I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale plenaria per quattro anni. Le elezioni per il rinnovo integrale hanno luogo durante la sessione invernale che segue l’elezione del Consiglio nazionale.
Se un membro del Consiglio federale lascia la carica prima della scadenza del mandato, il seggio libero è riassegnato fino al termine del mandato. Le elezioni sostitutive hanno luogo in genere durante la sessione che segue la ricezione della lettera di dimissioni oppure alla data in cui il seggio è divenuto vacante.
I. Rinnovo integrale
I.1. Durata del mandato
I membri del Consiglio federale rimangono in funzione un quadriennio (art. 145 Cost.); le elezioni di rinnovo ordinarie hanno dunque luogo ogni quattro anni.
Il Consiglio federale non può essere revocato. Tuttavia, se in una votazione preliminare il Popolo si pronuncia a favore di una revisione totale della
Costituzione federale, si procede a un rinnovo integrale straordinario del
Consiglio nazionale, del
Consiglio degli Stati e del Consiglio federale (art. 193 cpv. 3 Cost.;
art. 175 cpv. 2 Cost.). Questa rielezione ha luogo quando viene inoltrata
un’iniziativa popolare che propone la revisione totale della Costituzione oppure se le due Camere non sono concordi sullo svolgimento di una tale revisione (art. 193 cpv. 2 Cost.).
I.2. Data dell‘elezione
Il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge dopo la
sessione successiva
all’elezione del Consiglio nazionale (art. 132 cpv. 1 LParl).
Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre (art. 19 cpv. 1 LDP). Il rinnovo integrale ordinario del Consiglio federale si svolge dunque durante la sessione invernale, tradizionalmente il mercoledì della seconda settimana di sessione.
Per la rinnovazione straordinaria del Consiglio nazionale, la data è stabilita dal Consiglio federale (art. 19 cpv. 2 LDP).
I.3. Eleggibilità
Può essere eletto nel Consiglio federale ogni avente diritto di voto, ovvero ogni cittadino svizzero maggiorenne che non è sottoposto a curatela generale né è rappresentato da una persona che ha designato con mandato precauzionale (art. 143 Cost.;
art. 136 Cost.;
art. 2 LDP).
I.4. Organo di elezione
I membri del Consiglio federale sono eletti
dall’Assemblea federale plenaria, ovvero da tutti i consiglieri nazionali e agli Stati riuniti nella sala del Consiglio nazionale (art. 157 cpv. 1 lett. a Cost.). Le deliberazioni dell’Assemblea federale plenaria sono valide quando la maggioranza dei membri è presente (art. 159 cpv. 1 Cost.).
I.5. Voto
Il voto è segreto (art. 130 cpv. 1 LParl). I deputati ricevono schede anonime che vengono raccolte in urne chiuse dagli uscieri.
Sono nulle le schede contenenti (art. 131 LParl):
- espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti,
- suffragi dati a persone ineleggibili,
- suffragi dati a persone già elette in Consiglio federale,
- suffragi dati a persone eliminate dal ballottaggio,
- suffragi dati a persone non univocamente identificabili.
I.6. Procedura elettorale
I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali (art. 132 cpv. 2 LParl). Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica (art. 132 cpv. 2 LParl).
Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide (maggioranza assoluta) (art. 130 cpv. 2 LParl). Le schede bianche o nulle non sono considerate (art. 130 cpv. 3 LParl).
Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al numero di scrutini necessario affinché un candidato raccolga la maggioranza assoluta e sia eletto.
I primi due turni di scrutinio sono liberi (art. 132 cpv. 3 LParl). In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati (art. 132 cpv. 3 LParl).
È eliminato dall’elezione il candidato che (art. 132 cpv. 4 LParl).:
- ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o
- ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi (se tutti ottengono almeno 10 voti); salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.
La procedura di scelta dell’Assemblea federale si conclude quando uno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta.
I nuovi membri del Consiglio federale dichiarano dopo le elezioni se accettano la scelta. Se uno di loro rinuncia al mandato, si procede ad una nuova elezione dopo l’insediamento dei membri e l’assegnazione dei seggi dei candidati che avevano già annunciato in precedenza la propria rinuncia.
Se il nuovo membro del Collegio governativo era in precedenza un deputato, dopo aver accettato la nomina non partecipa più alle deliberazioni nelle
commissioni e nelle Camere.
I.7. Entrata in carica
I membri neoeletti del Consiglio federale entrano in carica il 1° gennaio dell’anno seguente. I membri del Consiglio federale che non si sono presentati per il rinnovo della nomina o che non sono stati rieletti restano dunque in carica fino al 31 dicembre.
I.8. Ripartizione dei dipartimenti
Ogni consigliere federale è a capo di un dipartimento (art. 35 cpv. 2 LOGA). La ripartizione non spetta al Parlamento, ma al Consiglio federale (art. 35 cpv. 3 LOGA).
I membri del Consiglio federale sono tenuti ad assumere il dipartimento assegnato loro dai colleghi (art. 35 cpv. 3 LOGA). Esprimono la propria opinione a questo proposito a turno, in base all’anzianità di servizio (nel Consiglio federale).
II. Elezione suppletiva
II.1. Motivi per cui un seggio può diventare vacante
Durante il periodo di carica un seggio può diventare vacante a causa
- di una dimissione,
- di un decesso o
- della constatazione dell’incapacità di esercitare la funzione.
Dimissione: I consiglieri federali scelgono autonomamente il momento in cui dimettersi e lo comunicano con una lettera al
presidente del Consiglio nazionale.
Incapacità di esercitare la funzione: L’Assemblea federale plenaria può constatare l’incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la funzione quando sono adempiute le tre condizioni cumulative seguenti (art. 140a LParl):
- la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;
- questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo;
- la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.
II.2. Durata della carica
I seggi divenuti vacanti sono assegnati per il resto del periodo di carica.
II.3. Elezione
I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica (art. 133 cpv. 1 LParl).
II.4. Procedura
Si applicano le regole in vigore per il rinnovo integrale (compresi eleggibilità e organo di nomina).
II.5. Entrata in funzione
Il membro neoeletto entra in funzione entro due mesi dall‘elezione (art. 133 cpv. 2 LParl).
Fatti e cifre
Prima del 1931 il Consiglio federale, analogamente al Consiglio nazionale, era eletto per tre anni. Nel 1919, a causa delle elezioni anticipate del Consiglio nazionale, il Governo venne rinnovato integralmente addirittura già dopo due anni dato che Popolo e Cantoni il 10 agosto avevano approvato il rinnovo anticipato in seguito all’accettazione dell’iniziativa per l’elezione proporzionale del Consiglio nazionale avvenuta il 13 ottobre 1918.
Finora non si è mai arrivati ad una rielezione integrale straordinaria in seguito ad una votazione preliminare sulla revisione totale della Costituzione: l'unica iniziativa riuscita per una revisione totale della Costituzione federale fu respinta nella votazione preliminare dell’8 settembre 1935 con più del 70 per cento di voti contrari. Nel 1999 (riforma dei diritti popolari) una divergenza di vedute tra le due Camere venne evitata grazie all’accondiscendenza del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 1999 pag. 609 seg.).
È piuttosto raro che i membri del Consiglio federale non vengano rieletti nonostante abbiano segnalato la propria disponibilità. Dal 1848 è successo solo quattro volte: nel 1854 con Ulrich Ochsenbein, nel 1872 con Jean-Jacques Challet-Venel, nel 2003 con Ruth Metzler e nel 2007 con Christoph Blocher.
Cinque persone hanno rifiutato il mandato dal 1848: nel 1855 Johann Jakob Stehlin, nel 1875 Antoine Louis John Ruchonne e 1875 Charles Estoppey, nel 1881 Karl Hoffmann e nel 1993 Francis Matthey che vi ha rinunciato per far posto alla seconda donna in Consiglio federale (Ruth Dreifuss).
Partiti
I partiti e i gruppi come li conosciamo oggi si sono formati solo verso la fine del XIX secolo. Il gruppo radicale-democratico è stato costituito nel 1878, quello cattolico-conservatore nel 1882, quello liberale-democratico nel 1893 e il gruppo socialdemocratico nel 1911.
Nei primi anni dello Stato federale, costituito nel 1848, i radicaldemocratici occuparono tutti i seggi in Consiglio federale. Nel 1891 Joseph Zemp, del gruppo conservatore, divenne membro del Governo; i cattolici-conservatori ottennero un secondo seggio con l’introduzione del sistema proporzionale al Consiglio nazionale nel 1919.
Dal 1917 al 1919 i radicaldemocratici dovettero cedere un seggio al liberale Gustave Ador; nel 1930 anche il Partito dei contadini, degli artigiani e dei borghesi (PAB, dal 1971 UDC) entrò a far parte del Consiglio federale con il deputato Rudolf Minger, cui nel 1944 fece seguito il primo socialdemocratico, il sindaco di Zurigo Ernst Nobs.
Avendo il Popolo respinto nel 1953 un progetto di finanziamento in votazione, l’allora capo del Dipartimento delle finanze, il socialista Max Weber, lasciò la propria carica senza preavviso. Il gruppo PS decise di tornare in Consiglio federale solo quando gli fosse stato garantito un secondo seggio. Il seggio vacante fu occupato dai radicaldemocratici, che riconquistarono così la maggioranza. Ciò fu però di breve durata, in quanto un anno dopo il seggio passò ai cattolici conservatori.
Nel 1959 la composizione partitica del Governo venne riconsiderata, dopo che quattro consiglieri federali avevano deciso di ritirarsi. Ne scaturì la cosiddetta «formula magica» in base alla quale i partiti PLR, PPD e PS avrebbero occupato due seggi ciascuno e la PAB (oggi UDC) uno.
In occasione delle elezioni del Consiglio federale del 2003, l’UDC ottenne un secondo seggio a scapito del PPD. Tuttavia nel 2008 li perse entrambi a favore del PBD appena costituito dopo che alcuni membri erano stati esclusi dal partito e altri avevano scelto volontariamente di cambiarlo. Riuscì comunque a riconquistare un seggio nel corso dello stesso anno; il secondo lo rioccupò nel 2016.
Candidati ufficiali dal 1959
Dal 1959 si sono svolte 41 elezioni suppletive (ivi comprese quelle in occasione di rinnovi integrali). Fino al 1993 le candidature in genere erano singole, a parte nel 1979 per la successione di Rudolf Gnägi (UDC) e nel 1984 per quella di Rudolf Friedrich (PLR). Dopo il 1993 la tendenza si è invertita, in quanto l’unica elezione in cui è stata presentata una candidatura singola è stato nel 2006, quando il PPD ha proposto unicamente la consigliera nazionale Doris Leuthard. I partiti hanno proposto una candidatura doppia in occasione di 13 elezioni suppletive su 17 e tre candidature in occasione di tre elezioni: nel 1999 per la successione di Flavio Cotti (PPD), nel 2015 per quella di Eveline Widmer-Schlumpf (PBD) e nel 2017 per quella di Didier Burkhalter (PLR).
Dal 1959 l’Assemblea federale plenaria non ha confermato la candidatura ufficiale in 7 elezioni suppletive su 41 (16%): nel 1962 elegge il consigliere nazionale Roger Bonvin (PPD) invece del suo collega Ettore Tenchio (PPD), nel 1973 il consigliere di Stato Willi Ritschard (PS) invece del consigliere di Stato Arthur Schmid (PS), nel 1973 il consigliere agli Stati Hans Hürlimann (PPD) invece del consigliere nazionale Enrico Franzoni (PPD), nel 1973 il consigliere nazionale Georges-André Chevallaz (PLR) invece del consigliere di Stato Henri Schmitt (PLR), nel 1983 l’ex consigliere nazionale Otto Stich (PS) invece della consigliera nazionale Liliane Uchtenhagen (PS), nel 1993 il consigliere nazionale Francis Matthey (PS) invece della sua collega Christiane Brunner (PS) e nel 2000 il consigliere agli Stati Samuel Schmid (UDC) invece di uno dei due candidati ufficiali, la consigliera di Stato Rita Fuhrer ed il consigliere di Stato Roland Eberle (entrambi UDC). Solo una volta, nel 1993, il candidato eletto, Francis Matthey (PS), ha rinunciato ad entrare in carica.
Fatti
Originariamente la Costituzione prevedeva che non più di un membro del Consiglio federale potesse provenire dal medesimo Cantone. Si trattava di un requisito di eleggibilità in conseguenza del quale i voti per i candidati che provenivano dallo stesso Cantone di un membro del Governo non erano validi e il suo scopo era di impedire che singoli Cantoni di grandi dimensioni potessero esercitare un’influenza indebitamente importante sul Governo.
Inizialmente uno dei criteri sui quali basava l’attinenza cantonale era la cittadinanza. Nel 1986 una revisione ha modificato la disposizione e ora per i candidati che sono membri dell’Assemblea federale, di un governo o di un parlamento cantonale è determinante il Cantone in cui sono stati eletti. Per altri candidati è decisivo il Cantone di domicilio al momento dell’elezione o, in sua mancanza, l’ultima cittadinanza acquisita.
Nel 1998 le Camere federali decidono di rendere meno restrittiva la clausola cantonale nella Costituzionale federale. Una formulazione più aperta, concepita per offrire una maggiore flessibilità all’organo preposto alla nomina, aveva lo scopo di permettere di tenere in considerazione altri criteri oltre a quello geografico, ad esempio il bagaglio di esperienze dei candidati. La disposizione riveduta, divenuta l’attuale
articolo 175 capoverso 4 della Costituzione federale, è stata approvata dal Popolo e dai Cantoni il 7 febbraio 1999.
Cifre
In pratica i Cantoni di Zurigo, Berna e Vaud, i più densamente popolati, sono sempre stati presenti in Consiglio federale con un rappresentante. Dopo l’abolizione della clausola cantonale nel 1999 in alcuni periodi i rappresentanti erano addirittura due. Altri Cantoni spesso rappresentati sono Neuchâtel, Soletta, Argovia, San Gallo e Lucerna. Non ci sono ancora stati membri del Consiglio federale provenienti dai Cantoni Giura, Sciaffusa, Nidvaldo, Svitto o Uri.

La Svizzera latina è stata quasi costantemente rappresentata in Consiglio federale da almeno due membri; tra il 1917 e il 1934, il 1948 e il 1950, il 1955 e il 1961, il 1970 e il 1973, il 1987 e il 2006 e a partire dal 2016 addirittura da tre. Solo tra il 1876 e il 1880 nessun membro dell’Esecutivo proveniva dalle regioni interessate.
La Svizzera di lingua francese ha potuto contare in genere su almeno due rappresentanti; dal 1960 al 1961, dal 1999 al 2006 e dal 2016 al 2017 addirittura su tre. Non è stata presente nel Governo nazionale nei seguenti periodi: 1848-1864, 1876-1880, 1913-1917, 1934-1947 e 1967-1970.
Per il 45 per cento del tempo la Svizzera di lingua italiana ha inviato un membro al Governo (1848-1864, 1912-1950, 1955-1959, 1967-1973, 1987-1999 e dal 2017) ossia per quasi la metà del tempo dalla fondazione dello Stato federale ad oggi.

Nel 1983, dodici anni dopo l’estensione alle donne del diritto federale di voto e di elezione, la consigliera nazionale Lilian Uchtenhagen del gruppo socialista è la prima donna a candidarsi ad un seggio in Consiglio federale, assegnato tuttavia in seguito al suo collega di partito Otto Stich. Un anno dopo la consigliera nazionale Elisabeth Kopp riesce invece nell’intento di diventare consigliera federale, anche se deve ritirarsi precocemente nel 1989. Nei quattro anni successivi il Collegio governativo è declinato unicamente al maschile.
Nel 1993 l’Assemblea federale plenaria elegge il consigliere nazionale Francis Matthey (PS) invece della candidata ufficiale, la consigliera nazionale Christiane Brunner (PS). Quando dopo la rinuncia di Matthey in una seconda tornata viene nominata la consigliera di Stato Ruth Dreifuss (PS), una donna entra di nuovo a far parte del Governo federale.
Nel 1999 Ruth Metzler (PPD) ottiene un seggio nel Collegio governativo. Poiché tuttavia quattro anni dopo il suo partito perde il seggio non viene rieletta e nell’Esecutivo resta una sola donna.
Ritiratasi Ruth Dreifuss, nel 2002 viene eletta la consigliera di Stato Micheline Calmy-Rey (PS).
Se nel 2006 le rappresentanti femminili sono di nuovo due, l’ex consigliera nazionale Doris Leuthard (PPD) e l’ex consigliera di Stato Micheline Calmy-Rey, nel 2008 diventano tre grazie all’elezione di Eveline Widmer-Schlumpf (PBD). Nel 2010 per la prima volta le donne sono in maggioranza nel Consiglio federale: Simonetta Sommaruga (PS), Eveline Widmer-Schlumpf, Doris Leuthard e Micheline Calmy-Rey.
Tuttavia il loro numero si riduce gradualmente dopo il ritiro di Micheline Calmy-Rey nel 2012 e quello di Eveline Widmer-Schlumpf nel 2016.
Dal 2019 dell’Esecutivo fanno parte tre donne: Simonetta Sommaruga, Viola Amherd (PPD) e Karin Keller-Sutter (PLR).

Dei 119 membri del Consiglio federale il 90 per cento (107) erano parlamentari ancora in carica o avevano fatto parte dell’Assemblea federale al momento di essere eletti. 15 ex deputati erano stati membri sia del Consiglio nazionale sia del Consiglio degli Stati, 67 solo membri del Consiglio nazionale e 25 solo membri del Consiglio degli Stati.

Il candidato più giovane al momento dell’elezione è stato Numa Droz (1876-1892), entrato in carica a 31 anni; quello più anziano Gustave Ador (1917-1919), entrato in carica a 71 anni. L’età media dei membri eletti in Consiglio federale è stata fino ad oggi di 51 anni. 12 avevano meno di 40 anni, 36 tra i 40 e i 49, 61 tra i 50 e i 59, 9 tra i 60 e i 69. Un consigliere federale è entrato in carica a più di 70 anni.

In media i consiglieri federali hanno lasciato la carica verso i 61 anni. Ruth Metzler (1999-2003) a 39 anni. 9 membri dell’Esecutivo avevano tra i 40 e i 49 anni, 30 tra i 50 e i 59, 63 tra i 60 e i 69 e 8 tra i 70 e 79. Adolf Deucher (1883-1912) è stato il consigliere federale in carica all’età più avanzata (81 anni).

In media i membri del Consiglio federale sono rimasti in carica circa 10 anni.
20 hanno fatto parte del Governo nazionale per quattro anni o meno, 39 tra cinque e otto anni, 26 tra nove e dodici anni e 27 per più di dodici anni.

Il mandato più lungo è stato svolto nel XIX secolo: Carl Schenk (1864-1895) è rimasto in carica per circa 31 anni. Quello più breve invece da Louis Perrier (1912-1913), deceduto 13 mesi dopo essere diventato consigliere federale.

Fonti
«Fatti e cifre»: Urs Altermatt (ed.), Die Schweizer Bundesräte: Ein biographisches Lexikon, Artemis & Winkler, Zurigo e Monaco, 1991, in tedesco;
Caf: Elezioni del Consiglio federale dal 1848;
Giovanni Biaggini, Art. 193 BV N6 in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, pag. 682; 13.443 Iniziativa parlamentare, Equa rappresentanza delle componenti linguistiche in un Consiglio federale composto di nove membri, rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2016, FF 2016 1115.