1. 10.012 s Doppia imposizione. Convenzione con l’Austria, 10.013 s Doppia imposizione. Convenzione con la Norvegia, 10.014 s Doppia imposizione. Convenzione con la Finlandia, 10.015 s Doppia imposizione. Convenzione con il Gran Ducato del Lussemburgo, 10.016 s Doppia imposizione. Convenzione con il Qatar
Questi progetti costituiscono una seconda serie di convenzioni di doppia imposizione (CDI) nelle quali lo scambio di informazioni è disciplinato conformemente all’articolo 26 del modello di convenzione dell’OCSE. Queste nuove versioni prevedono che la Svizzera non limiterà più l’assistenza amministrativa ai casi di frode fiscale, ma la garantirà anche in caso di evasione fiscale. Nella sessione primaverile, il Consiglio degli Stati aveva approvato una prima serie di CDI, seguendo le proposte della CPE-S.
Nel corso dell’esame la CPE-S ha ribadito il suo sostegno al recepimento delle norme dell’OCSE in materia fiscale. Ha potuto constatare soddisfatta che questa seconda serie di CDI risponde ai criteri di negoziazione fissati dal Consiglio federale nel 2009 e approvati dalla stessa Commissione, tra cui la limitazione dello scambio di informazioni alle categorie di imposte definite nelle CDI, il divieto di effettuare ricerche indiscriminate di informazioni (fishing expeditions) e la garanzia di non retroattività.
Come per la prima serie di CDI, la Commissione ha tuttavia integrato due nuovi articoli nei decreti di approvazione. Esige infatti che l’applicazione dell’assistenza amministrativa sia disciplinata da una legge federale e che il Consiglio federale dichiari agli Stati contraenti che la Svizzera non accorda alcuna assistenza amministrativa qualora le domande si basino su dati ottenuti illegalmente. La Commissione ha infine adottato all’unanimità i decreti di approvazione completati.
2. 09.517 s Iv. Pa. Reimann Maximilian. Applicazione da parte del Parlamento della clausola di salvaguardia. Esame preliminare
L’iniziativa parlamentare depositata dal consigliere agli Stati Maximilian Reimann intende modificare la legislazione per permettere al Parlamento di fare uso, mediante decreto federale semplice, della clausola di salvaguardia prevista nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP), che consente di limitare l’immigrazione. Il Parlamento potrebbe in tal caso attivare detta clausola qualora il Consiglio federale rinunci a reintrodurre i contingenti anche se le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 ALCP sono soddisfatte.
Nel suo esame preliminare la CPE-S ha proposto, con 7 voti contro 2, di non dare seguito all’iniziativa. La maggioranza ritiene infatti che l’attivazione della clausola di salvaguardia rientra nelle competenze dell’esecutivo e non del legislativo. Considera inoltre che conferire questa competenza al Parlamento non presenti nessun vantaggio materiale, poiché il termine per attivare la clausola d salvaguardia rischierebbe di essere superato prima ancora che il Parlamento possa pronunciarsi. Dubita inoltre che il fatto di limitare l’immigrazione proveniente dall’UE permetta realmente di lottare contro la disoccupazione.
La minoranza della Commissione considera invece che la libera circolazione delle persone incide sulla disoccupazione e sottolinea le inquietudini della popolazione. Visto che il Consiglio federale non è disposto a fare uso di tale clausola, occorre conferire al Parlamento la competenza di farlo.
3. 09.4052 n Mo. Consiglio nazionale (Rime). Revisione dell’Accordo sulla libera circolazione con l’UE
La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre all’UE un progetto di revisione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone al fine di frenare l’aumento degli oneri a carico delle assicurazioni sociali svizzere.
Con 6 voti contro 1 e 1 astensione, la CPE-S propone alla sua Camera di respingere la mozione. La maggioranza della Commissione ritiene che alla revisione richiesta dai firmatari della mozione si oppongono considerazioni sia politiche sia materiali. La questione degli oneri a carico delle assicurazioni sociali in relazione alla libera circolazione delle persone deve essere oggetto di un esame approfondito. Il tasso di disoccupazione tra i cittadini di Sati membri dell’UE che vivono in Svizzera è leggermente superiore alla media svizzera. Inoltre, tutte le assicurazioni sociali profittano dei contributi versati dagli stranieri che vivono in Svizzera. Infine, la revisione dell’Accordo sulla libera circolazione esigerebbe non solo l’approvazione dell’UE, ma anche quella dei 27 Stati membri, il che comporterebbe tutta una serie di procedure onerose e complesse.
La minoranza della Commissione ritiene invece che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha contribuito all’aumento della disoccupazione in Svizzera e che una revisione dell’accordo consentirebbe di ridurre gli oneri dell’assicurazione contro la disoccupazione.
4. 09.4218 n Mo. Consiglio nazionale (Flückiger-Bäni). Limitare il permesso di dimora dei cittadini dell’UE disoccupati
La CPE-E si è occupata di una mozione che incarica il Consiglio federale di modificare la disciplina della dimora contenuta nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e le altre disposizioni legislative afferenti affinché il permesso di dimora delle persone disoccupate provenienti dall'UE possa in generale essere prorogato soltanto di un anno al massimo.
La Commisione propone all'unanimità di respingere la mozione. Considera eccessivo voler applicare in modo imperativo le disposizioni previste dall'articolo 6 dell'allegato I del'Accordo sulla libera circolazione delle persone, poiché è necessario disporre di un certo margine d'apprezzamento per poter tenere adeguatamente conto della situazione degli interessati. Una parte della CPE-S è tuttavia favorevole in generale ad un'applicazione conseguente delle disposizioni in questione.
5. 09.4275 n Mo. Consiglio nazionale (Gruppo V). Limitare a un anno il permesso di dimora dei cittadini dell’UE disoccupati
La mozione incarica il Consiglio federale di impartire istruzioni alle autorità responsabili per la proroga dei permessi di dimora affinché limitino imperativamente a un anno il permesso dimora dei cittadini dell'UE che si trovano in disoccupazione involontariamente per più di dodici mesi consecutivi.
Con 5 voti contro 3, la Commissione propone di adottare la mozione. Aderendo in tal modo alla proposta del Consiglio federale, la maggioranza propende per un'applicazione rigorosa dell'articolo 6 dell'allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. La minoranza della Commissione, dal canto suo, si oppone ad una limitazione del permesso di dimora dei cittadini dell'UE disoccupati.
6. 10.030 s Sviluppo dell'acquis di Schengen. Recepimento delle basi legali del Fondo per le frontiere esterne
Firmando l'Accordo sulla associazione a Schengen, la Svizzera si è in linea di massima impegnata a riprendere tutti gli sviluppi dell' acquis de Schengen. Il Fondo per le frontiere esterne fa parte di tali sviluppi. La CPE-S ha approvato all'unanimità i tre scambi di note concernenti il recepimento delle basi legali del Fondo per le frontiere esterne e un accordo aggiuntivo sulla partecipazione della Svizzera a tale Fondo. Va notato che la Commissione si era già pronunciata, nel 2009, a favore dell'apertura di negoziati in vista della partecipazione della Svizzera al Fondo per le frontiere esterne e, nel 2010, a favore dell'applicazione provvisoria dell'accordo aggiuntivo in questione.
7. Cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa
La Commissione è stata consultata sul mandato di negoziazione per un accordo tra la Svizzera e l'UE concernente la cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa (AED). Contrariamente alla sua omologa del Consiglio nazionale (cfr. comuniicato stampa del 26 gennaio 2010), la CPE-S si è pronunciata, con 8 voti e una astensione, a favore del mandato di negoziazione. Come il Consiglio federale, ritiene infatti che lo scambio di idee e conoscenze come pure la partecipazione a progetti nell'ambito della AED permetterebbero di creare sinergie proficue sia per l'esercito sia per l'industria dell'armamento. Sottolinea inoltre che la partecipazione all'AED non pone alcun problema a livello istituzionale in quanto non obbliga la Svizzera a collaborare o a riprendere il relativo diritto comunitario.
8. Colloquio con la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale
La CPE-S ha incontrato la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (PAM), Josette Sheeran, a Berna. Il PAM è la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Dopo aver sottolineato l'importanza della lotta contro la fame per garantire la sicurezza e la pace nel mondo, Josette Sheeran ha ringraziato la Svizzera per il suo impegno a favore di questa causa. L'incontro è stato anche l'occasione per i membri della Commissione d'informarsi circa la struttura del finanziamento del PAM e sul modo in cui sono utilizzati i fondi ricevuti. È stata loro inoltre presentata una panoramica degli strumenti di cui dispone il PAM per assicurare la sicurezza alimentare.
Presieduta dal consigliere agli Stati Hannes Germann (V/SH), la CPE-S si è riunita a Berna il 25 / 26 marzo 2010, presenti la consigliera federale Micheline Calmy-Rey e i consiglieri federali Hans-Rudolf Merz e Ueli Maurer.
Berna, 26 marzo 2010 Servizi del Parlamento