Imponibilità dell’indennità per spese di personale e di materiale percepita dai parlamentari
La Commissione ritiene all’unanimità che l’indennità forfettaria annuale di 33 000 franchi per spese di personale e di materiale debba essere assoggettata all’imposta (13.412 Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer. Indennità parlamentari. Parità di trattamento fiscale di tutti i cittadini.) La Commissione omologa del Consiglio degli Stati si era espressa con 6 voti contro 5 e 1 astensione contro questa iniziativa, ritenendo che la sua attuazione si sarebbe rivelata troppo complicata (cfr. comunicato stampa della CIP-S del 16.10.2015). La CIP del Consiglio nazionale è invece dell’avviso che i deputati non debbano godere di un trattamento fiscale privilegiato rispetto al resto dei contribuenti (cfr. comunicato stampa della CIP-N del 17.1.2014). Il Consiglio nazionale dovrà quindi pronunciarsi sull’iniziativa parlamentare.
Documenti delle commissioni parlamentari: chiarire la questione della loro confidenzialità
Come la Commissione omologa del Consiglio degli Stati, la CIP-N ritiene che la questione della confidenzialità della documentazione commissionale vada chiarita. Occorre determinare quali documenti sono accessibili al pubblico e quali no. La CIP-N si è allineata alla posizione della CIP-S e ha approvato all’unanimità un’iniziativa parlamentare che chiede che i documenti commissionali possano essere pubblicati, a meno che non siano esplicitamente classificati altrimenti (15.444 Iv. Pa. Minder. Commissioni parlamentari. Trasparenza dei documenti accessori). La CIP-N constata che la questione riguarda esclusivamente i documenti impiegati dalla Commissione. La confidenzialità delle deliberazioni commissionali e dei relativi verbali non è contestata.
I presidenti delle Camere devono poter continuare a determinare la Camera prioritaria
Con 15 voti contro 9 la Commissione non conferma la sua precedente decisione di non permettere più ai due presidenti delle Camere di determinare autonomamente la Camera chiamata a pronunciarsi per prima su un oggetto in casi controversi (14.461 Iv. Pa. Gruppo V. Attribuire alla Conferenza di coordinamento la competenza di determinare la Camera prioritaria per gli oggetti importanti proposti dal Consiglio federale). L’iniziativa è stata presentata in seguito alle controversie sorte intorno alla scelta della Camera prioritaria in relazione all’oggetto “Previdenza vecchiaia 2020” (14.088). La CIP-N condivide l’opinione della Commissione omologa, secondo cui la designazione della Camera prioritaria debba avvenire sulla base del carico di oggetti che le Camere e le rispettive commissioni devono affrontare, evitando in tal modo di prolungare la procedura (cfr. comunicato stampa della CIP-S del 16.10.2015).
Non regolamentare eccessivamente il diritto di petizione
La Commissione resta fedele al principio secondo cui il diritto di petizione consente a ognuno di rivolgersi alle autorità. La petizione rappresenta uno strumento accessibile a tutti e il suo esercizio non deve essere reso più arduo da nuovi requisiti formali quali l’esigenza della redazione del testo in una lingua nazionale. Essa si oppone pertanto all’unanimità a un’iniziativa parlamentare che chiede di disciplinare in modo più chiaro il diritto di petizione (14.437 Iv. Pa. Minder. Semplificazione del diritto di rivolgere petizioni alle autorità federali). La CIP-S aveva dato seguito all’iniziativa con 8 voti contro 1 e 1 astensione, poiché riteneva necessario definire determinate esigenze formali. L’iniziativa torna alla Commissione del Consiglio degli Stati.
Nessuna modifica riguardante i requisiti posti ai messaggi del Consiglio federale
La Commissione reputa che non occorra ampliare o modificare il novero di requisiti posti dalla legge ai messaggi del Consiglio federale.
Con 14 voti contro 9 e 1 astensione essa propone di non dare seguito all’iniziativa parlamentare presentata dalla consigliera nazionale Christine Bulliard-Marbach (C, FR), secondo cui nei suoi messaggi il Consiglio federale dovrebbe esaminare se gli obiettivi perseguiti dalla normativa che sottopone al Parlamento non possano essere raggiunti anche attraverso l’autoregolamentazione del settore interessato (15.450 Iv. Pa. Inserire l’autoregolamentazione tra gli aspetti da esaminare nei messaggi e nei disegni di atti legislativi). Determinare se vi sia la necessità di elaborare una nuova normativa è in primo luogo una questione di natura politica. Se il Consiglio federale è dell’avviso che vi sia la necessità di adottare nuove disposizioni legali, è illogico che nel suo messaggio sia obbligato a spiegare come potrebbe rinunciare all’emanazione delle nuove norme grazie all’autoregolamentazione del settore interessato.
Con 16 voti contro 9 la Commissione propone di non dare seguito nemmeno all’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Lukas Reimann (V, SG), secondo cui nei messaggi del Consiglio federale occorre esaminare sistematicamente la compatibilità delle nuove disposizioni proposte non soltanto con il diritto dell’UE, ma anche con il diritto estero in generale (15.462 Iv. Pa. Legge sul Parlamento. Libere considerazioni di diritto comparato al posto dell’esame della compatibilità con l’UE o dell’adeguamento al diritto europeo). In considerazione della situazione geografica della Svizzera e della stretta connessione della sua economia con quella dell’UE, l’esame della compatibilità con il diritto europeo è di primaria importanza. Se in un caso concreto si rivela opportuno anche un esame di diritto comparato con la legislazione di altri Stati, tale esame può senz’altro essere effettuato anche senza dover modificare la legge sul Parlamento.
Nessuna delegazione parlamentare per l’esame delle ripercussioni burocratiche delle leggi
La Commissione ritiene che il Parlamento disponga di strumenti sufficienti per esaminare l’efficacia delle leggi. Non necessita di un ulteriore organo parlamentare che occasionereb¬be nuove spese. La Commissione ha respinto con 19 voti contro 4 e 1 astensione l’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Leo Müller (C, LU) (15.454 Iv. Pa. Ridurre la burocrazia affidando a una Delegazione parlamentare l’esame della ratio legis).
Nessun organo per l’esame di ricorsi contro le modalità del voto elettronico
Infine la Commissione ha discusso anche un’iniziativa parlamentare nell’ambito dei diritti politici. Il consigliere nazionale Lukas Reimann (V, SG) ha proposto di creare organi cantonali presso cui promuovere ricorsi contro le modalità del voto elettronico, anche nel caso in cui non venga impugnato uno specifico risultato della votazione (15.412 Iv. Pa. Ammissione dell’esame giuridico delle modalità del voto elettronico). La Commissione ritiene che non sia opportuno prevedere due tipi di ricorso fondamentalmente diversi per il voto elettronico, da un lato, e per il voto alle urne o per corrispondenza, dall’altro. Appare maggiormente sensato procedere all’esame approfondito e alla certificazione dei sistemi impiegati per il voto elettronico. La Commissione ha pertanto respinto l’iniziativa con 20 voti contro 3 e 2 astensioni.
La Commissione si è riunita a Berna il 14 e il 15 gennaio 2016 sotto la direzione del suo presidente, il consigliere nazionale Heinz Brand (V, GR).
Berna, 15 gennaio 2016 Servizi del Parlamento