A inizio maggio i media hanno reso noto che, in occasione dell’adozione del messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull’imposizione di fondi agricoli e silvicoli, il capo del DDPS non si è ricusato nonostante egli fino al mese di marzo fosse proprietario di un fondo agricolo interessato dall’oggetto. Invece di ricusarsi egli avrebbe chiesto in un corapporto la retroattività del privilegio fiscale fino al 2011, ossia fino al momento in cui una decisione del Tribunale federale aveva abolito il suddetto privilegio.
Il 9 maggio 2016 le CdG-S e CdG-N hanno sentito il capo del DDPS nel quadro della discussione del rapporto di gestione del Consiglio federale in merito all’affare e il 10 maggio 2016 hanno interrogato al riguardo il presidente della Confederazione e il cancelliere della Confederazione. Le CdG hanno chiesto inoltre un parere scritto del Consiglio federale in corpore e hanno consultato il corapporto del DDPS del 2 marzo 2016.
In base alle audizioni le CdG hanno constatato che nella trattazione dell’affare in seno al Consiglio federale il capo del DDPS non aveva fatto menzione della cessione a suo fratello del fondo in questione, avvenuta il 5 marzo 2016 con effetto retroattivo per l’inizio dell’anno. Il Consiglio federale al completo sapeva che il capo del DDPS aveva sostenuto l’oggetto già in veste di consigliere nazionale. Dalla sua elezione a consigliere federale era altrettanto noto che si sarebbe ritirato completamente dall’impresa famigliare. Del resto il capo del DDPS ha rinunciato a futuri possibili utili da sostanza immobiliare. È invece possibile, se l’oggetto verrà accolto dal Parlamento, che il fratello del capo del DDPS possa approfittare di vantaggi fiscali nel caso di una futura vendita del fondo – vendita che attualmente non è in discussione.
Il capo del DDPS ha spiegato alle CdG che al momento del suo corapporto e della trattazione del oggetto in seno al Consiglio federale, non era consapevole di un’eventuale violazione dell’obbligo di indicare i propri interessi o dell’obbligo di ricusazione. Dinanzi alle CdG ha tuttavia dichiarato di riconoscere a posteriori che il corapporto fosse un errore politico.
La normativa concernente la ricusazione di cui all’articolo 20 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) si applica anche alle deliberazioni di progetti di legge in Consiglio federale e prevede che i membri del Consiglio federale si ricusino in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto. Dove inizi l’interesse personale diretto è soggetto a interpretazioni divergenti. Per tale motivo, in caso di dubbio un membro del Consiglio federale che si ritenga coinvolto è tenuto a comunicare eventuali conflitti d’interesse. Secondo quanto esposto dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione, tutti i consiglieri federali, al momento di assumere la carica, sono informati sulla norma di ricusazione e sulla relativa prassi.
Il Consiglio federale non ha stabilito se nel caso concreto l’obbligo di ricusazione sia stato violato. Per le CdG questo deve bastare; ora la decisione finale sul progetto spetta al Parlamento. Sulla base degli accertamenti effettuati per verificare l’applicazione della clausola di ricusazione nel Consiglio federale, le CdG non vedono al momento la necessità di intervenire a livello legislativo. Tuttavia si aspettano che in futuro i consiglieri federali trattino con maggiore spirito critico e coerenza eventuali relazioni d’interesse che potrebbero essere qualificate come «interessi personali diretti». Inoltre chiedono al Consiglio federale che i suoi membri comunichino sistematicamente i loro interessi personali diretti in un affare per poter affrontare di volta in volta la questione di un eventuale obbligo di ricusazione.
Le CdG deplorano la violazione del segreto d’ufficio legata alla trasmissione del corapporto del DDPS. Si aspettano che il Consiglio federale garantisca la riservatezza della procedura di corapporto e delle sue deliberazioni.
Berna, 19 maggio 2016 Servizi del Parlamento