Nella seduta del 19 ottobre 2020 la Commissione aveva deciso, senza voti contrari, di entrare in materia sul progetto di modifica del Codice di procedura civile (20.026). Nel corso della deliberazione di dettaglio, proseguita nella seduta odierna, la Commissione ha proceduto ad alcuni adeguamenti. Si tratta in particolare del ricorso a strumenti elettronici, nonché di questioni relative all’utilizzo di mezzi elettronici.

In seguito all’entrata in vigore del CPC unificato il 1º gennaio 2011 sono stati depositati vari interventi parlamentari. Il progetto presentato dal Consiglio federale propone di procedere a un certo numero di adeguamenti mirati. La Commissione ha inserito nel progetto alcune disposizioni che consentono di avvalersi di strumenti elettronici di trasmissione del suono e dell’immagine nei procedimenti civili. La Commissione vuole così consentire le videoconferenze, ad esempio per le audizioni di testimoni. A tal fine si basa sulle disposizioni emanate dal Consiglio federale nell’ambito della lotta contro il COVID-19.

La Commissione ha deciso di sostenere il Consiglio federale e di rendere possibile l’uso dell’inglese come lingua processuale. I Cantoni possono prevedere tale possibilità nella propria legislazione. Questa modifica permetterebbe di accrescere l’importanza della piazza economica svizzera e di consentire una risoluzione più efficace delle controversie commerciali. La minoranza della Commissione respinge tuttavia tale proposta, sostenendo che è necessario mantenere una coesione nazionale in materia linguistica. Essa rileva in particolare il rischio che l’inglese si imponga come lingua maggioritaria. Infine, la Commissione ritiene che potrebbe risultare complicato trovare personale adeguato a livello dei tribunali.

Riunitasi oggi, la Commissione ha proseguito la deliberazione di dettaglio e ha conferito vari mandati all’Amministrazione. Essa riprenderà il trattamento della revisione del Codice di procedura civile in una delle sue prossime sedute.

Diritto penale e prevenzione penale

Nella primavera del 2020 la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di elaborare un progetto, da porre in consultazione, per la revisione del diritto penale in materia sessuale (18.043, disegno 3). La Commissione ha preso atto di tali proposte e deciso di condurre una procedura di consultazione ordinaria in merito, che sarà avviata lunedì 1º febbraio 2021 con un comunicato stampa separato.

Essa ha inoltre preso atto del rapporto del Consiglio federale del 25 novembre 2020 sulla questione delle pene detentive «a vita», presentato in adempimento di due postulati di tenore identico del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale (18.3530 e 18.3531). La Commissione ha quindi preso atto di un ulteriore rapporto del Consiglio federale che illustra le offerte e le lacune in materia di misure di prevenzione dei reati pedosessuali rivolte ai potenziali autori. La Commissione è soddisfatta del fatto che il Consiglio federale abbia riconosciuto l’importanza di tali misure e si sia detto disposto a partecipare, nell’ambito delle sue competenze, al mantenimento e allo sviluppo delle relative offerte di prevenzione. Anche questo rapporto è stato presentato in adempimento di due postulati di tenore identico (16.3637 e 16.3644).

Altri oggetti:

  • Dopo avere sentito il presidente della Corte d’appello del Tribunale penale federale, con 8 voti contro 3 la Commissione ha deciso di presentare un’iniziativa (21.401) mirante a creare un posto supplementare di giudice presso detta Corte.
  • Dopo il rifiuto della Commissione omologa del Consiglio nazionale, la Commissione ha deciso, senza voti contrari, di mantenere la sua proposta di alzare a 68 anni il limite d’età applicabile alle funzioni di procuratore generale e di sostituto procuratore generale della Confederazione (20.485). Essa ritiene infatti che tale modifica sia necessaria, indipendentemente dalla procedura in corso per la nomina del nuovo procuratore generale. Il Consiglio degli Stati deve ora pronunciarsi, poi l’oggetto tornerà alla CAG-N. La normativa attuale non sarà quindi modificata nella sessione primaverile.
  • La Commissione ha deciso, senza voti contrari, di respingere la mozione (18.4094) della CET-N. Il fatto che l’abbassamento da 25 000 a 15 000 franchi della soglia di identificazione per le transazioni in contanti riguardi una cerchia molto ristretta di transazioni e che gli ambienti interessati lo sostengano hanno convinto la Commissione che raccomanda quindi di seguire il Consiglio federale e di respingere la mozione.

Presieduta dal consigliere agli Stati Beat Rieder (PPD, VS), la Commissione si è riunita a Berna il 28 e 29 gennaio 2021.