In Svizzera, il potere costituente è del Popolo e dei Cantoni. La Costituzione federale può essere sottoposta a revisione in qualsiasi momento. Non vi sono dunque limiti temporali, ma esiste un limite materiale: le modifiche costituzionali non possono violare disposizioni del diritto internazionale cogente.
Le revisioni possono essere totali o parziali.
I. Revisione totale della costituzione federale
Possono chiedere la revisione totale della
Costituzione:
Nel caso in cui la revisione sia chiesta dal Popolo oppure le due Camere non trovino un accordo sulla modifica, spetta al Popolo decidere se procedere alla revisione totale (art. 193 cpv. 2 Cost.).
Qualora il Popolo decida di sottoporre la Costituzione a revisione totale, si procede al rinnovo integrale delle Camere federali e del Consiglio federale che, nella nuova composizione, si occuperanno del progetto (art. 193 cpv. 3 Cost.).
Il progetto del nuovo testo costituzionale è deliberato dai due Consigli nel quadro della
procedura legislativa ordinaria (art. 192 cpv. 2 Cost.). Una volta approvato dalle Camere, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.). Se questi la approvano, la nuova Costituzione entra in vigore il giorno della votazione popolare, salvo che il
decreto federale preveda altrimenti (art. 195 Cost.). Se è respinta, resta in vigore la vecchia Costituzione.
Fatti e cifre
Revisione totale con adeguamento della data del testo costituzionale
La prima Costituzione della Confederazione Svizzera risale al 1848. Nel 1874 ha subìto una prima revisione totale seguita, nel 1999, da una seconda e ultima, che ne ha modificato anche la data.
Revisione totale senza adeguamento della data del testo costituzionale
La riforma della giustizia (2000) e la riforma del federalismo (2004), classificate come revisioni totali della Costituzione, sono state adottate seguendo la procedura prevista per questo tipo di revisione, ma in nessuno dei due casi la data del testo costituzionale ha subìto modifiche.
Fino ad oggi non si è mai verificato il caso di un rinnovo anticipato delle Camere federali a seguito di una votazione popolare in cui Popolo e Cantoni si siano pronunciati a favore di una revisione totale della Costituzione: l’unica iniziativa popolare che chiedeva la revisione totale della Costituzione è stata sottoposta al voto popolare l’8 settembre 1935 ed è stata respinta con oltre il 70% dei voti.
II. Revisione parziale della costituzione federale
Possono chiedere una revisione parziale della Costituzione:
- il Popolo (ossia 100'000 aventi diritto di voto [art. 139 cpv. 1 Cost.]) oppure
- un membro del Parlamento, un gruppo parlamentare, una Commissione, il Consiglio federale o un Cantone.
II.1. Iniziativa popolare
Se la revisione parziale della Costituzione è chiesta con un’iniziativa popolare, l’Assemblea federale deve innanzitutto verificare la
validità della stessa. Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte (art. 139 cpv. 3 Cost.). Nel primo caso non la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni; nel secondo sottopone loro solo la parte dichiarata valida.
L'iniziativa per la revisione parziale della Costituzione può essere formulata come progetto elaborato o proposta generica (art. 139 cpv. 2 Cost.).
- Nel caso di un’iniziativa popolare presentata in forma di progetto elaborato, l’Assemblea federale decide entro 30 mesi dal deposito se raccomandarne al Popolo e ai Cantoni l’accettazione o il rifiuto (art. 100 LParl). L’Assemblea federale può anche contrapporre all’iniziativa popolare un controprogetto (art. 101 cpv. 1 LParl). Se una Camera si pronuncia a favore del
controprogetto o di un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa, l’Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione (art. 105 cpv. 1 LParl).
- Se l’iniziativa popolare è formulata come proposta generica, l’Assemblea federale decide entro due anni se la condivide o meno (art. 103 cpv. 1 LParl). Nel primo caso elabora un progetto di testo costituzionale e lo sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 104 cpv. 1 LParl); nel secondo, sottopone l’iniziativa popolare al voto del Popolo affinché decida se darvi séguito (art. 103 cpv. 2 LParl). Se il Popolo la approva, l’Assemblea federale elabora un progetto da sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 104 cpv. 1 LParl).
Nella maggior parte dei casi, le iniziative popolari sono presentate nella forma di un progetto elaborato.
II.2. Progetto delle autorità
Il progetto di revisione parziale della Costituzione, sia esso lanciato ed elaborato dal Consiglio federale oppure promosso da un membro del Parlamento, da un gruppo parlamentare, da una Commissione o da un Cantone ed elaborato da una Commissione, è deliberato dalle Camere nel quadro della procedura legislativa ordinaria (art. 192 cpv. 2 Cost.)
e successivamente sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.).
Le modifiche della Costituzione entrano in vigore il giorno della loro approvazione in votazione popolare, sempre che il progetto non preveda altrimenti (art. 195 Cost.).