Le sedute del Consiglio nazionale il lunedì della seconda e della terza settimana di ogni sessione si aprono con l’ora delle domande. La Camera vi tratta le questioni di attualità poste in forma scritta dai deputati entro il mezzogiorno del mercoledì precedente.
Il testo delle domande è distribuito ai parlamentari prima dell’inizio della seduta; non ne è data lettura (art. 31 cpv. 3 RCN).
Se l’interrogante è presente in aula, il capodipartimento competente risponde brevemente (art. 31 cpv. 4 RCN). L’interrogante può porre una pertinente domanda supplementare (art. 31 cpv. 4 RCN).
L’ora delle domande può protrarsi fino a 90 minuti al massimo (art. 31 cpv. 1 RCN). Alle domande cui non sia possibile rispondere per mancanza di tempo e alle domande o domande supplementari che richiedessero un esame più approfondito il
Consiglio federale risponde per scritto (art. 31 cpv. 6 RCN).
Nel
Consiglio degli Stati non vi è l’ora delle domande.
Fatti e cifre
Dove è pubblicata la risposta del Consiglio federale?
Occorre distinguere tre casi:
- presenza dell’interrogante e tempo sufficiente per una risposta orale;
- tempo sufficiente per una risposta, ma assenza dell’interrogante;
- tempo insufficiente per rispondere alla domanda.
1° caso
Se l’interrogante è presente e il tempo per rispondere è sufficiente, la risposta del Consiglio federale si trova nel Bollettino Ufficiale, ossia nel verbale del Parlamento.
Esempio
2° caso
Se l’interrogante è assente, non si risponde alla domanda anche se il tempo sarebbe sufficiente. Questo fatto viene riportato nel Bollettino Ufficiale.
Esempio
3° caso
Se il tempo per rispondere è insufficiente, la risposta è pubblicata in Curia Vista, la banca dati degli affari parlamentari, accanto all’affare corrispondente.
Esempio
L’ora delle domande è stata introdotta nel 1946, ma abolita nel 1962 per scarso interesse. Reintrodotta nel 1979, è stata corredata della possibilità di porre una domanda supplementare.