Whistleblowing
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale propone alla propria Camera di entrare in materia sul disegno di modifica del Codice delle obbligazioni in materia di «whistleblowing» proponendo tuttavia di rinviarlo al Consiglio federale perché venga semplificato.

Con 15 voti contro 2 e 4 astensioni la Commissione è entrata in materia sull’oggetto 13.094. Una minoranza ha invece chiesto di non entrare in materia. Senza voti contrari, ma con 4 astensioni, la Commissione ha tuttavia proposto al proprio Consiglio di rinviare l’oggetto al Consiglio federale affinché la formulazione del disegno venga semplificata e chiarita. L’obiettivo della modifica del Codice delle obbligazioni è di precisare a quali condizioni le segnalazioni di irregolarità da parte del lavoratore (cosiddetto «whistleblower») sono da considerarsi lecite. Secondo il disegno, il lavoratore che segnala irregolarità non viola il proprio obbligo di fedeltà se si rivolge prima al datore di lavoro, poi ad una autorità e solo in ultima battuta all’opinione pubblica. In questo modo si garantisce al datore di lavoro la possibilità di prendere provvedimenti e di porre fine alle irregolarità.

Previdenza professionale in caso di divorzio

Con 17 voti favorevoli e 6 contrari la Commissione è entrata in materia sul disegno di modifica del Codice civile riguardante il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (13.049); una minoranza ha proposto di non entrare in materia. L’obiettivo della modifica è colmare alcune lacune delle attuali disposizioni che disciplinano tale conguaglio. Nel corso delle prossime sedute, la Commissione inizierà la deliberazione di dettaglio.

Attuazione delle Raccomandazioni 2012 del GAFI

La Commissione ha terminato l’esame delle divergenze riguardanti il disegno di legge per l’attuazione delle Raccomandazioni 2012 del GAFI (13.106). Per quanto attiene al sistema di comunicazione dei sospetti (art. 9a, 10, 10a e 23 cpv. 5 LRD), la Commissione approva con 18 voti contro 6 le decisioni del Consiglio degli Stati. Una minoranza propone invece di ribadire le decisioni del Consiglio nazionale.

Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 CP)

In adempimento dell’iniziativa parlamentare 11.489, la Commissione ha adottato un progetto preliminare che invierà prossimamente in consultazione. La maggioranza della Commissione (15 voti) ha optato per la variante che consiste nella modifica dell’articolo 293 capoverso 3 del Codice penale (CP): la pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete non sarà più punibile se «nessun interesse pubblico o privato preponderante si è opposto alla publicazione». Come l’autore dell’iniziativa, la minoranza della Commissione (7 voti) propone l’abrogazione dell’intero articolo 293 CP.

Precetti esecutivi ingiustificati

La Commissione ha proseguito i lavori per la messa in atto dell’iniziativa parlamentare 09.530. La nuova disposizione proposta consentirebbe all’escusso di chiedere all’ufficio d’esecuzione di non dare provvisoriamente notifica a terzi circa un’esecuzione in corso contro cui ha fatto opposizione. L’esecuzione verrebbe comunque notificata a terzi se al momento della domanda di estratto alcune condizioni formali, che consentono di presumere che non si è in presenza di un’esecuzione abusiva, sono soddisfatte (più esecuzioni recenti aperte da creditori diversi, proseguimento recente di un’esecuzione, pagamento recente da parte del debitore all’ufficio). Una minoranza (5 voti) preferirebbe un altro meccanismo, basato sull’attuale articolo 73 LEF: l’escusso può domandare che il creditore sia tenuto a presentare presso l’ufficio i mezzi di prova concernenti la propria pretesa e che l’esecuzione non sia notificata a terzi fino a che il creditore procedente non abbia adempiuto a tale obbligo; l’esecuzione è radiata se dalla risposta del creditore procedente risulta che egli non può far valere un interesse degno di protezione. Un’altra minoranza (5 voti) propone invece di non entrare in materia.
In una delle prossime sedute la Commissione adotterà la versione definitiva del progetto; a quel punto il Consiglio federale avrà modo di esprimere il proprio parere.

Discriminazioni basate sull’orientamento sessuale

Con 14 voti contro 9 e 3 astensioni, la Commissione propone alla propria Camera di dare seguito all’iniziativa parlamentare 13.407. Una minoranza della Commissione propone invece di non darvi seguito. Con 11 voti contro 10 e 2 astensioni, la Commissione propone inoltre al proprio Consiglio di dare seguito all’iniziativa del Cantone di Ginevra (13.304). Una minoranza propone invece di non darvi seguito. Queste due iniziative sono state presentate al fine di lottare contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale.

Pubblicazione di misure di protezione degli adulti

La Commissione ha preso atto dei risultati scaturiti dalla procedura di consultazione sul suo progetto preliminare inerente alla revisione del Codice civile del 24 ottobre 2013 (11.449). Esso prevede l’obbligo di comunicare l’esistenza di una misura di protezione degli adulti all’ufficio d’esecuzione affinché questo possa informare i terzi che ne fanno richiesta. Eventuali partner contrattuali avrebbero quindi la possibilità, con un onere relativamente ridotto, di prenderne conoscenza. Inoltre, il progetto preliminare definisce chiaramente le altre autorità cui l’autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuta a comunicare l’esistenza di una misura.
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione respinge la possibilità di ottenere informazioni sull’esistenza di una misura di protezione degli adulti attraverso le informazioni sui procedimenti esecutivi. In particolare, soltanto cinque Cantoni sostengono il progetto preliminare, mentre 18 lo ritengono inutile, inadeguato, eccessivamente dispendioso o complicato. Tre partiti politici lo approvano e 11 organizzazioni lo sostengono. Un partito e sei organizzazioni vi si oppongono. La altre modifiche dell’articolo 449c CC sono accolte nel principio. Constatando che l’iniziativa è sostanzialmente respinta dai partecipanti alla consultazione e che secondo il diritto vigente chiunque rende verosimile un interesse può ottenere informazioni (art. 451 cpv. 2 CC), la Commissione propone, con 13 voti contro 10, di stralciare dal ruolo l’iniziativa parlamentare. Una minoranza resta dell’avviso che occorra legiferare e propone di non stralciare dal ruolo l’iniziativa.
Il rapporto di sintesi dei risultati della consultazione è pubblicato sulla pagina Internet delle Commissioni degli affari giuridici e sul sito della Cancelleria federale.

La Commissione si è riunita a Berna il 13 e il 14 novembre 2014 sotto la presidenza del consigliere nazionale Alec von Graffenried (G, BE).

 

Berna, 14 novembre 2014 Servizi del Parlamento