I 200 membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale.
I. Durate del mandato
I membri del
Consiglio nazionale sono eletti per un quadriennio; le elezioni di rinnovo hanno dunque luogo ogni quattro anni (art. 149 cpv. 2 Cost.;
art. 19 cpv. 1 LDP).
I membri dell’Assemblea federale vengono eletti per una durata fissa (art. 145 Cost.); non possono essere destituiti. Le elezioni vengono anticipate, ovvero si procede alla rielezione delle due Camere, se il Popolo in una votazione precedente decide di procedere a una revisione totale della
Costituzione federale (art. 193 cpv. 3 Cost.). Una tale fattispecie ha luogo se
un’iniziativa popolare propone una revisione totale della Costituzione o se una Camera (Consiglio nazionale o
Consiglio degli Stati) decide di procedere a una revisione totale ma l’altra Camera la respinge (art. 193 cpv. 2 Cost.).
II. Data dell‘elezione
Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre (art. 19 cpv. 1 LDP). Per la rinnovazione straordinaria la data è stabilita dal
Consiglio federale (art. 19 cpv. 3 LDP).
III. Eleggibilità
Possono essere eletti in Consiglio nazionale tutti i cittadini svizzeri maggiorenni che hanno compiuto il 18esimo anno di età e non sono sottoposti a curatela generale né rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 136 Cost.;
art. 2 LDP).
Una rielezione è possibile; la legislazione federale non prevede limiti in merito alla durata del mandato.
IV. Organo eleggente
I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto (art. 149 cpv. 2 Cost.). Ogni Cantone forma un circondario elettorale (art. 149 cpv. 3 Cost.).
I 200 seggi sono ripartiti tra i 26 Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione (art. 149 cpv. 4 Cost.) secondo le rilevazioni basate sui registri effettuate nel primo anno civile successivo alle ultime elezioni (art. 16 LDP). Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio (art. 149 cpv. 4 Cost.).
V. Sistema elettorale
Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale (art. 149 cpv. 2 Cost.), mentre nei Cantoni a cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale vige l’elezione secondo il sistema maggioritario (art. 47 cpv. 1 LDP).
In caso di elezione con il sistema proporzionale vengono dapprima ripartiti i seggi ai partiti secondo i voti ottenuti e poi assegnati ai candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti del proprio partito (art. 40 segg. LDP).
In caso di elezione con il sistema maggioritario è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP). In caso di parità si procede a un sorteggio (art. 47 cpv. 1 LDP).
Fatti e cifre
La durata quadriennale del mandato è in vigore dal 1931. Inizialmente i consiglieri nazionali erano eletti per un mandato triennale. La
legislatura del 1917 è stata addirittura di soli due anni poiché dopo l’accettazione, il 13 ottobre 1918, dell’iniziativa sull’elezione proporzionale, il 10 agosto 1919 il Popolo e i Cantoni hanno accolto anche un rinnovo integrale anticipato del Consiglio nazionale.
Finora non si è mai arrivati ad una rielezione integrale straordinaria in seguito ad una votazione preliminare sulla revisione totale della Costituzione: l'unica iniziativa riuscita per una revisione totale della Costituzione federale fu respinta nella votazione preliminare dell'8 settembre 1935 con più del 70 per cento di voti contrari. Nel 1999 (riforma dei diritti popolari) una divergenza di vedute tra le due Camere venne evitata grazie all accondiscendenza del Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 1999 pag. 609 seg.).
Le legislature dal 1848
Nel 1874 è stato soppresso il termine di attesa di cinque anni per l’acquisto del diritto di eleggibilità dopo una naturalizzazione (art. 64 Cost. 1848). Il diritto di voto e di eleggibilità delle donne fu introdotto nel 1971 e nel 1974 le cittadine e i cittadini svizzeri all’estero ottennero il diritto di voto e di eleggibilità in materia federale. Nel 1978 entrò in vigore la legge federale sui diritti politici, grazie alla quale veniva disciplinato per la prima volta a livello federale la questione dell’esclusione dalle elezioni e dal voto. Fino ad allora valevano numerosi e disparati motivi di esclusione a livello cantonale anche per quanto riguarda il diritto di voto in materia federale.
Motivi d’esclusione a livello cantonale (stato: 1874), pag. 41 seg. (pdf), in tedesco
Nel 1991 l’età minima per votare è stata abbassata da 20 a 18 anni. La disposizione secondo cui l’accesso al Consiglio nazionale fosse riservato soltanto ai laici è stata stralciata dalla Costituzione nel 1999 e nel 2007 è stata abolita, in seguito a una condanna giudiziaria, la pena accessoria dell’incapacità a esercitare una carica o un ufficio (art. 51 CP) – e, di conseguenza, anche la perdita del diritto di elettorato passivo.
In origine la Costituzione federale sanciva che i seggi del Consiglio nazionale dovevano essere ripartiti proporzionalmente alla popolazione residente dei Cantoni, con diritto a un seggio ogni 20'000 abitanti. Il numero dei seggi è stato regolarmente ricalcolato sulla base del censimento della popolazione che si svolge ogni dieci anni. In seguito alla crescita demografica, tra il 1848 e il 1922 è quindi passato da 111 a 198.
Per evitare che il Consiglio nazionale assumesse proporzioni eccessive, il cosiddetto numero di rappresentanza è stato aumentato a due riprese: a un seggio ogni 22'000 abitanti nel 1931 e a un seggio ogni 24'000 abitanti nel 1950. In seguito al costante incremento della popolazione, il metodo di calcolo allora vigente è stato abbandonato nel 1962, mentre il numero fisso di 200 deputati in Consiglio nazionale è stato sancito nella Costituzione. Da allora il numero di seggi è ripartito tra i Cantoni in funzione del numero dei rispettivi abitanti. Ogni Cantone ha tuttavia diritto almeno a un seggio.
Fino alle elezioni del 2011 comprese, i seggi in Consiglio nazionale venivano ripartiti per più periodi di legislatura, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento federale della popolazione, svolto ogni dieci anni mediante la compilazione degli appositi moduli. Nel 2010 tale censimento è stato modernizzato: da allora esso si fonda su rilevazioni svolte dall’Ufficio federale di statistica (UST) sulla base dei registri cantonali e comunali degli abitanti, dei registri dello stato civile nonché dei registri federali di persone straniere. Di conseguenza, dal 2015 i seggi del Consiglio nazionale sono nuovamente ripartiti ogni quadriennio fra i Cantoni mediante le rilevazioni sulla base di registri svolte nell’anno seguente alle elezioni.
Alle elezioni del Consiglio nazionale del 2015 i Cantoni di Zurigo, Argovia e Vallese hanno ottenuto ciascuno un seggio in più mentre ai Cantoni di Berna, Soletta e Neuchâtel è stato attribuito un seggio in meno a ciascuno. Alle elezioni del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 i Cantoni di Vaud e Ginevra hanno ricevuto ciascuno un seggio in più a scapito dei Cantoni di Berna e Lucerna. In occasione dell’elezione del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023 il Cantone di Zurigo disporrà di un seggio in più rispetto alla legislatura precedente. Il Cantone di Basilea Città ne avrà invece uno in meno.
UST: Ripartizione dei seggi in Consiglio nazionale fra i Cantoni dal 1848
Inizialmente le elezioni del Consiglio nazionale avvenivano secondo il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale venne ancorato nella Costituzione nel 1918 e applicato per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 1919.
Fonti
- Sezione «Ripartizione dei seggi fra i Cantoni» i testi sono tratti in parte del: Nationalratswahlen 2003, Übersicht und Analyse, Ufficio federale di statistica 2007, pag. 11-12; Comunicato stampa del Consiglio federale
30.08.2017 - In occasione dell’elezione del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 i Cantoni di Ginevra e di Vaud disporranno ciascuno di un seggio in più. I Cantoni di Berna e Lucerna ne avranno invece uno in meno.
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