Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono di regola separatamente. I due Consigli si riuniscono in Assemblea federale plenaria per gli oggetti in deliberazione elencati nella Costituzione federale.

Come le Camere, l’Assemblea federale plenaria dispone di un proprio Ufficio e di proprie commissioni.

I. Oggetti in deliberazione

La Costituzione federale elenca in modo esaustivo gli oggetti in deliberazione che vengono trattati dai due Consigli riuniti in Assemblea federale plenaria (art. 157 cpv. 1 Cost.). L’Assemblea federale plenaria si riunisce per

L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale (art. 157 cpv. 2 Cost.).

II. Dibattiti

L'Assemblea federale plenaria è convocata dalla Conferenza di coordinamento (art. 33 cpv. 2 LParl). Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale (art. 157 cpv. 1 Cost.) o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati. In merito alla procedura si applicano per analogia le disposizioni del regolamento del Consiglio Nazionale (art. 41 cpv. 1 LParl).

L’Assemblea federale plenaria si riunisce nella sala del Consiglio nazionale. I membri del Consiglio degli Stati siedono sugli stalli situati lungo la parete posteriore della sala.

 

III. Ufficio

L'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere (art. 39 Cpv. 1 LParl). È responsabile della preparazione formale delle sedute dell'Assemblea federale plenaria e può istituire commissioni dell’Assemblea federale plenaria (art. 39 cpv. 3 LParl).

IV. Commissioni

Le Commissioni dell’Assemblea federale plenaria si compongono di 12 membri del Consiglio nazionale e di 5 membri del Consiglio degli Stati (art. 39 cpv. 4 LParl).

L’Assemblea federale plenaria ha due commissioni permanenti:

La Commissione giudiziaria è competente per la preparazione dell’elezione e della destituzione dei giudici dei tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Tribunale federale dei brevetti, Tribunale militare di cassazione), del procuratore generale della Confederazione e dei suoi sostituti, dei membri dell’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione così come del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) (art. 40a LParl).

La Commissione delle grazie e dei conflitti di competenza tratta le richieste di grazia concernenti le sentenze pronunciate dal Tribunale penale federale o da un’autorità amministrativa federale e per le sentenze del Tribunale federale relative al codice penale militare nonché esamina preliminarmente le decisioni in merito a conflitti di competenza tra le supreme autorità federali (art. 40 LParl).

fatti e cifre

Fatti

Le due Camere sono di principio paritarie. Per quanto concerne gli oggetti in deliberazione dell’Assemblea federale plenaria, il Consiglio nazionale ha tuttavia maggiore peso rispetto al Consiglio degli Stati a causa del suo numero di parlamentari. Ciò costituisce un’eccezione al principio di equivalenza delle due Camere.

Cifre

Dagli inizi dello Stato federale il Consiglio nazionale ha sempre avuto più parlamentari rispetto al Consiglio degli Stati. Originariamente il rapporto di forze numerico tra le Camere era del 28 per cento. Fino agli anni Sessanta, a causa della crescita demografica e dell’allora metodo di calcolo applicato ai seggi del Consiglio nazionale, questo rapporto si è spostato ulteriormente in favore del Consiglio nazionale. Dal 1963, con l‘adeguamento della base di calcolo e con la modifica costituzionale che fissa il numero di seggi a 200, il rapporto tra le Camere rimane al 18 per cento. Nel 1979 vi è stato un leggero spostamento a favore del Consiglio degli Stati: la fondazione del Cantone del Giura ha comportato l’aumento del numero dei seggi al Consiglio degli Stati che è passato a 46.

AnnoCNCSAssCR
184811144155
185112044164
186312844172
187213544179
188114544189
189014744191
190216744211
191118944233
192219844242
193118744231
194319444238
195119644240
196320044244
197920046246

Fonti

Giovanni Biaggini, Art. 157 BV, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007.