La Commissione è entrata in materia sulla revisione 3a della legge sugli agenti terapeutici (LATer; 25.074) senza controproposta. Il disegno apporta progressi significativi nella digitalizzazione del processo farmacologico, introduce un nuovo disciplinamento specifico dei medicamenti per terapie avanzate e allinea il disciplinamento dei medicamenti per uso veterinario a quello dell’Unione europea.
Durante questa seduta, la Commissione si è concentrata principalmente sulle modifiche relative alla digitalizzazione nel campo della prescrizione, della dispensazione e dell’uso degli agenti terapeutici. Il disegno del Consiglio federale prevede che i fornitori di prestazioni siano obbligati a redigere e utilizzare le prescrizioni e i piani farmacologici per via elettronica (art. 26 e 26a). La Commissione, così come il Consiglio nazionale, si allinea a questa proposta. A suo avviso, solo l’introduzione di un obbligo consentirà finalmente di portare avanti la digitalizzazione del processo farmacologico, riducendo così i rischi di errata dispensazione e aumentando la sicurezza dei pazienti. Su richiesta, i pazienti potranno comunque ancora ricevere una versione cartacea.
Per quanto riguarda i sistemi elettronici per il calcolo del dosaggio dei medicamenti (art. 26b), la Commissione propone di allinearsi al Consiglio nazionale inserendo nella legge il termine più generico «sistema elettronico a titolo di ausilio decisionale». La Commissione propone tuttavia all’unanimità di respingere l’altra modifica del Consiglio nazionale: l’utilizzo di questi sistemi nelle strutture che prestano cure pediatriche in ambito ospedaliero dovrà essere limitato al calcolo del dosaggio dei medicamenti usati off-label, come proposto inizialmente dal Consiglio federale.
Propone inoltre all’unanimità di sancire nella legge l’obbligo per la Confederazione di mettere a disposizione raccomandazioni armonizzate a livello nazionale relative alla prescrizione, alla dispensazione e all’uso di medicamenti in pediatria. In tal modo, intende garantire il proseguimento del finanziamento di SwissPedDose (art. 67a cpv. 1 e 2). Questa banca dati è stata finanziata per molti anni dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Tale finanziamento è tuttavia cessato il 31 dicembre 2025, nell’ambito delle misure di risparmio.
La Commissione proseguirà l’esame della revisione 3a nella sua prossima seduta. Ha incaricato l’Amministrazione di ragguagliarla su diversi aspetti, in particolare riguardo a un’eventuale abrogazione del divieto di vendita per corrispondenza dei medicamenti da banco.
Revisione parziale della legge sulle epidemie: no a sanzioni penali in caso di violazione dell’obbligo vaccinale
Dopo aver preso le prime decisioni riguardanti la revisione parziale della legge sulle epidemie (25.069) lo scorso gennaio (cfr. comunicato stampa del 27 gennaio 2026), la CSSS-S ha proseguito la deliberazione di dettaglio approfondendo in particolare il tema dell’obbligo vaccinale. Il diritto vigente prevede già che, nella situazione particolare o straordinaria, il Consiglio federale possa dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attività (art 6 cpv. 2 lett. d). Anche ai Cantoni è attribuita questa facoltà se esite un pericolo considerevole (art. 22). Queste due disposizioni rimangono invariate nell’attuale revisione parziale. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti svolti dall’Amministrazione, la Commissione intende ora precisare nella legge la norma riguardante un eventuale obbligo vaccinale e ha quindi deciso, all’unanimità, di completare l’articolo 22 in modo tale che l’obbligo vaccinale possa essere ordinato soltanto se provvedimenti meno incisivi non sono sufficienti o idonei (cpv. 2). Questo principio è già valido oggi, ma l’obiettivo è quello di sancirlo esplicitamente nella legge. Sempre all’unanimità la Commissione intende precisare che l’obbligo vaccinale deve essere limitato nel tempo e che devono essere previste eccezioni per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare (cpv. 3). La Commissione vuole inoltre precisare che la vaccinazione non può essere imposta con forme di coercizione fisica (cpv. 4). Iscrivendo nella legge questi elementi attualmente menzionati all’articolo 38 dell’ordinanza sulle epidemie, la Commissione intende disciplinare in modo più trasparente i limiti dell’obbligo vaccinale. Con 8 voti contro 5 la CSSS-S propone inoltre che l’inosservanza dell’obbligo vaccinale non possa avere conseguenze penali, né a livello federale né a livello cantonale. In caso di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale rimangono possibili, tra l’altro, provvedimenti nei confronti di singole persone secondo l’articolo 30 e seguenti LEp, come l’obbligo d’indossare la mascherina o conseguenze a livello di diritto del personale, ad esempio l’assegnazione temporanea a un’altra attività che non comporti il contatto con persone vulnerabili.
Con 12 voti contro 0 e 1 astensione la Commissione propone inoltre di iscrivere nella legge il coinvolgimento delle associazioni dei fornitori di prestazioni nella preparazione di una situazione particolare (art. 6a cpv. 3). Secondo la Commissione, i Cantoni devono garantire l’organizzazione e il finanziamento a lungo termine delle capacità di riserva a livello d’infrastruttura e di personale per far fronte a situazioni di acuto sovraccarico negli ospedali causate da epidemie (art. 8 cpv. 1, 6 voti contro 5 e 2 astensioni). La Commissione vuole che in futuro le organizzazioni nazionali delle professioni sanitarie siano coinvolte nell’elaborazione dei piani pandemici (art. 8 cpv. 1, 12 voti contro 0 e 1 astensione). All’unanimità propone inoltre di completare il progetto in modo che la Confederazione e i Cantoni debbano adottare i provvedimenti preparatori avvalendosi di consulenze mediche e specialistiche e coinvolgendo le strutture di assistenza (art. 8 cpv. 8). Sempre all’unanimità, la Commissione ha deciso di precisare che l’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 11 capoverso 3 si applica in generale alla sorveglianza ambientale delle malattie trasmissibili e non soltanto alla sorveglianza delle acque di scarico.
In vista della prosecuzione dell’esame in una delle sue prossime sedute, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di procedere tra l’altro ad accertamenti sugli aiuti finanziari previsti.
Cassa malati: nessun nuovo obbligo d’assicurazione per persone detenute non domiciliate in Svizzera
La Commissione propone con 8 voti contro 3 e 1 astensione di non entrare in materia sulla modifica della LAMal concernente l’assicurazione di persone detenute (25.099) proposta dal Consiglio federale. L’obiettivo del progetto è di estendere l’obbligo di assicurazione alle persone detenute non domiciliate in Svizzera e di conferire ai Cantoni la facoltà di concordare con gli assicuratori forme particolari di assicurazione per tutti i detenuti. La Commissione è contraria a estendere l’obbligo di assicurazione, temendo un onere amministrativo sproporzionato, dato che i detenuti non domiciliati in Svizzera verrebbero di norma affiliati all’assicurazione malattie solo per pochi mesi. Inoltre, indipendentemente dall’obbligo di assicurazione, spetta ai Cantoni garantire l’accesso all’assistenza medica anche ai detenuti non domiciliati in Svizzera. Il disegno sarà trattato dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva.
No a perizie AI congiunte in caso di disaccordo
La Commissione propone con 7 voti contro 4 e 2 astensioni di non entrare in materia sul progetto in adempimento dell’iv. pa. Roduit «Attuare il rapporto di valutazione concernente le perizie mediche nell'AI» (21.498). L’obiettivo del progetto è quello di garantire che l’assicurato sia coinvolto precocemente nella scelta dell’esperto per le perizie monodisciplinari e che, in caso di disaccordo, due esperti elaborino una perizia congiuntamente. La Commissione non ravvisa alcun bisogno di legiferare dato che sono pochi i casi in cui le parti non giungono a un accorto sulla scelta dell’esperto (2024: 12 casi). La CSSS-S ritiene più importante che vengano adottate misure per migliorare la qualità delle perizie. Durante la sessione estiva il Consiglio degli Stati deciderà se intende entrare in materia sul progetto.
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La Commissione ha deciso, con 6 voti contro 2 e 4 astensioni, di allinearsi alla sua omologa del Consiglio nazionale e dare seguito all’iv. pa. Roduit «Menzionare esplicitamente il settore della formazione e della formazione continua nella LADI»(24.456). L’obiettivo dell’iniziativa è prevenire la disoccupazione di lunga durata e quella strutturale attraverso provvedimenti appropriati a livello di formazione e formazione continua. La CSSS-N provvederà ora a elaborare un progetto di revisione della legge in adempimento dell’iniziativa.
La CSSS−S ha deciso di non allinearsi alla decisione della Commissione omologa del Consiglio nazionale di elaborare le iniziative di commissione «Accrediti di vecchiaia LPP. Due aliquote invece di quattro» (26.400) e «Processo di risparmio per la vecchiaia LPP dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di età» (26.401) (entrambe con 12 voti contro 0 e 1 astensione). Le due iniziative mirano a consentire un inizio anticipato del processo di risparmio e a rafforzare l’attrattiva dei lavoratori più anziani sul mercato del lavoro attraverso una riduzione delle spese salariali accessorie, con due aliquote contributive invece di quattro. La Commissione ritiene che adeguamenti isolati in un sistema complesso e coordinato come la previdenza professionale non siano efficaci. Per questo motivo intende riunire in modo coerente le richieste formulate in queste due iniziative e in diverse mozioni tuttora pendenti. Nella sua prossima seduta deciderà in merito alle mozioni (24.3920, 24.3921, 24.4066, 24.4074, 24.4198, 24.4330).
La Commissione propone all’unanimità di approvare, in forma modificata, la mozione CSSS-N «Il settore del lavoro temporaneo non deve più essere escluso dalle indennità per intemperie» (25.3429). Concorda con l’obiettivo della mozione di consentire il pagamento dell’indennità per intemperie anche nel settore del lavoro temporaneo. Tuttavia, desidera limitare questa possibilità ai lavoratori che sono impiegati da almeno sei mesi in un rapporto di lavoro continuativo.
La Commissione propone all’unanimità di accogliere la mo. Lohr «Debellare le malattie tumorali associate all’HPV in Svizzera» (25.3041).
La Commissione propone, sempre all’unanimità, di accogliere la mozione de Courten «Ridurre i costi nel sistema sanitario e l’onere dei premi eliminando regolamentazioni burocratiche inutili nell’assistenza medica e infermieristica» (24.3441).
Presieduta dal consigliere agli Stati Hannes Germann (UDC, SH), la Commissione si è riunita a Berna il 30 e il 31 marzo 2026. A parte della seduta era presente la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.