Ciascun parlamentare può presentare proposte, interventi e iniziative parlamentari.

Il parlamentarismo svizzero si fonda su una concezione individualistica della rappresentanza. Un singolo membro dell’Assemblea federale non deve perciò aver peso soltanto nell’ambito di un gruppo, ma deve poter svolgere un ruolo in seno alla Camera anche quale rappresentante individuale del suo elettorato. I parlamentari dispongono perciò di ampi diritti procedurali.

I. Diritto di proposta

I parlamentari possono presentare proposte nella Camera e nelle commissioni (art. 6 cpv. 2 LParl). Le proposte possono concernere un oggetto in deliberazione o le stesse questioni procedurali. Un parlamentare può per esempio proporre di non entrare nel merito di un progetto, di modificarlo o anche di rivenire su una questione già trattata oppure di modificare l’ordine del giorno.

I parlamentari devono presentare presso la segreteria della Camera o della commissione le loro proposte per scritto e di norma prima della discussione dell’oggetto in deliberazione cui si riferiscono (art. 50 cpv. 1 RCN; art. 38 cpv. 1 RCS). A seconda della Camera e della categoria di deliberazione in Consiglio nazionale, possono motivare le proposte oralmente o per scritto (art. 50 cpv. 5 RCN).

II. Diritto d’intervento e d’iniziativa

I parlamentari hanno anche il diritto di presentare interventi e iniziative parlamentari (art. 6 cpv. 1 LParl). Mediante un intervento possono dare l’impulso affinché siano adottati provvedimenti o nuove disposizioni legali oppure chiedere informazioni o rapporti (art. 118 segg. LParl). Le iniziative parlamentari servono a proporre l’elaborazione di un progetto di atto legislativo (p. es. un disegno di legge) o dei suoi punti essenziali (art. 107 segg. LParl).

A differenza delle commissioni, i deputati possono presentare interventi e iniziative soltanto durante la sessione (art. 119 cpv. 1 LParl), più precisamente depositando il loro testo scritto e firmato presso la segreteria della Camera durante la seduta (art. 25 RCN; art. 21 RCS).

Per conferire ai loro interventi e alle loro iniziative un peso politico maggiore, i deputati hanno anche la possibilità di farli firmare da altri deputati (art. 29 cpv. 1 RCN; art. 25 cpv. 1 RCS).

Fonti

  • La ripartizione delle competenze tra l’Assemblea federale e il Consiglio federale, Rapporto della commissione di esperti istituita dalle Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali del 15 dicembre 1995, FF 1996 Il 514 seg.
  • 01.401 Iniziativa parlamentare: Legge sul Parlamento (LParl), Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1°marzo 2001, FF 2001 3110.