I gruppi parlamentari riuniscono parlamentari dello stesso partito o di partiti di analogo orientamento politico. Essi esaminano in via preliminare gli oggetti importanti.
Nei gruppi si raccolgono, ordinano e coordinano i vari interessi e opinioni dei parlamentari. In questo modo i gruppi forniscono un importante contributo alla capacità decisionale del Parlamento, ovvero al suo funzionamento. Verso l’esterno i gruppi costituiscono l’anello di congiunzione tra il Parlamento e i partiti politici.
I. Costituzione
Un gruppo può essere costituito in qualsiasi momento se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera (art. 61 cpv. 3 LParl).
Un gruppo può essere costituito da parlamentari di uno stesso partito o di partiti di analogo orientamento (art. 61 cpv. 1 e 2 LParl). Anche i senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo (art. 61 cpv. 2 LParl).
I nuovi gruppi devono essere approvati dalla
Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 2 lett. e LParl).
II. Statuto
I gruppi parlamentari sono degli
organi del Parlamento (art. 31 lett. h LParl). Hanno il diritto di presentare
iniziative,
interventi,
proposte e candidature (art. 62 cpv. 2 LParl).
I presidenti dei gruppi parlamentari del
Consiglio nazionale fanno parte automaticamente
dell’Ufficio (Art. 8 cpv. 1 lett. c RCN) e dunque sono anche membri della Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 1 LParl).
III. Retribuzioni
I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie (art. 12 LI). Il contributo di base è di 144'500 franchi e il contributo per membro di 26'800 franchi (art. 10 cpv. 1 OI).
IV. Sedute
Di regola le sedute si tengono dieci giorni prima della
sessione e durante quest’ultima al martedì mattina.
Fatti e cifre
Già agli albori dell’Assemblea federale i parlamentari con affinità politiche simili si incontravano per preparare in comune le sedute. I gruppi parlamentari come li intendiamo oggi si sono creati soltanto verso la fine del 19o secolo.
Nel 1946 i principi per la costituzione di un gruppo sono stati stabiliti per la prima volta nel
Regolamento del Consiglio nazionale (RCN): era richiesto il raggruppamento di almeno cinque membri e la costituzione di un gruppo doveva essere comunicata al presidente del Consiglio nazionale all’attenzione della Camera.
Nel 1971 i gruppi sono stati integrati nell’allora
legge sui rapporti tra Consigli: i gruppi potevano comprendere membri dello stesso partito delle due Camere e anche rappresentanti di diversi partiti potevano costituire un gruppo. Il numero minimo dei membri e l’obbligo di comunicare sono stati invece fissati nella legge soltanto nel 1984.
Dal 2003 la
legge sul Parlamento stabilisce inoltre che soltanto i parlamentari di analogo orientamento politico possono unirsi in un gruppo e che la costituzione di nuovi gruppi deve essere approvata dalla Conferenza di coordinamento.
La Conferenza dei presidenti di gruppo è stata creata nel 1970. In un primo tempo formata dal presidente del Consiglio nazionale e dai presidenti di gruppo, si è aggiunto poi il vicepresidente.
La Conferenza viene convocata dal presidente della Camera prima dell’inizio di una sessione, inizialmente per discutere e dal 1946 per stabilire il programma della sessione. Per evitare doppioni, dal 1991 è confluita nell’Ufficio del Consiglio nazionale: i suoi compiti sono stati trasferiti all‘Ufficio e al contempo estesi ai presidenti dei gruppi.
Dal 1969 i parlamentari ricevono un’indennità per la loro partecipazione alle sedute del gruppo.
Prima del 1970, a seconda del gruppo parlamentare, le attività erano espletate da uno o più parlamentari o dalla segreteria di partito; ogni gruppo parlamentare aveva un proprio segretario. A seguito dell’affare Mirage lo statuto dei gruppi parlamentari è stato migliorato: in un primo tempo sono stati messi a loro disposizione locali di lavoro e in un secondo tempo i contributi ai gruppi parlamentari sono stati sanciti dalla legge.
Nel 1972 i gruppi parlamentari ricevevano un contributo annuo forfettario di 5'000 franchi destinato a coprire le spese delle loro segreterie e 1'000 franchi per ogni membro. Negli anni i contributi sono stati gradualmente aumentati (1974, 1981, 1990, 2000, 2001, 2005 und 2008) e adeguati al rincaro. In occasione dell’ultimo adeguamento (2009) il contributo di base è passato da 94'500 a 144'500 franchi e il contributo per membro da 17'500 a 26'800 franchi. In compenso le segreterie dei gruppi sono obbligate a presentare entro fine marzo un resoconto sull’impiego dei contributi nell’esercizio precedente.
Schede informativa: Gruppi parlamentari (PDF)
Fonti
- Boris Burri, Art. 61, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 509 segg.
- Martin Graf, Frazioni parlamentari,
Dizionario storico della Svizzera.
- Iniziativa della Conferenza dei presidenti dei gruppi del CN concernente il finanziamento delle segreterie dei gruppi. 23 giugno / 19 novembre 1970, FF 1970 II 1218 segg.
- 09.437 Iniziativa parlamentare, Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie, Rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale,
FF 2009 5381 seg.