiti, ciò non è ammesso per gli edifici abitati a scopi agricoli prima del 1° luglio 1972. Ne deriva una disparità di trattamento tra proprietari che dovrebbero godere degli stessi diritti acquisiti.
La Commissione ha deciso, con 9 voti contro 3, di sospendere la trattazione dell’iniziativa, aspettando che il Consiglio federale pubblichi il suo messaggio concernente la nuova legge federale sullo sviluppo territoriale.
La Commissione si è riunita a Berna il 10 febbraio 2009 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Filippo Lombardi (PPD/TI) e in parte in presenza del consigliere federale Moritz Leuenberger
Berna, 11 febbraio 2009 Servizi del Parlamento