Gli istituti per disabili che entro tre anni dall’entrata in vigore della NPC – dunque entro la fine del 2010 – non presentano il conto finale del progetto, perdono il diritto ai sussidi assegnati dalla Confederazione in virtù del diritto previgente. In meno di dieci casi questo termine è troppo breve. La CSSS-N auspica pertanto che il termine sia prorogato o quantomeno che i sussidi già versati non debbano essere restituiti. Con 13 voti contro 11 e 1 astensione ha deliberato di dare seguito all’iniziativa parlamentare Robbiani. Finanziamento istituti per disabili (09.526 n).
Ha invece deciso di non dare seguito alle iniziative parlamentari seguenti:
- Iv. Pa. Bänziger. Sottoporre alla vigilanza della FINMA le casse malati con investimenti di capitale quotati in borsa (09.465 n) (respinta senza voti contrari e con 4 astensioni). Gli assicuratori che gestiscono l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono sottoposti alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica; l’introduzione di un’ulteriore vigilanza, cui sarebbe preposta la FINMA, potrebbe causare problemi in termini di delimitazione delle competenze.
- Iv. Pa. Donzé. Prestazione per i figli uniforme al posto del confuso sistema di sovvenzioni attuale (08.504 n) (respinta con 10 voti contro 8 e 5 astensioni). La maggioranza ritiene che il riassetto dell’attuale sistema di prestazioni a favore delle famiglie risulterebbe eccessivamente dispendioso e potrebbe causare un aumento dei costi. La minoranza critica l’incoerenza e l’iniquità del sistema attuale.
- Iv. Pa. Zisyadis. Libera scelta cantonale: cassa unica o concorrenza per l'assicurazione malattia di base (09.457 n) (respinta con 15 voti contro 4 e 6 astensioni). La maggioranza, contraria a una cassa unica nazionale, si oppone in modo ancora più deciso alla proposta di istituire casse uniche cantonali. La minoranza invece è favorevole a quest’ultima soluzione poiché ritiene che potrebbe spianare la strada ad una cassa unica nazionale.
- Iv. Pa. Teuscher. Indennità di perdita di guadagno in caso di proroga del congedo di maternità (08.526 n) (respinta con 11 voti contro 10 e 4 astensioni). Per il momento, la maggioranza non intende apportare alcuna modifica alla disciplina del congedo maternità in vigore dal 2005. La minoranza, invece, auspica che si chiarisca chi è tenuto al versamento dell’indennità per perdita di guadagno se, in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre, che peraltro non ha il diritto di lavorare durante le otto settimane successive al parto, chiede che la decorrenza dell’indennità di maternità sia differita.
- Iv. Pa. Goll. Per un congedo maternità al passo coi tempi (08.519 n), (respinta con 12 voti contro 10 e 4 astensioni). La maggioranza respinge la proposta di incrementare progressivamente da 14 a 18 settimane la durata del diritto all’indennità per perdita di guadagno in caso di maternità. La minoranza ritiene invece che la Svizzera sia in ritardo rispetto ad altri Paesi europei e debba fare di più per conciliare famiglia e lavoro.
Con 13 voti contro 11 e 1 astensione la Commissione ha deciso di sospendere l’esame dell’Iv. Pa. Lumengo. Congedo per i genitori con figli malati (08.516 n) fino a quando il Consiglio federale avrà presentato un rapporto al riguardo. Nella sessione primaverile di quest’anno il Consiglio degli Stati ha adottato il postulato 09.4199 con il quale si chiede al Consiglio federale di riflettere sulle possibilità di concedere un congedo remunerato sufficientemente lungo al genitore che assiste un figlio gravemente malato.
La Commissione ha altresì esaminato due iniziative del Cantone di Ginevra. Diversamente dalla sua omologa del Consiglio degli Stati, che ha dato seguito ad entrambe, la CSSS-N ha dato seguito all’Iv. Ct. GE. Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Introduzione di un tetto per le riserve (09.320) (con 10 voti contro 9 e 2 astensioni), mentre ha respinto con 10 voti contro 8 e 3 astensioni l’Iv. Ct. GE. Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Modifica (09.319). Quest’ultima chiede che gli assicuratori costituiscano le necessarie riserve con modalità distinte per ogni Cantone in cui esercitano l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Ha infine approvato all’unanimità, in sede di votazione sul complesso, il decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana (09.081).
La CSSS-N ha altresì tenuto una conferenza stampa su cinque progetti riguardanti l’assicurazione malattie:
04.032 sn LF sull’assicurazione malattie. Revisione parziale. Libertà di contrarre.
04.034 sn LF sull’assicurazione malattie. Revisione parziale. Partecipazione ai costi.
04.062 s LF sull’assicurazione malattie. Revisione parziale. Managed-Care, disegno 1.
09.053 n LAMal. Misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi, disegno 1.
09.053 n KVG. Misure destinate a contenere l’evoluzione dei costi, disegno 2.
Nello stesso contesto ha informato l’opinione pubblica circa l’avanzamento dei lavori riguardanti il progetto 10.026 n (Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementari alla famiglia. Modifica).
Berna, 30 aprile 2010 Servizi del Parlamento