Nel corso dell’anno può risultare che i crediti a preventivo già approvati dalle Camere per le singole posizioni finanziarie non siano sufficienti. Se una spesa o un’uscita per investimenti non è differibile all’anno successivo, deve essere chiesto un credito aggiuntivo.
Si distingue tra procedura ordinaria e procedura urgente.
I. Procedura ordinaria
Il
Consiglio federale sottopone i crediti aggiuntivi ordinari all’Assemblea federale due volte all’anno mediante un
messaggio che è trattato nella
sessione estiva (prima aggiunta, con il
consuntivo dell’anno precedente) e nella sessione invernale (seconda aggiunta, con il
preventivo per l’anno successivo) (art. 24 cpv. 1 OFC).
La procedura di approvazione delle aggiunte al preventivo è uguale a quella di approvazione del preventivo (art. 74 cpv. 3 LParl).
L’entrata in materia è obbligatoria. Qualora entrambe le Camere lo respingano nella
votazione sul complesso (oppure una Camera lo respinga due volte nella votazione sul complesso), il disegno di aggiunte torna al Consiglio federale (art. 74 cpv. 4 LParl) e, qualora sia istituita una
conferenza di conciliazione, se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l’importo più basso (art. 94 LParl).
La procedura di approvazione delle aggiunte al preventivo è uguale a quella di approvazione del preventivo (art. 74 cpv. 3 LParl). L’entrata in materia è quindi obbligatoria. In caso di reiezione nella votazione sul complesso del decreto federale semplice concernente le aggiunte da parte di entrambe le Camere oppure da parte di una stessa Camera per due volte il disegno torna al Consiglio federale (art. 74 cpv. 5 LParl). Qualora sia istituita una conferenza di conciliazione e una Camera respinga la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l’importo più basso (art. 94 LParl).
AFF: Crediti aggiuntivi
II. Procedura urgente
In caso di spese o uscite per investimenti indifferibili per le quali non può attendere lo stanziamento del credito aggiuntivo da parte dell’Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere di concedere un credito previo consenso della
Delegazione delle finanze (art. 34 cpv. 1 LFC). Sottopone poi tali spese urgenti e uscite per investimenti all’Assemblea federale per approvazione a posteriori con la successiva aggiunta al preventivo o, qualora non sia più possibile, con il consuntivo come sorpasso di credito (art. 34 cpv. 2 LFC).
Una procedura d’urgenza analoga è prevista nella legge sulle finanze per quanto concerne i
crediti d'impegno: se l’esecuzione di un progetto non ammette rinvii, il Consiglio federale può autorizzare l’avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d’impegno (art. 28 cpv. 1 LFC). A tal fine domanda previamente il consenso della Delegazione delle finanze. Sottopone quindi all’approvazione a posteriori dell’Assemblea federale gli impegni urgenti assunti (art. 28 cpv. 2 LFC).
Per l’approvazione a posteriori di crediti aggiuntivi e crediti d’impegno urgenti superiori a 500 milioni di franchi può essere chiesta la convocazione di una sessione straordinaria, che deve svolgersi nella terza settimana successiva al deposito della domanda di convocazione (art. 34 cpv. 3 LFC;
art. 28 cpv. 3 LFC).
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Fatti e cifre
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Fonte
www.efv.admin.ch