I parlamentari possono chiedere di essere informati dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale sugli affari della Confederazione e di consultare la relativa documentazione, nella misura in cui sia necessario per l’esercizio del loro mandato parlamentare.
I parlamentari possono presentare le loro interrogazioni sotto forma di
intervento (art. 125 LParl). Possono anche, in base al loro diritto all'informazione, rivolgersi direttamente all’Amministrazione oppure incaricare i
Servizi del Parlamento di chiedere all’Amministrazione informazioni o documentazione per loro conto mantenendo segreta la loro identità (art. 7 cpv. 1 LParl;
art. 17 cpv. 3 OParl).
Il singolo parlamentare ha il diritto di essere informato dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale circa qualsiasi affare della Confederazione e di consultare la relativa documentazione. Non ha tuttavia diritto a informazioni (art. 7 cpv. 2 LParl):
- inerenti alle
procedure di corapporto e alle deliberazioni delle sedute del Consiglio federale;
- classificate come confidenziali o segrete nell’interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative, oppure la cui trasmissione a persone non autorizzate può causare un danno agli interessi nazionali;
- che devono essere trattate in modo confidenziale per ragioni inerenti alla protezione della personalità.
Se tra un parlamentare e il
Consiglio federale non vi è unanimità di vedute circa l’estensione dei diritti d’informazione, il parlamentare può appellarsi alla
presidenza della sua Camera, che a sua volta cerca di mediare tra il parlamentare e il Consiglio federale (art. 7 cpv. 3 LParl).