Promozione delle scuole universitarie e coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU)
Oltre ai titolari di una maturità professionale, di una maturità specializzata e di una maturità liceale, le scuole universitarie professionali potranno ammettere agli studi del primo ciclo anche studenti che hanno precedentemente acquisito una formazione equivalente e una sufficiente esperienza nel mondo del lavoro. Esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di definire, indipendentemente dal Consiglio delle scuole universitarie, i principi per l’offerta di programmi di studio.

Oltre ai titolari di una maturità professionale, di una maturità specializzata e di una maturità liceale, le scuole universitarie professionali potranno ammettere agli studi del primo ciclo anche studenti che hanno precedentemente acquisito una formazione equivalente e una sufficiente esperienza nel mondo del lavoro. Esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di definire, indipendentemente dal Consiglio delle scuole universitarie, i principi per l’offerta di programmi di studio.La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha proseguito la deliberazione di dettaglio concernente la legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU; 09.057). Essa ha dapprima deciso di riesaminare gli articoli 11−13 già sottoposti alla procedura di appianamento delle divergenze in una precedente seduta. Con 14 voti contro 10 e 2 astensioni si è opposta a che le organizzazioni del mondo del lavoro siano rappresentate in seno all’Assemblea plenaria e ha invece approvato, con 12 voti contro 11 e un’astensione, la proposta di conferire al Consiglio delle scuole universitarie la competenza di definire le caratteristiche dei diversi tipi di scuole universitarie professionali. Una minoranza ha sostenuto la soluzione del Consiglio federale secondo cui questa competenza va attribuita all’Assemblea plenaria.
 

Riguardo all’articolo 22 capoverso 1 sono peraltro state presentate numerose proposte per far sì che i 15−20 membri indipendenti del Consiglio di accreditamento rappresentino anche altri gruppi, oltre alle università, al mondo del lavoro e agli studenti. La Commissione ha quindi deciso, con 19 voti contro 4 e 2 astensioni, di completare il succitato capoverso con la menzione del corpo professorale e dei quadri intermedi.

Anche il tema dell’autonomia delle scuole universitarie professionali è stato oggetto di un vivo dibattito. Numerose disposizioni del disegno di legge sono state riprese dalla legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71). Esse contengono direttive concernenti l’ammissione alle SUP e la configurazione degli studi proposti da queste scuole per evitare uno sviluppo troppo accademico o incontrollato di queste istituzioni e definirne il profilo con maggiore precisione. Il legislatore può così seguire lo sviluppo di questo nuovo tipo di scuole universitarie. Alcuni membri della Commissione hanno espresso il loro disaccordo proponendo diverse modifiche. Con 21 voti contro 0 e 2 astensioni, la CSEC-N ha deciso di completare l’articolo 25 in modo tale da consentire alle scuole universitarie professionali di ammettere negli studi di primo ciclo persone che hanno precedentemente acquisito una formazione equivalente alla maturità e un’esperienza di almeno un anno nel mondo del lavoro. Oltre alle condizioni di ammissione supplementari, il Consiglio delle scuole universitarie deve poter prevedere eccezioni in casi motivati. Per quanto concerne la configurazione degli studi nelle scuole universitarie professionali (art. 26), la Commissione ha deciso, con 22 voti contro 0 e 3 astensioni, che queste scuole prepareranno d’ora innanzi i loro studenti alle diverse attività professionali dispensando un insegnamento che non sia improntato esclusivamente alla pratica ma anche alla ricerca e allo sviluppo applicati. La CSEC-N ha peraltro stralciato con 20 voti contro 0 e 4 astensioni la controversa disposizione di cui al capoverso 3 che era stata criticata dalle scuole universitarie professionali perché conferiva al Consiglio delle scuole universitarie la competenza di emanare i principi per l’offerta di programmi di studio. Con 13 voti contro 7 e 5 astensioni, la Commissione ha deciso di introdurre una nuova disposizione che attribuisce al Consiglio delle scuole universitarie la competenza di prevedere normative specifiche per le scuole universitarie professionali che propongono una formazione musicale o artistica.

La CSEC-N si è inoltre interrogata sull’opportunità di obbligare le scuole universitarie, per mezzo dell’accreditamento istituzionale, a recare la denominazione di università, di scuola universitaria professionale o di scuola universitaria pedagogica. Dopo un’animata discussione, ha deciso di rinunciarvi.

La Commissione ha pure esaminato due proposte concernenti l’articolo 30 che volevano sancire come condizione supplementare per la concessione dell’accreditamento istituzionale la valutazione da parte della scuola universitaria della concorrenzialità sul mercato del lavoro dei suoi diplomati. Questa richiesta ha suscitato opposizioni in seno alla Commissione ed è finalmente stata respinta di misura con 11 voti contro 10 e 2 astensioni.

In ossequio alla legge sul Parlamento la CSEC-N ha altresì compiuto il terzo e ultimo esame della legge sulla promozione dello sport e del movimento (09.082). L’ultima divergenza tra i due Consigli concerne l’articolo 12. Il Consiglio nazionale e la sua Commissione hanno chiaramente affermato che la Confederazione deve rimanere competente per fissare, dopo aver consultato i Cantoni, il numero minimo delle lezioni di educazione fisica; secondo un capoverso aggiunto dal Consiglio nazionale, nella scuola dell’obbligo vanno effettuate almeno tre lezioni di educazione fisica. Il Consiglio degli Stati e la sua Commissione hanno finora sostenuto con altrettanta convinzione che sono i Cantoni a dover fissare il numero delle lezioni dopo aver consultato la Confederazione. Con 17 voti contro 5 e 2 astensioni, la CSEC-N si è schierata a sostegno della versione del proprio Consiglio, mentre una minoranza ha proposto di seguire il Consiglio degli Stati.

Il Consiglio nazionale esaminerà questo progetto il 14 aprile 2011 durante la sessione straordinaria.

Presieduta dal consigliere nazionale Lieni Füglistaller (UDC/AG) la Commissione si è riunita a Berna il 31 marzo e il 1° aprile 2011. I consiglieri federali Didier Burkhalter e Johann Schneider-Ammann hanno presenziato a una parte delle sedute commissionali.

 

Berna, il 1°aprile 2011   Servizi del Parlamento