La Commissione ha approvato il disegno di revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) con 18 voti contro 2 e 3 astensioni (12.065). Questa modifica autorizzerà l'Ufficio di comunicazione svizzero a scambiare informazioni finanziarie con i suoi omologhi esteri, come prevedono le raccomandazioni rivedute del GAFI, in caso di segnalazioni di sospetto correlate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La Commissione aderisce ampiamente al disegno del Consiglio federale già approvato dal Consiglio degli Stati. Con 13 voti contro 8 e 2 astensioni, propone che l'Ufficio di comunicazione si rifiuti altresì di entrare nel merito di una richiesta di un suo omologo estero quando ciò pregiudica gli interessi nazionali o la sicurezza e l'ordine pubblico (art. 31). Una minoranza è contraria all'introduzione di questa deroga supplementare all'obbligo di fornire informazioni. Un'altra minoranza propone di non limitare lo scambio di informazioni ai casi previsti dall'articolo 9 LRD e dall'articolo 305ter del Codice penale (art. 11a). Con 17 voti contro 6, la Commissione ha respinto una proposta volta a consentire la trasmissione di dati personali solo in casi eccezionali (art. 30).
Modifica del diritto sanzionatorio (12.046)
La Commissione ha preso atto di una regolamentazione alternativa, elaborata su sua domanda dall'Amministrazione, che prevede per i delitti una multa anziché una pena pecuniaria. Ha deciso di istituire una sottocommissione e di incaricarla di valutare l'ordinamento sanzionatorio oggetto della discussione e di elaborare vari modelli coerenti tra loro. La Commissione esaminerà le proposte della sottocommissione il prossimo agosto.
Presieduta dal consigliere nazionale Yves Nidegger (UDC, GE), la Commissione si è riunita a Berna il 14 febbraio 2013.
Berna, 14 febbraio 2013 Servizi del Parlamento