In Svizzera, il potere costituente è del Popolo e dei Cantoni.
La Costituzione federale può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento. Non vi sono dunque limiti temporali, ma esiste un limite materiale: le modifiche costituzionali non possono violare disposizioni del diritto internazionale cogente.
Le revisioni possono essere totali o parziali.
I. Revisione totale della costituzione federale
Possono chiedere la revisione totale della
Costituzione:
Nel caso in cui la revisione sia chiesta dal Popolo oppure le due Camere non trovino un accordo sulla modifica, spetta al Popolo decidere se procedere alla revisione totale (art. 193 cpv. 2 Cost.).
Qualora il Popolo decida di sottoporre la Costituzione a revisione totale, si procede al rinnovo integrale delle Camere federali e del Consiglio federale che, nella nuova composizione, si occuperanno del progetto (art. 193 cpv. 3 Cost.).
Il progetto del nuovo testo costituzionale è deliberato dai due Consigli nel quadro della
procedura legislativa ordinaria (art. 192 cpv. 2 Cost.). Una volta approvato dalle Camere, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). Se questi la approvano, la nuova Costituzione entra in vigore il giorno della votazione popolare, salvo che il
decreto federale preveda altrimenti (art. 195 Cost.). Se è respinta, resta in vigore la vecchia Costituzione.
Fatti e cifre
Revisione totale con adeguamento della data del testo costituzionale
La prima Costituzione della Confederazione Svizzera risale al 1848. Nel 1874 ha subìto una prima revisione totale seguita, nel 1999, da una seconda e ultima, che ne ha modificato anche la data.
Revisione totale senza adeguamento della data del testo costituzionale
La riforma della giustizia (2000) e la riforma del federalismo (2004), classificate come revisioni totali della Costituzione, sono state adottate seguendo la procedura prevista per questo tipo di revisione, ma in nessuno dei due casi la data del testo costituzionale ha subìto modifiche.
Fino ad oggi non si è mai verificato il caso di un rinnovo anticipato delle Camere federali a seguito di una votazione popolare in cui Popolo e Cantoni si siano pronunciati a favore di una revisione totale della Costituzione: l’unica iniziativa popolare che chiedeva la revisione totale della Costituzione è stata sottoposta al voto popolare l’8 settembre 1935 ed è stata respinta con oltre il 70% dei voti.
II. Revisione parziale della costituzione federale
Possono chiedere una revisione parziale della Costituzione:
- il Popolo (ossia 100'000 aventi diritto di voto [art. 139 cpv. 1 Cost.]) oppure
- un membro del Parlamento, un gruppo parlamentare, una Commissione, il Consiglio federale o un Cantone.
II.1. Iniziativa popolare
Se la revisione parziale della Costituzione è chiesta con un’iniziativa popolare, l’Assemblea federale deve innanzitutto verificare la
validità della stessa. Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte (art. 139 cpv. 3 Cost.). Nel primo caso non la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni; nel secondo sottopone loro solo la parte dichiarata valida.
L'iniziativa per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o proposta generica (art. 139 cpv. 2 Cost.).
- Nel caso di un’iniziativa popolare presentata in forma di progetto elaborato, l’Assemblea federale decide entro 30 mesi dal deposito se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l’accettazione o il rifiuto (art. 100 LParl). L’Assemblea federale può anche contrapporre all’iniziativa popolare un controprogetto (art. 101 cpv. 1 LParl). Se una Camera si pronuncia a favore del
controprogetto o di un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa, l’Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione (art. 105 cpv. 1 LParl).
- Se l’iniziativa popolare è formulata come proposta generica, l’Assemblea federale decide entro due anni se la condivide o meno (art. 103 cpv. 1 LParl). Nel primo caso elabora un progetto di testo costituzionale e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 104 cpv. 1 LParl); nel secondo, sottopone l’iniziativa popolare al voto del Popolo affinché decida se darvi séguito (art. 103 cpv. 2 LParl). Se il Popolo la approva, l’Assemblea federale elabora un progetto da sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 104 cpv. 1 LParl).
Nella maggior parte dei casi, le iniziative popolari sono presentate nella forma di un progetto elaborato.
II.2. Progetto delle autorità
Il progetto di revisione parziale della Costituzione, sia esso lanciato ed elaborato dal Consiglio federale oppure promosso da un membro del Parlamento, da un gruppo parlamentare, da una Commissione o da un Cantone ed elaborato da una Commissione, è deliberato dalle Camere nel quadro della procedura legislativa ordinaria (art. 192 cpv. 2 Cost.)
e successivamente sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
Le modifiche della Costituzione entrano in vigore il giorno della loro approvazione in votazione popolare, sempre che il progetto non preveda altrimenti (art. 195 Cost.).
Fatti e cifre
Stato al: 27.09.2019, fine della sessione autunnale
Data del deposito: a partire dal 01.12.2003, inizio della 47a legislatura
Il grafico illustra la ripartizione, per organo all'origine del processo legislativo e per legislatura in cui sono stati liquidati, dei 121 progetti di decreto federale che propongono una revisione parziale della Costituzione federale. Fra questi figurano 23 (48a leg. 2 / 49a leg. 7 / 50a leg. 14) controprogetti diretti a un’iniziativa popolare, di cui 5 (48a leg. 1 / 49a leg. 3 / 50a leg 1) proposti dal Consiglio federale e 18 (48a leg. 1 / 49a leg. 4 / 50a leg. 13) dal Parlamento.
Va rilevato che nel periodo considerato non vi è stata alcuna iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica.
Stato al: 27.09.2019, fine della sessione autunnale
Data del deposito: a partire dal 01.12.2003, inizio della 47a legislatura
Il grafico illustra la ripartizione, per organo all'origine del processo legislativo e per legislatura in cui sono stati liquidati, degli 86 progetti di decreto federale che propongono una modifica parziale della Costituzione federale adottati dal Parlamento.
Accogliendo un decreto federale concernente un’iniziativa popolare, il Parlamento raccomanda a Popolo e Cantoni di accettare o respingere l’iniziativa. Va rilevato che un’iniziativa popolare non può essere oggetto di un decreto federale se il Parlamento non giunge a un’intesa su una raccomandazione di voto, come nel caso delle iniziative popolari 08.080 Contro le retribuzioni abusive e 12.076 Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli, nonché delle due iniziative popolari concernenti l’oggetto 09.074 Iniziativa sul risparmio per l’alloggio e Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l’alloggio. Questi casi specifici non sono contemplati nel grafico, il che spiega la differenza delle cifre relative alle iniziative popolari rispetto al grafico precedente.
Revisioni parziali della Costituzione federale
Stato al: 27.09.2019, fine della sessione autunnale
Data del deposito: a partire dal 01.12.2003, inizio della 47a legislatura
Il grafico illustra la ripartizione, per autore e per periodo di legislatura in cui sono stati liquidati, dei 22 progetti di atti concernenti modifiche della Costituzione adottati dal Parlamento e accettati in votazione popolare. Queste revisioni parziali della Costituzione federale sono così suddivise:
Sette iniziative popolari:
- 07.063 Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile;
- 08.061 Contro l'edificazione di minareti;
- 08.073 Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie;
- 08.080 Contro le retribuzioni abusive;
- 09.060 Per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione);
- 12.098 Contro l'immigrazione di massa;
- 12.076 Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli.
Sei controprogetti diretti concernenti le iniziative popolari seguenti:
- 09.095 gioventù + musica;
- 10.093 Per giochi in denaro al servizio del bene comune;
- 11.062 Sì alla medicina di famiglia;
- 12.016 Per i trasporti pubblici;
- 15.050 Per la sicurezza alimentare;
- 17.051 Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici).
Tre decreti federali concernenti modifiche della Costituzione proposti dal Parlamento:
- 06.458 Decreto federale concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica;
- 08.432 Decreto federale concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione;
- 09.454 Decreto federale concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;
Sei decreti federali proposti dal Consiglio federale concernenti modifiche della Costituzione che non sono controprogetti indiretti:
- 05.053 Decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell' assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell' imposta sul valore aggiunto;
- 07.066 Decreto federale concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo;
- 07.072 Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano;
- 13.051 Decreto federale concernente la modifica dell’articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all’ingegneria genetica in ambito umano;
- 15.023 Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato;
- 16.053 Decreto federale concernente il nuovo ordinamento finanziario 2021.