Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio
La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato il progetto relativo alla modifica del Codice civile (CC) concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, allineandosi per la massima parte alle proposte del Consiglio federale.

La Commissione ha terminato la deliberazione di dettaglio sul disegno del Consiglio federale (13.049), approvandolo con 9 voti contro 0 e 1 astensione. Con tale progetto si intendono eliminare le lacune del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Le lacune riguardano soprattutto la regolamentazione troppo rigida e gli svantaggi subiti dai coniugi senza attività lucrativa. Quale novità essenziale la modifica di legge prevede che in futuro i fondi di previdenza accumulati durante il matrimonio vengano divisi anche quando, al momento del promovimento della procedura di divorzio, per uno dei coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza. I coniugi sono tuttavia liberi di concordare un altro rapporto di divisione o di rinunciare in tutto o in parte al conguaglio della previdenza professionale, a patto che la loro previdenza adeguata non sia messa in discussione (art. 122 segg. D-CC). A questo proposito la Commissione ha aderito alla proposta del Consiglio federale. Un’altra novità consiste nel fatto che gli istituti di previdenza e di libero passaggio saranno obbligati ad annunciare periodicamente all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari di averi di previdenza (art. 24a D-LFLP). Anche in questo caso la Commissione ha accolto pienamente il disegno del Consiglio federale.

Per quanto concerne il conguaglio della previdenza professionale nelle relazioni internazionali (art. 61 segg. D-LDIP), la Commissione ha accolto la proposta del Consiglio federale che prevede che in questo contesto il diritto applicabile debba essere quello svizzero. Essa ha tuttavia respinto, con 7 voti contro 3 e 1 astensione, le proposte del Governo secondo cui per il conguaglio delle pretese relative alla previdenza nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale debbano essere competenti esclusivamente i tribunali svizzeri. A questo riguardo una minoranza propone invece di aderire al disegno del Consiglio federale.

 

Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono
La Commissione ha esaminato il parere del Consiglio federale sull’iniziativa parlamentare "Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono" (06.441), accogliendo la maggior parte delle proposte del Governo. Nella fattispecie si trattava prevalentemente di modifiche redazionali. Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la Commissione ha deciso all’unanimità che in relazione alle eccezioni dal diritto di revoca i "lavori urgenti di riparazione e manutenzione" siano espressamente menzionati nella legge (art. 40g lett. b D-CO). Anche a proposito del termine assoluto relativo al diritto di revoca (art. 40j cpv. 3 D-CO) la Commissione si è scostata, con 6 voti contro 4, dalla proposta del Consiglio federale che prevedeva un termine di 1 anno e 14 giorni. Essa mantiene il proprio termine di 3 mesi e 14 giorni. Una minoranza propone tuttavia di allinearsi al Consiglio federale.

 

Procedura penale
La Commissione ha esaminato cinque iniziative parlamentari a cui la Commissione omologa aveva dato seguito. Essa ha approvato le tre iniziative seguenti:
- «Accusatore privato nella procedura penale. Colmare una lacuna della legge» (12.463 ; 4/3/2);
- «Accesso al Tribunale federale. Eliminare una disparità di trattamento ingiustificata tra le vittime» (12.492 ; 4/1/4);
- «Legittimazione attiva a impugnare le decisioni in materia di carcerazione» (12.497 ; 4/2/1).
Ha per contro rifiutato queste due iniziative:
- «CPP. Semplificare la procedura contumaciale (art. 366 segg.)» (13.427 ; 5/2/1);
- «Estendere l'assunzione delle prove per via diretta nel processo penale» (12.494 ; 3/2/2).
La Commissione ha colto l’occasione offerta dall’esame delle cinque iniziative per condurre una discussione di principio sul modo di procedere in relazione ai futuri lavori legislativi nel settore della procedura penale. Si è rifiutata di operare modifiche puntuali in un settore il cui nucleo normativo è in vigore solo da poco tempo (Codice di procedura penale; 1° gennaio 2011). Essa userà dunque una certa cautela in occasione dell’esame di iniziative parlamentari, preferendo accordare la priorità ai lavori di valutazione previsti dal Consiglio federale. Senza voti contrari, ma con una astensione, ha deciso di proporre alla propria Camera di accogliere la seguente mozione («Adeguamento del Codice di procedura penale»): «Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le esperienze fatte dalla prassi con il nuovo Codice di procedura penale e di proporre al Parlamento entro la fine del 2018 le necessarie modifiche legislative.»


La Commissione si è riunita a Berna il 15 maggio 2014 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Engler (PPD, GR).


Berna, 16 maggio 2014  Servizi del Parlamento