La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) vuole consentire una naturalizzazione agevolata agli stranieri di terza generazione. Precisa tuttavia le condizioni che devono essere adempite a tal fine.

Nella scorsa sessione primaverile il Consiglio nazionale ha approvato una revisione della Costituzione e una revisione di legge per una naturalizzazione agevolata della terza generazione di stranieri (08.432 Iv. Pa. Marra. La Svizzera deve riconoscere i propri figli). Con 7 voti a 4, la Commissione del Consiglio degli Stati è entrata in materia sul progetto di revisione costituzionale del Consiglio nazionale.

Diversamente dal Consiglio nazionale la CIP-S non vuole introdurre la nozione di «nascita in Svizzera» quale nuova condizione per la naturalizzazione, ma propone alla sua Camera una formulazione più restrittiva. Soltanto la terza generazione di stranieri deve essere menzionata quale potenziale beneficiaria della naturalizzazione agevolata. La Commissione ritiene doverosa tale precisazione per evitare di fraintendere che la nuova disposizione costituzionale possa fungere da base per una futura introduzione di uno «ius soli» (naturalizzazione automatica di uno straniero sulla base della sua nascita in Svizzera). Né il Consiglio nazionale né la Commissione del Consiglio degli Stati vogliono un automatismo di questo tipo. In caso di naturalizzazione agevolata è sempre possibile rifiutare una domanda per mancata integrazione. La Commissione esaminerà nella prossima seduta come definire più precisamente a livello di legge gli «stranieri di terza generazione» che hanno diritto di richiedere la naturalizzazione agevolata.

La minoranza della Commissione propone di non entrare in materia poiché ritiene che le norme attualmente vigenti sulla naturalizzazione agevolata siano sufficienti anche per gli stranieri di terza generazione. Rifiuta il trasferimento di competenze dai Cantoni alla Confederazione correlato al progetto.

Fissare a livello di legge i requisiti in materia di diritto elettorale nei Cantoni

Quanto sono liberi i Cantoni di definire le procedure per eleggere le proprie autorità? Troppo poco, a detta dei Cantoni di Uri e Zugo: essi chiedono infatti, ciascuno mediante un’iniziativa cantonale, che la Costituzione federale garantisca ai Cantoni di determinare liberamente il proprio sistema elettorale (14.307 Iv. Ct. Zugo Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali. Modifica della Costituzione federale / 14.316 Iv.Ct. Uri. Sovranità in materia elettorale). All’origine delle iniziative cantonali vi sono alcune sentenze del Tribunale federale secondo cui diversi Cantoni violerebbero le norme costituzionali vigenti poiché, con l’istituzione di circondari elettorali troppo piccoli, di fatto si sottrarrebbero al sistema proporzionale. Ha destato irritazione anche la sentenza del Tribunale federale del 26 settembre 2014 relativa al diritto elettorale nel Cantone di Appenzello Esterno in cui viene criticato il diritto all’elezione secondo il sistema maggioritario. La Commissione ritiene che il legislatore, nell’interesse dei Cantoni, debba fare chiarezza e fissare a livello di legge i requisiti che i sistemi elettorali cantonali sono tenuti a soddisfare. Con 8 voti contro 1 e un’astensione ha perciò deciso di presentare un’iniziativa commissionale. Occorrerà ad esempio sancire in una legge il diritto dei Cantoni di scegliere sistemi proporzionali, maggioritari o misti. La Commissione reputa tuttavia inopportuno dare carta bianca ai Cantoni nel determinare il proprio sistema elettorale. Per questa ragione, con 6 voti contro 4, propone al Consiglio degli Stati di respingere le iniziative.

Commissioni extraparlamentari: nessun ulteriore disciplinamento della loro attività informativa

A differenza del Consiglio nazionale, la CIP-S ritiene che l’attività informativa delle commissioni extraparlamentari non debba essere maggiormente disciplinata. Il 2 giugno 2014 il Consiglio nazionale si era pronunciato, con 95 voti contro 89 e 3 astensioni, a favore di un’iniziativa parlamentare che auspicava una maggiore regolamentazione in merito (13.439 n Iv. Pa. Rutz Gregor. Le commissioni extraparlamentari e le attività dell’amministrazione federale decentralizzata). La CIP-S chiede unanimemente alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa. Secondo il diritto vigente, nell’istituire una commissione extraparlamentare il Consiglio federale è tenuto già oggi a disciplinarne l’attività di resoconto e di relazioni pubbliche nella relativa decisione di istituzione. La Commissione reputa quindi superfluo fissare a livello di legge norme generali concernenti l’attività informativa delle commissioni parlamentari. È di principio altresì contraria a imporre eccessive restrizioni alle commissioni extraparlamentari.

Riassetto del settore dell’asilo

La Commissione concluderà verosimilmente l’esame sul riassetto del settore dell’asilo proposto dal Consiglio federale (14.063 s Legge sull’asilo. Riassetto del settore dell’asilo) nella prossima seduta del 30 aprile e informerà successivamente sui risultati delle deliberazioni.
La Commissione si è riunita il 16 e il 17 aprile 2015 a Berna sotto l’egida della sua presidente, consigliera agli Stati Verena Diener Lenz (ZH, GL).

Berna 17 aprile 2015 Servizi del Parlamento