Nel corso dell’anno può risultare che i crediti a preventivo approvati per le singole posizioni finanziarie non siano sufficienti. Se una spesa o un’uscita per investimenti non può essere differita all’anno successivo, deve essere chiesto un credito aggiuntivo.
Si distingue tra procedura ordinaria e procedura urgente.
I. Procedura ordinaria
Il
Consiglio federale sottopone i crediti aggiuntivi ordinari all’Assemblea federale due volte all’anno mediante un
messaggio che è trattato nella
sessione estiva (prima aggiunta, con il
consuntivo dell’anno precedente) e nella sessione invernale (seconda aggiunta, con il
preventivo per l’anno successivo) (art. 24 cpv. 1 OFC).
La procedura di approvazione delle aggiunte al preventivo è uguale a quella di approvazione del preventivo (art. 74 cpv. 3 LParl).
L’entrata in materia è obbligatoria e, qualora sia istituita una
conferenza di conciliazione, se una Camera respinge la proposta di conciliazione, prevale la decisione della terza deliberazione che prevede l’importo più basso (art. 94 LParl).
Fatti e cifre
Dal 1999 a oggi sono state istituite dodici conferenze di conciliazione. In sei occasioni (preventivo
2005,
2014,
2017,
2018,
2019 e prima aggiunta 2017) le Camere hanno respinto la proposta di conciliazione della conferenza ed è quindi stata adottata la decisione della terza deliberazione che prevedeva l’importo più basso.
II. Procedura urgente
In caso di spese o uscite per investimenti indifferibili per le quali non può attendere l’autorizzazione del credito aggiuntivo da parte dell’Assemblea federale, il Consiglio federale può decidere di concedere un credito previa approvazione della
Delegazione delle finanze (art. 34 cpv. 1 LFC). Sottopone poi le spese urgenti e le uscite per investimenti all’Assemblea federale per approvazione retroattiva con la prossima aggiunta al preventivo o, qualora non sia più possibile, le allega al consuntivo come sorpasso di credito (art. 34 cpv. 2 LFC).
Una procedura d’urgenza analoga è prevista nella legge sulle finanze per quanto concerne i
crediti d'impegno: se l’esecuzione di un progetto non può essere differita, il Consiglio federale può autorizzare l’avvio o il proseguimento dei lavori prima dello stanziamento del credito d’impegno (art. 28 cpv. 1 LFC). A tal fine domanda previamente l’autorizzazione della Delegazione delle finanze. Sottopone quindi all’approvazione retroattiva dell’Assemblea federale gli impegni urgenti assunti (art. 28 cpv. 1 LFC).
Per l’autorizzazione retroattiva di crediti e aggiunte urgenti superiori a 500 milioni di franchi può essere chiesta la convocazione di una
sessione straordinaria, che deve svolgersi nella terza settimana successiva alla domanda di convocazione (art. 34 cpv. 2 LFC;
art. 28 cpv. 3 LFC).
Fatti e cifre
Fonte
www.efv.admin.ch