La nuova normativa attua le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze e mira a rendere maggiormente indipendenti l'uno dall'altro il piano operativo e quello strategico. Nella legge viene pertanto stabilito in quali ambiti i membri istituzionali del Consiglio dei PF (i presidenti, i direttori degli istituti di ricerca e i rappresentanti delle assemblee universitarie) non hanno diritto di voto o devono ricusarsi. Sarà così sancita a livello giuridico la prassi attualmente in uso.
Due questioni hanno a lungo diviso i due rami del Parlamento: i diritti di ricorso e la nomina dei sette membri della Commissione dei ricorsi del PF.
Il Consiglio nazionale voleva che le scuole e le istituzioni di ricerca avessero il diritto di ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF. I senatori chiedevano invece che i sette membri della Commissione dei ricorsi del PF fossero eletti dal Consiglio federale e non dal Consiglio dei PF.
Il compromesso raggiunto prevede che le scuole e gli istituti di ricerca potranno ricorrere al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro le misure di sorveglianza imposte dal Consiglio dei PF in determinati settori. Il Consiglio dei PF potrà dal canto suo prendere una decisione definitiva su altre questioni.
Inoltre, il Consiglio federale, anziché il Consiglio dei PF, sarà responsabile della nomina dei sette membri della Commissione di ricorso dei PF e del suo regolamento. Questa soluzione garantisce una migliore governance, ha affermato Hannes Germann (UDC/SH) a nome della commissione.
Altre modifiche renderanno più flessibili il prolungamento dei contratti di lavoro a tempo determinato e la possibilità per i professori di rimanere impiegati oltre l'età AVS. Infine, la normativa crea le basi legali per consentire la vendita di energia autoprodotta o acquistata in eccesso, la costituzione di servizi di sicurezza e la videosorveglianza.