Prima di trattare pazienti a carico dell’assicurazione di base, i medici devono provare di padroneggiare bene la lingua del loro luogo di lavoro. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) vuole sancire questa condizione nel disegno sull’autorizzazione dei fornitori di prestazioni. Non intende invece obbligare i Cantoni a limitare il numero di medici. 

​La Commissione ha licenziato all’unanimità il disegno di legge «LAMal. Autorizzazione dei fornitori di prestazioni» (18.047 n) all’attenzione della sua Camera. Le sue proposte si discostano rispetto alle decisioni del Consiglio nazionale soprattutto sui seguenti aspetti.

  • I medici devono comprovare in un esame di poter utilizzare con competenza la lingua del loro luogo di lavoro. Di fatto, devono raggiungere il secondo livello più alto (C1). È dispensato dall’esame chi ha superato un esame di maturità svizzero o ha concluso lo studio in medicina nella lingua ufficiale della regione in cui esercita. Questi requisiti sono stati inseriti dalla maggioranza della Commissione (8 voti contro 5, art. 37 cpv. 1). Una minoranza vorrebbe lasciare al Consiglio federale la facoltà di decidere come disciplinare le competenze linguistiche necessarie.
  • I Cantoni devono ricevere la facoltà, senza però esserne obbligati, di limitare il numero dei medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale oppure, in caso di aumento dei costi sproporzionato, di bloccare la loro autorizzazione (art. 55a cpv. 1 e 6, senza voti contrari). Secondo la Commissione, in tal modo si potrebbero considerare meglio le specificità cantonali. Con 8 voti contro 3 la Commissione ha respinto un allentamento facoltativo dell’obbligo di contrarre (art. 55a cpv. 1bis); secondo la Commissione, affinché il progetto abbia una chance di essere accolto dal Popolo, la libera scelta del medico non deve essere posta in discussione. La Commissione non vuole inoltre che gli assicuratori malattie abbiano diritto di ricorso contro gli atti normativi cantonali sulle limitazioni dell’autorizzazione a esercitare, poiché tali atti sono il risultato di un processo politico in cui possono partecipare gli assicuratori (art. 55a cpv. 7; 8 voti contro 0 e 2 astensioni).
  • Con 9 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione ha respinto la proposta di collegare in modo vincolante sotto il profilo giuridico il disegno concernente l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni a quello sul finanziamento unitario delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (Iv. Pa. 09.528). Secondo la Commissione, il rischio che in tal caso la discussione politica resti bloccata per anni sarebbe troppo elevato.

Maggiore protezione della personalità nella trasmissione dei dati degli assicurati all’UFSP

La Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione concernente il suo progetto preliminare per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare Eder «Per la protezione della personalità anche nella vigilanza sull’assicurazione malattie» (16.411) (cfr. anche il rapporto sui risultati). Ha quindi deciso all’unanimità di sottoporre al Consiglio degli Stati il progetto invariato. Esso prevede che l’UFSP rilevi i dati in forma aggregata, affinché non sia possibile risalire all’identità degli assicurati, e che possa richiedere dati anonimizzati sui singoli assicurati soltanto a condizioni ben precise. Dal 2014 l’UFSP rileva presso gli assicuratori i dati anonimizzati degli assicurati e li impiega per sorvegliare l’evoluzione generale dei costi dell’assicurazione obbligatoria e vigilare sugli assicuratori. Ora, al fine di comprendere meglio i motivi dell’aumento dei costi, l’UFSP potrà rilevare anche dati individuali in base al tipo di prestazione medica e al fornitore di prestazioni. La maggioranza della Commissione intende tuttavia porre un freno a forme di rilevamento di dati di più ampia portata. Una minoranza intende invece autorizzare queste forme di rilevamento di dati affinché l’UFSP possa verificare anche l’economicità e la qualità delle prestazioni nel settore dei medicamenti e nel settore dei mezzi e degli apparecchi (6 voti contro 5 e 1 astensione). Il Consiglio federale può ora esprimere il proprio parere sul progetto, che sarà pronto per essere trattato nella sessione autunnale 2019.

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Con 6 voti contro 0 e 7 astensioni la Commissione propone alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa parlamentare Caroni. Congedo paternità fai da te (18.444). Ritiene che nella prassi i desideri del dipendente in fatto di fruizione dei giorni di vacanza siano già ora debitamente considerati. La Commissione fa inoltre notare che il controprogetto indiretto (18.441) all’iniziativa per un congedo di paternità (18.052) che ha adottato un mese fa prevede un congedo paternità di due settimane. Di conseguenza considera che al momento non vi sia alcuna necessità d’intervento.

Con 9 voti contro 3 la CSSS-S ha aderito alla decisione della sua Commissione omologa di dare seguito all’iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Christian Lohr « Diritto di ricorso degli assicuratori-malattie contro le decisioni dell’UFSP riguardanti l’elenco delle specialità » (17.453 n). La CSSS-N può ora elaborare un progetto preliminare.

In vista della continuazione, prevista per il terzo trimestre, delle deliberazioni di dettaglio sulla nuova «Legge federale sui prodotti del tabacco» (15.075 s), la Commissione ha discusso tra l’altro il disciplinamento della protezione dagli inganni e della concentrazione di nicotina nonché del volume dei liquidi per le sigarette elettroniche. Ha inoltre formulato all’Amministrazione altre due richieste di chiarimento: la prima riguarda una possibile tassazione delle sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica; la seconda il peso economico globale del settore del tabacco in Svizzera e le ripercussioni economiche di un’eventuale ratifica della Convenzione dell’OMS sul tabacco.

Presieduta da Joachim Eder (PLR, ZG), la Commissione si è riunita a Berna il 16 maggio 2019. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.