La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) si è allineata alle decisioni della Commissione dell’immunità del Consiglio nazionale (CdI-N) del 2 maggio 2025. Nel caso 25.190 (video deepfake), la Commissione è entrata nel merito, senza voti contrari, della richiesta del Ministero pubblico che intendeva verificare se il consigliere nazionale Glarner si fosse reso punibile penalmente per avere diffuso un video generato mediante l’intelligenza artificiale contenente presunte dichiarazioni della consigliera nazionale Sibel Arslan. Con 8 voti contro 2, la CAG-S ha confermato la decisione della CdI-N di sopprimere l’immunità e quindi di permettere lo svolgimento della procedura penale. Anche per quanto concerne il caso 24.195 (dichiarazioni sui media sociali), con 9 voti e 1 astensione la Commissione si è allineata alla decisione della CdI-N, ossia di non sopprimere l’immunità del consigliere nazionale Glarner.

Sospetto di usurpazione d’identità in relazione all’uso di un deepfake (25.190)

Il 20 febbraio 2025 il Ministero pubblico di Muri-Bremgarten ha chiesto l’autorizzazione di avviare una procedura penale contro il consigliere nazionale Andreas Glarner per sospetto di usurpazione d’identità (art. 179decies CP) e sospetto di delitto contro l’onore (art. 173 segg. CP). Il consigliere nazionale Andreas Glarner ha pubblicato, sui suoi profili X e Instagram, un video generato mediante l’intelligenza artificiale (deepfake) nel quale la consigliera nazionale Sibel Arslan si esprime nei confronti dei «criminali turchi» e incita a votare UDC. È la prima volta che la Commissione deve esaminare l’uso di deepfake nell’ambito di una campagna elettorale. Si tratta anche del primo caso di applicazione potenziale del reato di usurpazione d’identità, introdotto recentemente nel Codice penale.

La CAG-S condivide l’analisi della CdI-N (cfr. rapporto della CdI-N del 2 maggio 2025) e ammette che le azioni politiche intraprese o le dichiarazioni pronunciate in occasione di campagne elettorali o di votazioni hanno un nesso diretto con la condizione o l’attività ufficiale. Nel caso in esame, la pubblicazione di questo video s’iscrive proprio nell’ambito di una campagna elettorale e fonda il nesso diretto tra condizione o attività parlamentare e gli atti che conducono al sospetto d’usurpazione d’identità, ovvero di delitti contro l’onore. La Commissione entra dunque nel merito.

Analogamente alla CdI-N, la CAG-S ritiene che questo video non sia un semplice scherzo. Inoltre, la Commissione rileva che questa nuova norma penale sancita all’articolo 179decies CP è stata adottata per far fronte alle sfide poste dai progressi tecnologici che rendono sempre più facile la creazione di materiale video o audio falsificato, distinguendosi così in modo significativo dalle tradizionali modalità espressive come la satira, la parodia o la caricatura. In considerazione del probabile sviluppo di queste pratiche, la Commissione ritiene importante identificare la natura penale delle azioni del consigliere nazionale Glarner e di chiarire il quadro giuridico applicabile in caso di utilizzo di deepfake. Se da un lato la Commissione riconosce l’importanza della libertà di espressione nel dibattito pubblico, dall’altro ritiene che anche questa debba essere soggetta a dei limiti. Solo così si può proteggere la formazione democratica dell’opinione dalle crescenti interferenze dovute alle possibilità sempre più avanzate dell’intelligenza artificiale. Tollerare le pratiche del consigliere nazionale Glarner potrebbe portare, secondo la Commissione, a un loro aumento danneggiando così il dibattito democratico. Per tutte queste ragioni, la Commissione ha deciso di sopprimere l’immunità del consigliere nazionale Andreas Glarner. La fase parlamentare è conclusa e quindi il Ministero pubblico di Muri-Bremgarten può avviare una procedura penale.

Sospetta discriminazione e sospetto incitamento all’odio a seguito di dichiarazioni nei media sociali (24.195)

 

La CAG-S ha esaminato per la seconda volta la richiesta, presentata dal Ministero pubblico del Cantone di Berna, di sopprimere l’immunità del consigliere nazionale Andreas Glarner a causa delle sue dichiarazioni critiche nei confronti dell’Islam pubblicate sui media sociali (cfr. i rapporti della CdI-N del 18 novembre 2024, della CAG-S del 25 febbraio 2025 e della CdI-N del 2 maggio 2025). Dopo che la CdI-N ha appianato la divergenza relativa alla questione dell’entrata nel merito allineandosi alla posizione della CAG-S ed entrando dunque nel merito della richiesta, anche la CAG-S è entrata nel merito della richiesta di soppressione dell’immunità del consigliere nazionale Andreas Glarner (cfr. rapporto della CdI-N del 2 maggio 2025).

Poiché l’entrata nel merito era già stata decisa all’unanimità, in data odierna la CAG-S ha trattato nuovamente soltanto la questione della soppressione dell’immunità. Nel ponderare l’interesse pubblico al perseguimento penale con l’interesse istituzionale a un esercizio senza ostacoli del mandato, la CAG-S ha posto in primo piano l’importanza della libertà di espressione dei parlamentari nel dibattito politico. Secondo la Commissione, la partecipazione attiva alle discussioni sociali è una parte fondamentale del mandato parlamentare. Per questo motivo ritiene che l’interesse istituzionale prevalga su quello pubblico e ha quindi respinto la soppressione dell’immunità.

Dal momento che sono disponibili due decisioni concordi della CAG-S e della CdI-N, la decisione di respingere la soppressione dell’immunità è ora definitiva. È quindi escluso un procedimento penale a seguito delle dichiarazioni rese dal consigliere nazionale Glarner sui media sociali.