La Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati propone di respingere l’iniziativa popolare contro la dispersione degli insediamenti senza opporle alcun controprogetto. Essa ritiene che arginare in modo generalizzato e illimitato l’ulteriore estensione delle zone edificabili comporterebbe conseguenze gravi.

​L’obiettivo principale dell’iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti – per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti; 17.063)» è vietare a tempo indeterminato l’estensione delle zone edificabili. La modifica costituzionale richiesta prevede di favorire uno sviluppo degli insediamenti centripeto e di elevata qualità (densificazione) e di autorizzare fuori della zona edificabile esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all’agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d’interesse pubblico.

La Commissione riconosce la necessità di densificare il territorio nelle zone edificabili e constata che a ogni livello sono adottate misure e iniziative che vanno in questo senso. Essa ritiene tuttavia che l’attuazione dell’iniziativa popolare in esame comporterebbe gravi conseguenze per l’economia e l’agricoltura: determinate regioni si troverebbero confrontate con una grave penuria di zone edificabili e con un aumento dei prezzi dei beni immobili e industriali; lo sviluppo dei Cantoni e dei Comuni subirebbe inoltre un netto rallentamento, con ripercussioni negative per l’economia nazionale. L’iniziativa limiterebbe poi drasticamente lo sviluppo agricolo, impedendo la costruzione di impianti indipendenti dal suolo. La Commissione rammenta che la revisione della legge sulla pianificazione del territorio entrata in vigore nel maggio 2015 mira, come l’iniziativa, a limitare la dispersione degli insediamenti (LPT1): la nuova legge ha già dato esiti positivi, e con la sua attuazione generalizzata il risultato complessivo non potrà che migliorare. Per quel concerne le zone edificabili la Commissione ritiene che le disposizioni vigenti siano sufficienti.

Per quanto attiene alle costruzioni fuori delle zone edificabili, la Commissione rileva che la Confederazione, in stretta collaborazione con i Cantoni, sta lavorando senza posa al fine di completare la seconda revisione della LPT (LPT2), revisione volta a permettere un’applicazione più differenziata della legge nel rispetto delle peculiarità cantonali. La Commissione reputa che questa seconda revisione persegua un obiettivo soltanto in parte corrispondente a quello prefissato dall’iniziativa e che il tempo a disposizione per terminare i lavori non le consentirebbe di coordinare i due oggetti. Con 8 voti contro 0 e 4 astensioni ha pertanto deciso di non elaborare un controprogetto, mentre con 8 voti contro 1 e 3 astensioni raccomanda di respingere l’iniziativa. Una minoranza commissionale propone di raccomandare l’accettazione dell’iniziativa.

La Commissione ha in seguito esaminato la mozione Page (16.3697), che chiede di permettere il massimo sfruttamento abitativo dei volumi già edificati situati al di fuori della zona edificabile. Essa propone di modificare la mozione, al fine di precisare che le trasformazioni autorizzate dovranno rispettare l’orientamento del processo di pianificazione sviluppato nel quadro dell’elaborazione dell’avamprogetto LPT2, ovvero che dovranno figurare nelle pianificazioni cantonali ed essere oggetto di una compensazione. La mozione modificata è stata accolta con 6 voti contro 6 e il voto decisivo del presidente della Commissione. Una nutrita minoranza propone di respingere la mozione.

Chiara entrata in materia sulla legge sulla caccia

La Commissione è entrata in materia all’unanimità sul disegno di revisione parziale della legge federale sulla caccia (17.052). La maggioranza della Commissione si è mostrata convinta della necessità di agire sul piano legislativo e, considerando che spetta al Parlamento definire l’effettivo di lupi e altri animali protetti nell’ambito della presente revisione, ha respinto con 8 voti contro 4 un rinvio dell’oggetto al Consiglio federale. Una minoranza è invece dell’avviso che nel disegno il Consiglio federale non dia sufficiente peso alla protezione di tali specie. Essa ritiene che il testo sia troppo poco equilibrato e che si spinga troppo oltre rispetto a quanto richiesto nella mozione Engler (14.3151), mozione che può essere considerata uno degli impulsi che hanno dato vita alla revisione di legge. All’inizio della deliberazione di dettaglio, la Commissione ha approvato con 7 voti contro 5 e 1 astensione un adeguamento terminologico: da «bandite federali di caccia» in «aree di protezione per la fauna selvatica». Una minoranza si è opposta a tale adeguamento, ritenendo che il nuovo termine si focalizzi troppo sull’aspetto protettivo e temendo quindi un aumento dei conflitti di utilizzo. La Commissione si occuperà di nuovo in modo approfondito della questione nell’ambito dell’esame della mozione Dittli (17.3133).

Presieduta dal consigliere agli Stati Roland Eberle (V/TG), la Commissione si è riunita a Berna il 1° febbraio 2018. A parte della seduta era presente la consigliera federale Doris Leuthard.